Famiglia

Donazioni tra coniugi: una guida rapida

Sembra la cosa più normale di questo mondo che un coniuge faccia una donazione all’altro, magari una somma di denaro, un anello di valore, una villa al mare o qualunque altro bene, senza chiedere nulla in cambio.

Eppure fino a non molti anni fa questo non era possibile.

Si pensava, infatti, che questi atti potessero danneggiare il patrimonio della famiglia e creare problemi con gli eredi.

Solo dopo il 1975 sono state consentite le donazioni tra coniugi, ma solo a certe condizioni.

Cerchiamo di capire quali.

Donazioni tra coniugi: i requisiti di validità.

Abbiamo già detto che le donazioni tra coniugi sono valide solo se questi rispettano alcune regole che riguardano soprattutto la forma.

Così, se il marito vuole donare alla moglie una casa al mare o in montagna, magari solo per evitare che i suoi creditori gliela portino via, deve per forza recarsi da un notaio e firmare, insieme con la moglie, un atto pubblico, come si fa quando si compra o si vende un qualsiasi immobile.

E’ necessario, però, che all’atto siano presenti 2 testimoni (di solito sono dei collaboratori dello studio notarile).

Se, invece, un coniuge decide di regalare all’altro 4.000 euro in contanti o un qualsiasi altro bene di modico valore non occorre andare dal notaio.

Basta un accordo tra le parti.

Diversamente, se il bene vale un bel po’ di soldi, dobbiamo fare un atto pubblico davanti al notaio, come per vendere o comprare un immobile.

Per evitare le spese del professionista e, così, risparmiare un po’ di quattrini, possiamo sempre fare più donazioni di modico valore, anche in contanti, in favore dell’altro coniuge.

Non dimentichiamo, infine, che se vogliamo regalare al nostro partner una somma di denaro pari o superiore a 5.000 euro non possiamo farlo in contanti, ma solo con un assegno non trasferibile, bancario o postale che sia, oppure con un bonifico.

Quali sono i rischi delle donazioni tra coniugi?

Abbiamo già detto che dal 1975 le donazioni tra coniugi sono perfettamente valide.

Questo, però, non vuol dire che non comportano alcun rischio.

Infatti, se il coniuge attraverso la donazione si spoglia dei propri beni, i suoi creditori possono chiedere al giudice di revocare l’atto, quando questo impedisce loro di recuperare i propri soldi.

È bene che il coniuge tenga sempre presente questo rischio quando decide di donare una casa o un qualsiasi altro bene di valore all’altro coniuge.

Ciò per evitare che un giorno, un creditore del donante avvii una causa per far dichiarare inefficace la donazione e così agire sul bene donato per recuperare il proprio denaro, trascinando in un processo anche l’altro coniuge, che non c’entra nulla.

I creditori del donante, però, possono chiedere che l’atto venga revocato solo entro 5 anni dal giorno in cui è stato fatto.

Trascorso questo periodo, possiamo stare tranquilli.

Un altro problema può sorgere quando, facendo una donazione all’altro coniuge, andiamo a ledere i diritti dei legittimari e cioè di quelle persone, alle quali la legge riserva una quota dell’eredità [1].

Queste persone sono, oltre ovviamente all’altro coniuge, gli ascendenti (e cioè i propri genitori e i genitori di questi ultimi) e i discendenti (e cioè i propri figli e i figli di questi ultimi).

In altre parole con la donazione non possiamo sottrarre agli altri eredi legittimari (e, quindi, ai figli e ai nostri genitori) una quota dell’eredità che spetta loro per legge.

Se lo facciamo, gli eredi danneggiati possono fare causa per riprendersi ciò che sarebbe spettato loro se non avessimo donato i nostri beni al coniuge.

Cerchiamo di capire meglio.

A tutela della famiglia la legge stabilisce che una parte dei beni del defunto, che costui voglia o non voglia, alla sua morte arriverà ai figli o, se non ne ha, ai suoi genitori, se ancora in vita.

Allora, se prima di morire, doniamo tutti i nostri beni al coniuge, anche solo per far un dispetto al nostro unico figlio, quest’ultimo, dopo la nostra morte avrà 10 anni di tempo per avviare una causa in tribunale e far revocare le donazioni che abbiamo fatto in vita.

A quel punto i beni donati torneranno nel patrimonio del defunto e si aprirà la successione ereditaria.

Il figlio potrà così dividere i beni ereditari con il genitore superstite, come previsto dalla legge.

Donazioni tra coniugi: le tasse.

Una buona notizia per tutti quelli che stanno pensando di fare una donazione al proprio coniuge.

Fino a 1.000.000 di euro le donazioni fra coniugi non vengono tassate.

Ciò significa che se doniamo al nostro partner una villa del valore di 900.000 euro, oppure una somma di denaro dello stesso ammontare, non dovremo pagare neppure un euro di tasse.

Diversamente, se doniamo al coniuge, ad esempio, una barca del valore di 1.100.000 euro, dovremo versare le tasse, ma solo sull’eccedenza di 1.000.000 di euro e, cioè, su 100.000 euro.

La tassa (c.d. imposta sulle donazioni) è pari al 4% dell’eccedenza.

Quindi, nel nostro caso, dovremo pagare allo Stato 4.000 euro di tasse.

Se i coniugi si separano?

Se le cose si mettono male e i coniugi decidono di porre fine al loro matrimonio, uno di essi potrebbe decidere di donare all’altro una somma di denaro, di solito molto consistente, oppure un immobile e, così, definire con quest’ultimo ogni rapporto di natura economica.

In altre parole il coniuge economicamente più forte potrebbe intestare a quello economicamente più debole un immobile, evitando in questo modo di dovergli corrispondere l’assegno di mantenimento.

É chiaro che una volta effettuato il trasferimento della proprietà dell’immobile, oppure la consegna della somma di denaro, il coniuge beneficiario non potrà pretendere più nulla dall’altro a titolo di contributo al mantenimento.

La donazione deve essere fatta direttamente davanti al giudice, nel corso della causa di separazione o di divorzio.

In questo caso non sarà neppure necessario l’intervento del notaio per fare l’atto pubblico.

Ma il vantaggio più grande è che la donazione anche di un bene di notevole valore fatta in questa sede è esentasse.

Al limite si dovrà pagare solo il notaio se non riusciamo a fare tutto in tribunale.

  1. Art.536 codice civile.