Se il dipendente si ammala ed è costretto a stare a casa dal lavoro, nessun problema: continuerà a ricevere la retribuzione da parte dell’Inps nei limiti stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo.
Stiamo parlando dell’indennità di malattia Inps che viene corrisposta al dipendente dal datore di lavoro per conto dell’istituto previdenziale.
Il datore di lavoro recupererà, poi, le somme anticipate al lavoratore compensandole con i contributi che versa periodicamente all’Inps.
Non tutti i dipendenti, però, hanno diritto di ricevere l’indennità di malattia Inps.
Gli impiegati dei settori industria e artigianato, i dirigenti, i collaboratori familiari (colf e badanti) ed i portieri, non ricevono l’indennità di malattia dall’Inps ma direttamente dal datore di lavoro.
In ogni caso i primi 3 giorni di malattia (c.d. periodo di carenza) restano a carico del datore di lavoro per tutti i dipendenti.
Solo nel caso in cui la malattia si ripresenti nei 30 giorni successivi ad una precedente malattia (c.d. ricaduta), i primi 3 giorni verranno pagati dall’Inps.
Oltre ai dipendenti sopra indicati, anche i lavoratori parasubordinati hanno diritto ad una particolare indennità di malattia, quando ricorrono determinate condizioni e con modalità diverse dai lavoratori subordinati.
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Sono ammalato: come mi devo comportare?
Se sei un lavoratore e ti ammali, per prima cosa devi informare il datore di lavoro nel giorno stesso in cui la malattia si manifesta e durante l’orario di lavoro.
Per informare il datore di lavoro il dipendente può utilizzare qualsiasi mezzo.
Si consiglia tuttavia di utilizzare un mezzo di comunicazione che lasci una traccia (mail, pec, fax, sms e via dicendo), così che in caso di contestazione si possa fornire la prova di aver tempestivamente avvisato il datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà, quindi, recarsi dal proprio medico curante per farsi rilasciare il certificato telematico di malattia.
Il certificato telematico di malattia del dipendente, privato o pubblico, viene trasmesso dal medico curante direttamente all’Inps, che si farà carico di inviarlo al datore di lavoro.
Tutti i lavoratori devono seguire questa procedura di inoltro del certificato telematico all’Inps, compresi quelli che non ricevono l’indennità di malattia dall’Inps, ma dal datore di lavoro (ad esempio gli impiegati del settore industria e artigianato).
Quando non si riesce ad inviare telematicamente il certificato di malattia per problemi di connessione oppure perché ci troviamo all’estero, dovremo trasmettere il certificato in forma cartacea nei tempi e nei modi indicati dal contratto di lavoro.
Si noti che il certificato deve essere inviato anche per un solo giorno di malattia.
E se guarisco prima della data indicata nel certificato medico?
Quando il lavoratore guarisce prima della data indicata nel certificato, per poter rientrare al lavoro, deve chiedere al medico che ha redatto il certificato di procedere alla rettifica del certificato stesso.
Il medico deve effettuare la rettifica entro il termine del periodo di malattia indicato nel certificato.
Come consultare il certificato medico di malattia?
Una volta trasmesso dall’Inps, il certificato può essere consultato on line dai soggetti interessati (dal datore di lavoro ma anche dai suoi consulenti) utilizzando le credenziali aziendali o, in alternativa, il codice fiscale del dipendente oppure il numero di protocollo del certificato che viene generato automaticamente dal sistema al momento dell’invio del certificato.
Si noti che il dipendente privato è obbligato a comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato ogni qualvolta gli venga richiesto da quest’ultimo.
La ricerca del certificato, infine, può essere effettuata telefonicamente, contattando il contact center Inps al numero gratuito da fisso 803 164 oppure il numero 06 164164 da rete mobile.
Una volta ricevuto il certificato medico, il datore di lavoro può richiedere all’Inps di disporre la c.d. visita fiscale.
Come è fatto il certificato medico di malattia?
Il certificato medico di malattia è composto da due parti.
Una parte, destinata all’Inps, riporta i dati del lavoratore, la diagnosi (ossia la descrizione della malattia) e la prognosi (ossia la durata della malattia stessa).
Un’altra parte, destinata al datore di lavoro, contiene solamente la prognosi nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il lavoratore può sempre farsi rilasciare dal medico una copia del certificato (può anche chiedere che gli venga inviata tramite mail oppure può estrarne una copia accedendo al sito web dell’Inps).
