Ci sono tanti modi per uscire di prigione o magari non entrarci neppure.
Innanzitutto basterebbe non commettere reati.
Ma se proprio non riusciamo a evitarlo e, malgrado noi, ci troviamo coinvolti in una brutta storia è sempre meglio sapere come uscire di prigione e, se è possibile, non entrarci neppure.
Tutti noi abbiamo sentito parlare di sospensione condizionale della pena, di detenzione domiciliare e di affidamento in prova ai servizi sociali.
Ebbene questi sono alcuni modi per evitare di andare in carcere.
Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta.
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Uscire di prigione: la sospensione condizione della pena.
Può capitare a tutti di commettere un reato.
Infatti non è necessario essere un delinquente abituale per finire sotto processo.
Pensiamo, ad esempio, al caso in cui, in un momento di distrazione, investiamo un malcapitato sulle strisce pedonali.
Ebbene, se al termine del processo veniamo condannati, il nostro avvocato cercherà in ogni modo di evitarci la galera, chiedendo al giudice di sospenderci la pena.
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal tribunale solo quando la condanna non supera i 2 anni di carcere e, inoltre, se il giudice ritiene che il condannato non commetterà altri reati [1].
Il limite di pena sale a 3 anni se il condannato aveva meno di 18 anni quando ha commesso il reato e a 2 anni e 6 mesi se aveva dai 18 ai 21 anni o più di 70 anni.
Possiamo, però, ottenere la sospensione condizionale della pena, così evitando il carcere, una sola volta nella nostra vita.
È possibile ottenerla una seconda volta solo se la nuova pena, sommata alla precedente già sospesa, non superi i limiti che abbiamo appena detto.
Il condannato rimane sotto osservazione per 5 anni.
Se durante questo periodo si comporta bene il reato viene cancellato e non se ne parla più.
Se, invece, durante i 5 anni commette un altro reato, perde il beneficio e deve scontare, insieme alla nuova pena, anche quella sospesa.
Uscire di prigione: la detenzione domiciliare.
A chi non è mai capitato di vedere i carabinieri fermarsi davanti alla casa di un nostro vicino, scendere a suonare il campanello e dopo poco allontanarsi come se nulla fosse.
Potrebbe trattarsi dei controlli che vengono effettuati nei confronti di chi sconta la pena detentiva non in carcere, ma presso la propria abitazione.
Il giudice, infatti, può consentire a un condannato ad una pena non superiore a 18 mesi di scontarla a casa sua oppure a casa di un conoscente.
Il condannato in detenzione domiciliare deve sempre osservare una serie di limitazioni stabilite dal giudice, come, ad esempio, il divieto di uscire di casa senza autorizzazione, il divieto di comunicare con altre persone, il controllo da parte delle forze dell’ordine oppure con strumenti elettronici (c..d. braccialetto elettronico) e così via.
Gli agenti delle forze dell’ordine sono liberi di eseguire controlli in ogni momento, anche di notte, e senza avviso.
Se il condannato non viene trovato in casa durante il controllo può essere denunciato per evasione [2].
Di solito distinguiamo tra detenzione domiciliare ordinaria e detenzione domiciliare speciale.
Quella ordinaria può essere concessa ai condannati che abbiano compiuto 70 anni (se non sono in carcere per reati sessuali) oppure ai giovani che non abbiano ancora compiuto 21 anni.
La detenzione domiciliare speciale viene, invece, disposta in favore di condannati gravemente malati o di giovani mamme che devono accudire i figli piccoli.
Se la mamma è morta, anche il padre può essere ammesso a scontare la sua pena al domicilio.
Chi è in detenzione domiciliare può sperare di ottenere la liberazione anticipata e, quindi, uscire prima del tempo di galera, quando ha scontato buona parte della condanna.
Ricordiamo, infine, qual è la differenza fra detenzione domiciliare e arresti domiciliari.
Mentre la prima, come abbiamo già detto, è un modo per scontare la pena fuori dal carcere, gli arresti domiciliari sono solo una misura che viene presa prima della condanna definitiva (c.d. misura cautelare personale).
Serve per evitare che un individuo, sotto indagine o sotto processo, possa fuggire, inquinare le prove o commettere altri reati.
Uscire di prigione: affidamento in prova al servizio sociale.
Un altro modo per evitare di finire in carcere è l’affidamento in prova al servizio sociale.
Il condannato, non appena viene raggiunto dall’ordine di carcerazione, se la pena non supera i 3 anni (in alcuni casi i 4 anni), può chiedere al tribunale di sorveglianza l’affidamento in prova ai servizi sociali.
In questo modo il condannato potrà evitare di andare in galera e scontare la pena svolgendo attività di volontariato che ne favoriscano il suo reinserimento nella società.
Di solito il tribunale concede questo beneficio quando ritiene che il condannato non commetterà altri reati.
Non può essere riconosciuto, invece, ai mafiosi, a chi è stato condannato per evasione, a chi ha subito la revoca di una misura alternativa al carcere o ha commesso un reato mentre si trovava in permesso premio.
Uscire di prigione: la semilibertà.
Se proprio ci è andata male e nonostante tutto siamo finiti in galera, non dobbiamo perderci d’animo.
C’è un modo per non stare in prigione 24 ore su 24.
Stiamo parlando della c.d. semilibertà che consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere, magari per lavorare o per studiare.
In altre parole, durante la giornata la nostra vita trascorrerà come al solito, ma di sera dovremo tornare in carcere per passarvi la notte.
È possibile scontare in semilibertà una pena non superiore a 6 mesi.
Oltre a chi viene condannato a una pena breve, può ottenere la semilibertà anche il condannato che abbia già scontato almeno metà o due terzi della pena.
Anche chi è stato condannato all’ergastolo può ottenere la semilibertà, ma solo dopo aver trascorso in carcere almeno venti anni.
Non dimentichiamo, infine, che il condannato che ha ottenuto la semilibertà, può perderla se non rientra in carcere senza giustificato motivo per un tempo inferiore a 12 ore.
Uscire di prigione: la liberazione anticipata.
Quando finiamo in carcere per un periodo più o meno lungo, se ci comportiamo bene e partecipiamo attivamente ai programmi di rieducazione, possiamo ottenere una riduzione della pena e così uscire di prigione prima di quanto ci aspettiamo.
La legge, infatti, premia i carcerati concedendo loro una riduzione della pena di 45 giorni ogni 6 mesi trascorsi in carcere, in detenzione domiciliare o in semilibertà.
Toccherà a noi darci da fare e presentare un’istanza di liberazione anticipata al tribunale di sorveglianza.
- Art.163 codice penale.
- Art.385 codice penale.






