Lavoro

Mancato riposo settimanale: è sempre dovuto il risarcimento?

È risaputo che i lavoratori dopo sei giorni continuativi di lavoro hanno diritto ad un giorno di riposo.
Ma cosa accade se il datore di lavoro non rispetta questa regola e costringe il dipendente a lavorare anche nel settimo giorno?
Nel caso di mancato riposo settimanale è sempre dovuto il risarcimento?

Cosa dice la legge?

Innanzitutto occorre ricordare che il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile del dipendente riconosciuto dalla Costituzione [1].
Il datore di lavoro deve quindi consentire ad ogni suo dipendente di godere di un giorno di riposo di almeno 24 ore consecutive, possibilmente nella giornata dì domenica, ogni 7 giorni di lavoro.
In presenza di particolari esigenze aziendali il datore di lavoro può derogare a tale regola, purché vengano garantiti al dipendente almeno 2 giorni di riposo in un periodo di 14 giorni.
La verifica andrà effettuata a ritroso partendo dall’ultimo giorno di riposo (quindi negli ultimi 13 giorni il lavoratore deve aver goduto almeno di un altro giorno di riposo).
L’irrinunciabilità del diritto al riposo settimanale fa anche sì che un eventuale accordo individuale o collettivo che lo escluda o lo limiti risulterebbe nullo.
Infine nel caso di mancato riposo settimanale il lavoratore potrà ottenere il risarcimento del danno c.d. da usura psico-fisica oppure del c.d. danno biologico, che però deve essere provato dal lavoratore stesso.

Cosa dice la Corte di cassazione?

Due dipendenti di un comune si rivolgevano al giudice per ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica subito per il mancato riposo settimanale, dopo aver lavorato per sei giorni continuativi.
In corso di causa veniva dimostrato che i due dipendenti lavoravano su turni che prevedevano, una volta ogni quattro settimane, il servizio anche di domenica.
Per tale prestazione i lavoratori percepivano una maggiorazione per l’attività svolta in una giornata normalmente dedicata al riposo, anche nel caso in cui poi godevano del riposo compensativo.
Investita della questione, la Corte di cassazione [2] chiarisce innanzitutto che né la disciplina contrattuale applicabile al caso in esame, né le disposizioni di legge nazionali o sovranazionali (leggi europee) stabiliscono che il riposo settimanale debba essere necessariamente goduto nel settimo giorno.
La legge nazionale [3] prevede infatti delle eccezioni alla regola del necessario godimento del riposo nel settimo giorno, normalmente coincidente con la domenica.
Queste eccezioni possono essere giustificate dalla particolare natura dell’attività lavorativa oppure stabilite dai contratti collettivi.
È quindi possibile rinviare il riposo settimanale in presenza di particolari esigenze lavorative, senza violare la regola che fissa il godimento del riposo nel settimo giorno.
In un’altra occasione [4] la Corte di cassazione aveva invece riconosciuto il danno da usura psicofisica a un dipendente che aveva lavorato sette giorni consecutivi, perché aveva accertato la soppressione definitiva del riposo settimanale e non solo lo spostamento temporaneo del riposo stesso.

Cosa dice la Corte costituzionale?

La Corte costituzionale [5] conferma che il lavoratore ha diritto a godere del riposo settimanale dopo sei giorni continuativi di lavoro.
La stessa Corte riconosce, però, la possibilità di introdurre, a fronte di particolari esigenze lavorative, una diversa regolamentazione, purché non vengano superati i limiti di ragionevolezza.
Una diversa disciplina, infine, può essere prevista anche dal contratto collettivo di lavoro.

Cosa dice la Corte di giustizia dell’Unione Europea?

Anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, in una sentenza del 2017 (causa C-306/16), ha affermato che le leggi europee non dicono in quale momento il lavoratore deve godere del riposo settimanale.
E così sono consentite eccezioni al periodo minimo di riposo, in particolare, per le attività di lavoro su turni e per le attività che devono garantire la continuità del servizio o della produzione.
Tali eccezioni però devono essere accompagnate da misure che assicurino al lavoratore il recupero del mancato riposo settimanale.

Conclusioni.

Il riposo dal lavoro deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, ma può anche non essere goduto nel settimo giorno, ossia dopo sei giorni consecutivi di lavoro.
Quindi non è vero che il mancato riposo settimanale causa sempre un danno al lavoratore da risarcire, anche se il riposo viene goduto successivamente.
Solo la perdita definitiva del riposo comporta il risarcimento del danno.
Il risarcimento in questo caso sarò liquidato dal giudice anche senza la prova del danno stesso.
Diversamente lo spostamento del riposo settimanale e, quindi, il godimento del riposo in una giornata successiva al settimo giorno, non fa nascere il diritto al risarcimento.
Resta fermo in ogni caso il diritto del lavoratore che abbia lavorato in una giornata normalmente dedicata al riposo a ricevere la maggiorazione prevista dal contratto collettivo.
  1. Art.36 comma 3 Costituzione.
  2. Cass. civ. n.41889 del 29 dicembre 2021.
  3. Art.9 decreto legislativo n.66 del 8 aprile 2003.
  4. Cass. civ. n.24563 del 1 dicembre 2016.
  5. Corte cost. n.146 del 30 giugno 1971.