Circolazione Stradale

Autovelox mobile non segnalato: nessuna multa?

A tutti gli automobilisti sarà capitato, almeno una volta, di essere multati per eccesso di velocità.
Spesso l’infrazione viene accertata tramite un autovelox fisso e ben segnalato da appositi cartelli e, allora, non possiamo che prendercela con la nostra disattenzione.
La situazione, però, cambia se la multa viene rilevata mediante un autovelox mobile non segnalato, posizionato a lato della strada oppure su veicoli della polizia o dei vigili urbani poco visibili o addirittura nascosti.
Cosa fare, allora, se l’autovelox mobile non viene segnalato?
L’accertamento della violazione compiuto con tale strumento è legittimo?
La questione non è di poco conto, considerato che, oltre alla sanzione economica, di solito piuttosto salata, l’automobilista che supera il limite di velocità consentito di oltre 10 km/h subisce anche la perdita dei punti della patente.
Cerchiamo, allora, di capire quando si può contestare la multa, e quando, ahimè, è meglio pagare.

Autovelox mobile non segnalato: cosa dice la legge?

Il codice della strada [1] stabilisce che le postazioni di controllo della velocità, sia mobili che fisse, devono essere ben visibili e segnalate con un certo anticipo agli automobilisti.
Vale a dire che l’automobilista non solo deve poter vedere facilmente il cartello stradale che indica il controllo elettronico della velocità, ma deve poter vedere anche la postazione di controllo e, quindi, lo strumento utilizzato per rilevare la velocità dei veicoli.
Poiché la finalità della legge non è quella di tendere agguati agli automobilisti, è evidente che l’autovelox non può essere nascosto dagli agenti, magari dietro un albero, oppure appena dopo una curva o, ancora, all’interno di una c.d. auto civetta, cioè di un’autovettura senza l’insegna ed i colori del corpo di polizia che sta effettuando il controllo (polizia locale, polizia stradale e così via).
Ma, allora, come deve essere segnalato l’autovelox affinché l’azione degli agenti sia conforme alla legge?

Autovelox mobile non segnalato: la direttiva Maroni.

Nel 2009 l’allora ministro dell’interno Maroni aveva dettato alcune regole volte a prevenire e contrastare gli eccessi di velocità sulle nostre strade.
Secondo la circolare ministeriale sopra citata, quando gli agenti di polizia non usano l’auto di servizio con i colori e le insegne tipiche del corpo di appartenenza (che tutti gli automobilisti sono in grado di riconoscere), devono utilizzare un dispositivo che renda il veicolo facilmente riconoscibile dagli automobilisti stessi, ad esempio un lampeggiante da tenere acceso o un cartello luminoso installato sul mezzo.

Autovelox mobile non segnalato: cosa dice la cassazione?

Le regole sopra richiamate sono state confermate in una recente pronuncia della Corte di cassazione [2].
L’occasione per ritornare sull’argomento è stata offerta alla Corte dal ricorso di un automobilista multato per aver superato il limite di velocità di 62 km/h in un tratto di strada in cui il limite era di 50 km/h.
Nell’impugnare la sentenza che aveva confermato la contravvenzione, l’automobilista dichiarava che la violazione era stata accertata con un autovelox posizionato all’interno di una vettura della polizia locale in sosta e non riconoscibile in quanto priva dei colori propri del corpo di polizia locale.
Il tribunale, quale giudice di appello, nel confermare la multa, aveva affermato che ai fini della legittimità della contravvenzione era sufficiente che fosse ben visibile il cartello stradale fisso di presegnalazione dell’autovelox, considerando irrilevante la circostanza che la multa fosse stata rilevata mediante un autovelox mobile non segnalato.
Sempre il tribunale aveva affermato anche l’irrilevanza della circolare del ministero dell’interno del 2009 sopra citata.
L’automobilista ha riproposto la questione in cassazione. La Corte, nell’accogliere il ricorso, ha affermato che le postazioni di controllo della velocità devono essere ben visibili e devono essere segnalate preventivamente con apposito cartello.
Quindi non sono ammessi controlli a sorpresa mediante l’uso di vetture di serie che, ovviamente, attirano molto meno l’attenzione degli automobilisti, se non sono adeguatamente segnalate.
Allo stesso modo, i cartelli che preavvertono gli automobilisti del controllo elettronico della velocità devono essere ben visibili e quindi non devono essere nascosti, ad esempio, dal fogliame, dai rami di alberi o cespugli presenti ai lati della strada.
La decisione della cassazione, in realtà, non costituisce una novità poiché già in passato si erano avute altre pronunce nello stesso senso.
I giudici, infatti, in altre occasioni avevano già affermato che gli autovelox mobili, cioè quelli montati ad esempio sulle auto dei vigili urbani, dovevano essere segnalati attraverso un dispositivo luminoso oppure attraverso una scritta luminosa ben visibile, collocata sull’auto stessa [3].

Autovelox mobile non segnalato: conclusioni. 

Le postazioni di controllo della velocità devono essere ben visibili e presegnalate con cartelli, anch’essi facilmente visibili.
Quando si viene multati per eccesso di velocità, è opportuno verificare sempre se l’autovelox fisso, o anche mobile, utilizzato per accertare la violazione, era preventivamente segnalato e ben visibile.
Diversamente il verbale di contravvenzione potrà essere impugnato davanti al prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale, ovvero davanti al giudice di pace, entro 30 giorni, con buone possibilità di successo.
  1. Art.142 comma 6 bis codice della strada.
  2. Cass. civ. n.4007 del 8 febbraio 2022.
  3. Cass. civ. n.29595 del 25 ottobre 2021.