Norme e Diritto

Occupare una casa è reato?

Chi di noi non ha mai sentito parlare in tv o letto su un giornale dell’occupazione abusiva di case?

La cronaca, infatti, si occupa spesso di persone, magari in età avanzata, che, dopo essersi allontanate dalla loro abitazione per qualche tempo, sono ritornate e l’hanno trovata occupata da un estraneo.

Nessuno può mettere in dubbio che occupare una casa è reato, anche se qualcuno, ancora oggi, lo fa, soprattutto quando l’abitazione viene occupata per un motivo molto serio come, ad esempio, dare un tetto ai propri figli.

L’invasione di terreni e edifici.

Il nostro codice penale, anche prima che il governo approvasse il c.d. decreto sicurezza [1], prevedeva il reato di invasione di terreni o edifici.

Questo reato, che esiste ancora oggi, viene commesso da chi entra senza autorizzazione in un immobile (o in un terreno) di proprietà di un altro con lo scopo di occuparlo o, comunque, di sfruttarlo economicamente, insomma di ricavarci del denaro [2].

La pena va da 1 a 3 anni di galera e da 103 a 1.032 euro di multa ed aumenta (da 2 a 4 anni e da 206 a 2.064 euro) se il reato viene commesso da un gruppo di persone (più di 5) o da un individuo armato.

Se a commettere il reato sono gli organizzatori o i promotori del gruppo, la pena aumenta ancora di più.

Nei casi aggravati non è neppure necessaria la querela della vittima.

Il reato, infatti, diventa procedibile d’ufficio.

In altre parole il processo può partire e andare avanti anche se la vittima si disinteressa della cosa e non fa la denuncia.

Tutt’altra questione è quella di liberare un immobile occupato abusivamente. 

In questo caso le cose si fanno più complicate, anche perché di solito occorre un bel po’ di tempo per buttare fuori di casa chi l’ha occupata abusivamente.

Ma questo è un problema che riguarda un po’ tutte le cause e, quindi, anche quelle avviate dal proprietario per liberare la propria casa.

Insomma, a qualcuno potrà sembrare strano, se non addirittura assurdo, ma se un malintenzionato entra abusivamente in casa nostra, prima di riuscire a buttarlo fuori possono passare anche degli anni.

Cosa prevede il decreto sicurezza?

A tutti è chiaro che se entriamo senza autorizzazione in una casa o in un terreno altrui rischiamo di finire in galera.

Questo rischio, però, lo corriamo solo se commettiamo il reato con l’intento di occupare l’immobile e cioè di restarci dentro o, comunque, di utilizzarlo per farci dei soldi.

Insomma quasi sempre occupare una casa è reato e lo è da molti anni.

Ma, allora, a cosa serviva introdurre un nuovo reato?

Non era sufficiente aumentare la pena che già esisteva?

Probabilmente sì.

Ma ormai il governo ha deciso così e, allora, facciamocene una ragione e cerchiamo di capire meglio quali sono le differenze tra il vecchio e il nuovo reato.

Iniziamo col dire che la nuova norma punisce con una pena molto più severa (da 2 a 7 anni di carcere) chi occupa abusivamente una casa abitata da un’altra persona e lo fa con violenza, con minaccia oppure impedendo a chi la abita di rientrarci [3].

Questo reato, allora, riguarda solo i casi in cui viene occupato un immobile destinato ad abitazione altrui e, quindi, non lo commette chi occupa un terreno o magari un ufficio.

Così chi si appropria di un capannone senza l’autorizzazione del proprietario, rischia di finire in galera da 1 a 3 anni (e non da 2 a 7 anni) sulla base del vecchio reato di invasione di terreni o edifici.

Insomma il reato introdotto qualche mese fa col decreto sicurezza è un po’ più specifico rispetto a quello che c’era prima, riguardando solo i casi di occupazione di immobili destinati ad abitazione.

La liberazione della casa occupata abusivamente.

Un aspetto molto importante delle nuove norme, riguarda la possibilità di liberare più velocemente l’immobile occupato [4] così da restituirlo al suo proprietario.

Se la casa occupata abusivamente è l’unica abitazione di cui dispone il proprietario, una volta che quest’ultimo ha fatto denuncia (o più correttamente querela), può rivolgersi direttamente alla polizia che deve subito intervenire per verificare se l’occupazione abusiva.

Dopodiché, recatasi presso l’immobile, deve ordinare all’occupante di rilasciarlo immediatamente.

Se l’occupante non esegue volontariamente l’ordine della polizia (oppure dei carabinieri o dei vigili urbani), questi ultimi procedono alla liberazione dell’immobile con la forza.

Non appena liberato l’immobile, gli agenti devono trasmettere al pubblico ministero entro le 48 ore successive il verbale redatto in quella occasione.

Il pubblico ministero, anch’esso entro 48 ore, deve chiedere la convalida del provvedimento di rilascio al giudice.

Il giudice deve emettere il decreto di convalida entro 10 giorni dalla richiesta del pubblico ministero.

Se questi termini (48 ore per la richiesta di convalida e 10 giorni per la firma del decreto di convalida) non vengono rispettati non succede nulla.

Bisogna solo ripartire da capo.

In conclusione, sembra proprio che questa nuova procedura possa durare in concreto veramente poco e che, quindi, il proprietario non debba più aspettare a lungo prima di rientrare in possesso del proprio immobile.

Nulla è cambiato, invece, per tutti coloro ai quali viene occupata abusivamente la seconda casa, magari al mare o in montagna, un capannone oppure un ufficio.

Dovranno ancora aspettare anni prima che la giustizia faccia il suo corso.

Come liberare una seconda casa?

Se la nuova procedura per la liberazione di una casa occupata vale solo per chi è stato escluso dall’abitazione in cui risiede, cosa può fare il proprietario per liberare una seconda casa?

La prima cosa è andare in un commissariato di polizia o in una caserma dei carabinieri e fare querela.

Subito dopo, senza perdere troppo tempo, in attesa che i carabinieri, la polizia o il pubblico ministero facciano qualcosa, è meglio rivolgersi a un avvocato.

Il legale potrà avviare un’azione civile di reintegrazione nel possesso [5].

Si tratta di una procedura piuttosto rapida che mira a restituire un bene a chi ne ha perso il possesso a seguito di un’azione violenta o clandestina.

La cosa brutta è che in attesa della decisione del giudice la nostra abitazione continuerà ad essere occupata dallo sconosciuto e noi non potremo fare altro che aspettare.

  1. Decreto legge n.48 del 11 aprile 2025.
  2. Art.633 codice penale.
  3. Art.634 bis codice penale.
  4. Art.321 bis codice di procedura penale.
  5. Art.1168 codice civile.