Molti si chiedono se registrare una conversazione di nascosto sia legale oppure no.
In altre parole, se si registra con uno smartphone oppure con un piccolo registratore una conversazione con un’altra persona, a sua insaputa, si commette un reato?
Lo si può fare liberamente oppure occorre l’autorizzazione del giudice?
Ebbene registrare una conversazione tra persone presenti non è reato e la registrazione può anche essere utilizzata per difendersi in un procedimento civile o penale.
Si pensi, ad esempio, ad una causa di lavoro in cui la registrazione del colloquio avuto con il datore di lavoro poco prima del licenziamento potrebbe servire per dimostrare l’illegittimità del licenziamento stesso.
Occorre però prestare attenzione: se viene considerato legittimo registrare una conversazione tra persone presenti, non lo é, invece, registrare una conversazione tra terze persone alla quale non partecipa chi effettua la registrazione.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui una persona nasconda un microfono in un ufficio per registrare un colloquio che interviene tra i colleghi di lavoro.
Quando si può registrare una conversazione?
Abbiamo già detto che è legale registrare una conversazione tra persone presenti.
Quindi un primo limite è costituito proprio dalla necessaria presenza della persona che esegue la registrazione.
Un altro limite è costituito dal luogo in cui la registrazione viene effettuata.
Ad esempio, non si può registrare una conversazione all’interno dell’abitazione privata o dell’ufficio della persona la cui voce viene impressa sul nastro.
In questo caso si commette il reato di interferenze illecite nella vita privata, reato che tutela la tranquillità e la libertà di cui si deve godere all’interno dei luoghi di privata dimora [1].
È lecito, invece, registrare una conversazione avvenuta con la stessa persona purché si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ad esempio, in un bar, in un ristorante e così via.
Allo stesso modo é lecito registrare una conversazione avvenuta in casa propria con amici o conoscenti.
Un altro limite riguarda la divulgazione delle registrazioni.
Mentre, come detto, si può registrare la conversazione con una persona senza il suo consenso, non si può invece divulgare tale conversazione senza il consenso dell’interlocutore.
Utilizzabilità delle registrazioni.
Le registrazioni delle conversazioni intervenute fra persone presenti, nei limiti di cui sopra, sono legittime e possono essere utilizzate per la propria difesa in un procedimento civile o penale.
La
legge [2] stabilisce che le registrazioni audio (c.d. fonografiche)
fanno piena prova dei fatti riprodotti, salvo che la persona contro la quale vengono utilizzate non le disconosca.
La
legge [3] prevede inoltre la possibilità di utilizzare come
prova documentale in un procedimento penale una
riproduzione audio [4], che in questo caso non viene considerata al pari di una intercettazione e, quindi, non è sottoposta ai limiti propri delle intercettazioni (autorizzazione, durata e tipologia di reato per le quali possono essere utilizzate e così via)
.
Infine, registrare una conversazione non comporta particolari problemi anche dal punto di vista della violazione del diritto alla privacy, quando le riproduzioni audio vengono utilizzata in un procedimento civile o penale e per il tempo strettamente necessario alla propria difesa.
Le registrazioni sul lavoro.
Nei luoghi di lavoro è particolarmente diffuso l’uso di registrare una conversazione di nascosto intervenuta con uno o più colleghi ovvero con il datore di lavoro, per procurarsi una prova da utilizzare in una causa contro il datore di lavoro stesso.
É legale?
La risposta è positiva purché la registrazione risulti indispensabile per difendersi in un procedimento giudiziario.
La Corte di cassazione in una recente pronuncia [5] ha infatti affermato che è lecito registrare le conversazioni con i colleghi, all’insaputa di questi ultimi, se necessario per procurarsi delle prove in vista di un’eventuale causa.
Il diritto di difesa, infatti, prevale sul diritto alla riservatezza dei colleghi.
Attenzione, però, che la facoltà di registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi non è illimitata.
La registrazione deve riguardare fatti utili a sostenere la propria difesa e non altre vicende che nulla hanno a che vedere con il giudizio in corso.
In sostanza non è lecito registrare ogni conversazione avvenuta con i colleghi o con il datore di lavoro, ma solo quelle che possono esserci utili in causa per far valere le nostre ragioni.
É quindi legittimo registrare una conversazione avuta con il datore di lavoro in cui quest’ultimo dichiara quali sono i veri motivi del licenziamento.
In questo caso si ritiene che la condotta tenuta dal dipendente non costituisca neppure un illecito disciplinare e, quindi, non possa essere punita dal datore di lavoro con una sanzione disciplinare.
Diversamente non si possono registrare indiscriminatamente tutte le conversazioni intervenute con i colleghi, ad esempio, durante le pause di lavoro.
Infine le registrazioni non possono essere diffuse, ma utilizzate solo all’interno del giudizio per le finalità sopra illustrate.
Quindi non è lecito diffondere una conversazione intervenuta con un collega di lavoro, ad esempio, facendola ascoltare ad altri colleghi oppure inviando il file audio attraverso whatsapp, mail o altri mezzi di comunicazione.
- Art.615 bis codice penale.
- Art.2712 codice civile.
- Art. 234 codice di procedura penale.
- Cass. pen. Sezioni Unite n.36747 del 24 settembre 2003
- Cass. civ. n.31204 del 2 novembre 2021.