Norme e Diritto

Casa occupata abusivamente per dare un tetto ai figli

Quando si parla di occupazione abusiva ci si riferisce al comportamento di chi, senza averne diritto, entra in un immobile altrui per impossessarsene o per utilizzarlo.

Le cronache degli ultimi anni hanno portato all’attenzione del pubblico molte storie di persone, tra cui diversi anziani, che dopo essersi allontanate dalla residenza, a volte solo temporaneamente, hanno visto la loro casa occupata abusivamente, senza più potervi rientrare anche per lungo tempo.

Innumerevoli sono i casi di occupazione abusiva, soprattutto di case popolari, spesso quando gli appartamenti sono liberi in attesa di nuova assegnazione.

Il comportamento di coloro che occupano abusivamente un immobile risulta particolarmente odioso a livello sociale, scatena malumori e crea sfiducia nei confronti delle istituzioni, soprattutto da parte di quelle famiglie che pazientemente attendono, spesso per lungo tempo, l’assegnazione di un alloggio popolare.

Allora possiamo essere tutti d’accordo nel dire che occupare abusivamente una casa rappresenta un fatto molto grave, giustamente punito dalla legge penale [1].

Tuttavia, in alcuni casi è stato ritenuto che l’occupazione abusiva non debba essere punita in sede penale se la persona che ha occupato l’immobile lo ha fatto per reperire un’abitazione per la propria famiglia che, diversamente, si sarebbe trovata in mezzo a una strada.

Casa occupata abusivamente: cosa dice la legge?

La legge punisce chi si introduce arbitrariamente in un terreno o in un edificio con lo scopo di occuparlo e trarne un profitto.

É prevista una pena fino a due anni di carcere e una multa da 103 a 1.032 euro.

La pena va da due a quattro anni di carcere e la multa da 206 a 2.064 euro se l’occupazione è commessa da più di cinque persone oppure da un soggetto armato (in questo caso si procede d’ufficio e, quindi, non è necessarie presentare querela).

Se il fatto è commesso da più persone, é previsto un aumento di pena per i promotori o gli organizzatori.

Casa occupata abusivamente: cosa dice la cassazione?

La Corte di cassazione, in una recente pronuncia [2], ha ritenuto non doversi punire chi ha occupato una casa popolare, spinto dalla necessità di dare un tetto ai propri figli.

La Corte ha così riconosciuto lo stato di necessità come causa che giustifica la condotta di chi si è introdotto arbitrariamente in un’abitazione.

Ma cos’è lo stato di necessità?

In materia penale si parla di stato di necessità quando chi ha commesso un reato lo ha fatto perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [3].

Quindi la condotta non é punibile solo se il pericolo è attuale e concreto, se non é stato causato volontariamente dall’agente e non risulta altrimenti evitabile.

Per quanto riguarda, invece, il danno alla persona non si deve pensare soltanto al danno fisico, ma anche alla lesione di altri diritti tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla salute, il diritto all’abitazione, il diritto a una vita dignitosa e così via.

Per comprendere meglio, pensiamo al caso di chi, sopraffatto dalla fame, rubi del cibo per sfamarsi ovvero di chi, aggredito da sconosciuti, si impossessi di una bicicletta o di un motorino per sfuggire ai malfattori o, ancora, dell’automobilista che violi le regole del codice della strada, correndo all’impazzata  per portare in ospedale la moglie che sta per partorire e così via.

Casa occupata abusivamente: quando scatta il reato?

La Corte di cassazione nella sentenza sopra richiamata, precisa che la persona che occupa abusivamente un immobile non sarà punita tutte le volte in cui lo fa per dare un tetto alla propria famiglia e, quindi, per evitare che la stessa finisca in mezzo a una strada.

I giudici della cassazione hanno così riconosciuto lo stato di necessità, e di conseguenza la legittimità della condotta tenuta dall’occupante, nei soli casi in cui vi sia un bisogno impellente di assicurare un’abitazione ai propri cari, ad esempio, dopo aver subito uno sfratto per morosità.

La condotta deve essere, quindi giustificata, dalla necessità di evitare un grave danno alla persona o, comunque, la lesione di un suo diritto costituzionalmente riconosciuto (diritto alla salute, diritto all’abitazione e così via).

Occorre inoltre che il pericolo sussista per tutto il tempo dell’occupazione abusiva e non risulti diversamente evitabile.

Si noti, infine, che lo stato di necessità può essere invocato solo in relazione ad un pericolo temporaneo o ad una situazione di emergenza e non per reperire un alloggio in via definitiva.

Non potrà essere invocato, ad esempio, da una famiglia che può essere ospitata da parenti e che, quindi, non si trova in una situazione di emergenza.

Non potrà essere invocato, inoltre, da chi occupa abusivamente una casa solo per avere più spazio a sua disposizione.

Si esclude, infatti, il riconoscimento dello stato di necessità tutte le volte in cui l’occupazione venga giustificata dall’indisponibilità di altri locali dove andare ad abitare e non dall’esigenza di evitare gravi danni alla persona oppure nel caso in cui l’occupazione abusiva sia motivata da una situazione di difficoltà economica.

Casa occupata abusivamente e diritto di proprietà.

Si è visto che l’occupazione abusiva di un immobile non viene punita solo nei casi in cui si accerti che la condotta era inevitabile ed il pericolo impellente.

Se invece la situazione appare destinata a durare a lungo, l’occupazione non potrà essere tollerata e andrà punita a norma del codice penale.

Diversamente, si verrebbe a giustificare una limitazione immotivata del diritto di proprietà, anch’esso garantito dalla Costituzione.

Casa occupata abusivamente: conclusioni.

Il ricorso allo stato di necessità per giustificare l’occupazione abusiva di un immobile viene spesso utilizzato nei processi penali dai difensori ed imputati.

I giudici di norma accolgono le ragioni dei difensori e assolvono l’imputato, escludendo l’illiceità della condotta, tutte le volte in cui venga dimostrato che chi ha occupato una casa lo ha fatto spinto dalla necessità di reperire un’abitazione per la propria famiglia che, diversamente, si sarebbe trovata in mezzo a una strada e, quindi, per evitare un grave danno ai propri cari.

L’occupante dovrà inoltre dimostrare che il pericolo sussisteva per tutto il tempo dell’occupazione abusiva e che non risultava altrimenti evitabile [4].

  1. Art.633 codice penale.
  2. Cass. pen. n.46054 del 16 dicembre 2021.
  3. Art.54 codice penale.
  4. Cass. pen. n.28115 del 5 luglio 2012.