Al momento della visita, il lavoratore deve ricordarsi di comunicare al medico l’indirizzo presso il quale può essere reperito durante la malattia.
Occorre anche verificare che nel certificato di malattia l’indirizzo di reperibilità sia correttamente indicato.
Si noti che l’indirizzo di reperibilità, comunicato al momento della visita medica, può sempre essere cambiato.
Per farlo occorre accedere al sito web dell’Inps, autenticarsi con la carta di identità elettronica (CIE), con la carta nazionale dei servizi (CNS) o con lo SPID, entrare nei servizi on line, sportello del cittadino per le visite mediche di controllo (Vmc) e, quindi, digitare il nuovo indirizzo nella sezione “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”.
Una volta cambiato l’indirizzo di reperibilità, non bisogna dimenticarsi di comunicarlo al datore di lavoro.
Il certificato può essere annullato dal medico, se presenta degli errori, entro 24 ore dall’invio all’Inps.
Decorso tale periodo, il medico può consegnare al lavoratore una dichiarazione che quest’ultimo dovrà inviare all’Inps oppure al datore di lavoro a seconda di chi sia tenuto al pagamento dell’indennità di malattia.
Infine, se il dipendente si assenta dal lavoro per malattia per più di 10 giorni consecutivi o si ammala per più di 2 volte in un anno, dovrà giustificare la propria malattia esclusivamente mediante certificazione rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, salvo il caso di assenze dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche per le quali valgono le regole ordinarie (certificato rilasciato dal medico curante).
Periodo massimo indennizzabile.
Come già detto, l’indennità di malattia Inps viene normalmente anticipata dal datore di lavoro per conto dell’Inps.
Spesso è prevista una integrazione dell’indennità a carico del datore di lavoro, in modo che anche durante il periodo di malattia il lavoratore percepisca l’intera retribuzione.
L’indennità di malattia Inps viene corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (ossia dal 1º gennaio al 31 dicembre).
Se il rapporto termina, oppure viene sospeso, l’indennità di malattia è dovuta solo se il lavoratore si ammala entro i 60 giorni successivi alla cessazione o alla sospensione del rapporto.
L’indennità di malattia Inps spetta anche al lavoratore assunto a tempo determinato per un numero di giorni pari a quelli lavorati negli ultimi 12 mesi, con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni in un anno.
Una volta cessato il rapporto di lavoro a termine nulla è più dovuto al dipendente.
A quanto ammonta l’indennità di malattia Inps?
I dipendenti generalmente ricevono una indennità di malattia Inps pari:
- al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia (partendo dal quarto giorno);
- al 66,6% per i giorni di malattia successivi e fino al centottantesimo giorno in un anno solare.
In alcuni casi la percentuale cambia.
Ad esempio, i dipendenti di negozi e laboratori di pasticceria percepiscono l’80% della retribuzione per tutta la malattia.
L’indennità viene ridotta nel caso di ricovero del lavoratore che non abbia familiari a carico (di due quinti) e nei casi di disoccupazione o sospensione (di due terzi).
Come si calcola l’indennità di malattia Inps?
Innanzitutto, per calcolare l’indennità di malattia è necessario conoscere l’imponibile previdenziale, che può essere facilmente trovato nel cedolino paga (di solito in basso a sinistra, sotto la voce “imp. Inps”, che vuol dire imponibile Inps, o “imp. prev.”, che vuol dire imponibile previdenziale, e simili).
Tale somma andrà divisa per il numero di giornate lavorare o comunque retribuite nel mese precedente per gli operai retribuiti in base alle ore lavorate.
Va invece divisa per 26 per gli operai che percepiscono una retribuzione fissa mensile e per 30 per gli impiegati.
Andrà poi aggiunto il rateo della tredicesima (che si ottiene dividendo per 12 la retribuzione mensile).
Il rateo mensile della tredicesima (o eventualmente quello della quattordicesima) andrà diviso per 30 per gli impiegati e per 25 per gli operai.
Pensiamo ad un operaio con una retribuzione imponibile INPS del mese precedente il periodo di malattia pari a 1.500 euro,
- dividiamo € 1.500 per 26 ed otteniamo € 57,69,
- calcoliamo i ratei di tredicesima e quattordicesima pari a € 250,00 (€ 1.500,00 : 12 x 2),
- dividiamo il rateo delle mensilità aggiuntive per 25 ed otteniamo € 10,00 (€ 250,00 : 25).
- A questo punto per ottenere la retribuzione media giornaliera (RMG) è sufficiente sommare€ 57,69 e € 10,00 (€ 67,69).
Abbiamo quindi individuato la retribuzione media giornaliera (RMG) dell’operaio preso ad esempio.
Occorre però ricordare che l’Inps non paga l’importo intero ma solo una parte e, in particolare, il 50% della retribuzione media giornaliera (RMG) dal 4° al 20° giorno di malattia ed il 66,66% dal 21° al 180° giorno di malattia. Inoltre, non tutte le giornate di malattia sono indennizzabili.
Ad esempio, per gli operai non sono indennizzabili le domeniche, le festività nazionali e quelle infrasettimanali.
Per gli impiegati, invece, non sono indennizzabili le festività nazionali ed infrasettimanali che cadono di domenica.
Vediamo ora di completare il calcolo tornando all’esempio dell’operaio con una retribuzione imponibile INPS di 1.500 euro.
In caso di malattia, ad esempio dal 13.12.2021 al 23.12.2021, l’indennità a carico dell’INPS sarà: € 67,69 x 50% = € 33,35 al giorno,
- le giornate indennizzabili nel periodo sono sette (16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 dicembre),
- l’indennità sarà pertanto pari a € 33,35 x 7 = € 233,45.
Visite di controllo e fasce di reperibilità.
Il datore di lavoro può disporre dei controlli per verificare l’effettivo stato di salute del dipendente assente dal lavoro per malattia.
Sin dal primo giorno di malattia il lavoratore deve rendersi reperibile presso il proprio domicilio per consentire l’eventuale visita di controllo.
Questo obbligo di reperibilità non opera per tutto il giorno ma solo in alcuni orari prestabiliti (c.d. fasce di reperibilità).
Le fasce di reperibilità che i pubblici impiegati devono rispettare sono le seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì alla domenica (compresi Natale, Pasqua e altre festività).
Le fasce di reperibilità che i lavoratori privati devono rispettare, invece, sono le seguenti: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, festività comprese.
L’assenza ingiustificata del lavoratore dal proprio domicilio nelle fasce di reperibilità, ove accertata, può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.
In alcuni casi, però, i lavoratori non sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità, ad esempio, nelle ipotesi
- di patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
- di infortuni sul lavoro,
- di malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio,
- di patologie dipendenti da uno stato di invalidità già riconosciuto, con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%,
- di malattie psichiche (come ad esempio la depressione), almeno secondo alcuni.
Le visite fiscali, sia per i dipendenti pubblici sia per quelli privati, vengono effettuate in via esclusiva dall’Inps che vi provvede d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro.
Se il lavoratore non viene trovato dal medico inviato per il controllo, quest’ultimo ne dà immediata comunicazione all’Inps.
Il medico deve, poi, invitare il lavoratore a presentarsi per il controllo il giorno successivo, non festivo, presso la sede Inps di competenza oppure presso altro presidio sanitario pubblico più vicino.
Il lavoratore che non si presenta alla visita ambulatoriale sarà chiamato a giustificarsi entro 10 giorni.
In ogni caso l’Inps provvederà ad informare il datore di lavoro che il lavoratore non si è presentato a visita, nonostante l’invito a lui rivolto.
L’assenza ingiustificata del lavoratore alle visite di controllo ha anche conseguenze economiche.
L’assenza alla prima visita di controllo comporta la perdita dell’indennità di malattia Inps per i primi 10 giorni.
Nel caso di una seconda assenza l’indennità è ridotta del 50% per il residuo periodo di malattia.
L’assenza alla terza visita comporta la perdita totale dell’indennità sino al termine della malattia.
In alcuni casi le assenze del lavoratore alla visita fiscale sono giustificate e quindi non comportano alcuna conseguenza a suo carico.
Si pensi al caso di visite e accertamenti specialistici, che non siano rinviabili e che non si possano svolgere in un altro momento o al caso in cui sia necessaria la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi danni per sé o per i propri familiari o, ancora, alla necessità di lasciare il proprio domicilio per assistere la madre ricoverata presso un centro specialistico dopo un delicato intervento chirurgico.
Al contrario non possono giustificare l’assenza alla visita di controllo:
- l’essersi recato dal proprio medico curante per sottoporre al suo esame una radiografia o altro esame, per farsi misurare la pressione arteriosa o per farsi rimuovere i punti di sutura conseguenti a un intervento chirurgico,
- l’esigenza di riscuotere lo stipendio,
- la partecipazione alla Santa Messa,
- l’accompagnare in macchina la moglie sprovvista di patente a fare la spesa.






