Lavoro

Mancato versamento contributi previdenziali

contributi previdenziali sono quella parte della retribuzione del lavoratore che viene trattenuta dal datore di lavoro e versata all’Inps.

In realtà l’onere contributivo grava solo in parte sul dipendente attraverso la trattenuta in busta paga (9,19%), l’altra parte, infatti, è dovuta dall’azienda (23,81%).

Queste somme vengono utilizzate dall’Inps per pagare le pensioni, l’indennità di malattia, la maternità e così via.

Tutti sanno, ad esempio, che per poter andare in pensione é necessario versare contributi previdenziali per un determinato numero di anni (nel caso della pensione di vecchiaia devono essere versati contributi per almeno 20 anni).

Il dipendente dovrà, quindi, assicurarsi che il datore di lavoro abbia provveduto a versare regolarmente i contributi, altrimenti rischia di non andare in pensione oppure di andarci in ritardo.

Ma come dobbiamo comportarci se il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali?

Mancato versamento contributi previdenziali: come si controllano i contributi?

Innanzitutto, per verificare se il datore di lavoro versa o non versa i contributi la cosa più semplice da fare è quella di recarsi presso la sede Inps più vicina, presentarsi allo sportello e richiedere all’impiegato una copia dell’estratto conto contributivo.

L’estratto conto contributivo è il documento nel quale sono riportati i contributi versati all’Inps dall’azienda o dalle aziende presso le quali il dipendente ha lavorato oppure direttamente da quest’ultimo.

In alternativa, se si è pratici di computer, si può scaricare l’estratto entrando nel sito dell’Inps (www.inps.it) e, tramite il servizio online consultazione info previdenziali (CIP), accedendo alla propria posizione personale con lo spid, con la carta di identità elettronica (CIE) oppure con la carta nazione dei servizi (CNS).

Si ricordi che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi Inps con il PIN rilasciato dall’istituto di previdenza, eccezion fatta, ad esempio, per i cittadini residenti all’estero.

L’estratto conto contributivo, normalmente, è un documento di facile consultazione.

Tuttavia, qualora l’interessato avesse ancora dei dubbi in ordine alla propria situazione contributiva, si può rivolgere ad un patronato e chiedere tutti i chiarimenti e le spiegazioni necessarie.

Tale consulenza, solitamente, è gratuita.

Si noti che l’estratto conto contributivo è cosa diversa dall’estratto conto certificativo (ecocert), anch’esso rilasciato dall’Inps, su richiesta dell’interessato tramite un intermediario abilitato oppure online seguendo una apposita procedura.

L’ecocert contiene l’attestazione della situazione contributiva del dipendente e, a differenza dell’estratto conto contributivo, ha valore di certificazione (ciò vuol dire che l’Inps ha controllato la situazione contributiva dell’interessato e segnalato eventuali anomalie, dando modo a quest’ultimo di attivarsi per risolverle).

Mancato versamento contributi previdenziali: come è fatto l’estratto conto contributivo?

L’estratto conto contributivo, come già detto, è il documento nel quale sono riportati i contributi versati all’Inps e attraverso il quale possiamo renderci conto se il datore di lavoro versa o non versa i contributi.

Nell’estratto conto il lavoratore potrà vedere i contributi versati in ogni singolo periodo, elencati in più sezioni di colore diverso, a seconda che si tratti di lavoro privato, pubblico o di lavoro autonomo.

Più in particolare, nell’estratto conto si potranno leggere i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti effettuati con l’indicazione del periodo di riferimento e della natura dei contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciante, servizio militare e via dicendo).

Si potranno anche verificare i contributi utili (riferiti in giorni, settimane o mesi) per il calcolo della pensione e per maturare i relativi requisiti, l’ammontare della retribuzione e il datore di lavoro che ha provveduto a versarla.

Mancato versamento contributi previdenziali.

Innanzitutto, se il dipendente si accorge che il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali per uno o più periodi determinati, deve   immediatamente segnalare all’Inps l’irregolarità, affinché l’istituto proceda al recupero dei contributi.

Attenzione, però, i contributi arretrati possono essere richiesti al datore di lavoro solo entro cinque anni, dopodiché si prescrivono.

Ciò vuol dire che il lavorare deve compiere la sua verifica, attivarsi per segnalare all’Inps il mancato versamento dei contributi e l’Inps agire per recuperarli entro cinque anni dal momento in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto versarli.

Trascorso tale termine i contributi non versati verranno persi definitivamente.

Infatti, né l’Inps potrà più avviare iniziative per il recupero, né il datore di lavoro potrà più provvedere al loro versamento.

Cerchiamo di capire meglio.

Innanzitutto, non tutti sanno che il lavoratore può fare poco o nulla per recuperare i suoi contributi previdenziali che non siano stati versati per tempo e ciò sebbene il comportamento del datore di lavoro gli abbia arrecato un grave danno [1].

Il lavoratore, infatti, può solamente rivolgersi all’Inps, denunciare il mancato versamento dei contributi e sperare che l’Inps si attivi per recuperarli entro il termine di legge.

È importante sapere, però, che con la denuncia all’Inps da parte del lavoratore (prima della scadenza dei 5 anni) si ottiene il risultato di allungare da 5 a 10 anni il termine entro cui è possibile agire per evitare che i contributi si prescrivano.

Facciamo un esempio.

Se l’azienda non ha versato i contributi maturati nel mese di febbraio 2017 e il lavoratore denuncia la situazione all’Inps entro il mese di febbraio 2022 (e cioè entro 5 anni) l’istituto potrà agire per il recupero dei contributi non versati sino al mese di febbraio 2027.

Mancato versamento contributi previdenziali: cosa fare se i contributi sono prescritti.

Come già detto, è indispensabile che il lavoratore verifichi periodicamente la propria situazione contributiva, così da evitare la prescrizione e, quindi, la perdita di eventuali contributi non versati dal datore di lavoro.

Se al momento della verifica i contributi sono già prescritti, il lavoratore non potrà fare altro che agire in sede giudiziaria per ottenere l’accertamento dell’omissione contributiva.

Il dipendente dovrà però agire nel termine di 10 anni, che decorre dal momento in cui si è verificata la prescrizione (in sostanza entro 15 anni del giorno in cui i contributi dovevano essere versati).

Nel momento in cui il lavoratore avrà raggiunto l’età pensionabile, potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del mancato versamento dei contributi [2].

In alternativa al risarcimento del danno, il dipendente potrà chiedere la condanna del datore di lavoro a costituire una rendita vitalizia, mediante il versamento all’Inps di un capitale che assicuri il pagamento periodico di una somma in favore del lavoratore.

Tale somma andrà a compensare la pensione o quella parte di pensione che il lavoratore ha perso a causa dell’omissione contributiva.

Infine, se il lavoratore non riesce ad ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro, potrà provvedere egli stesso al pagamento all’Inps di una somma di denaro.

A fronte di tale versamento l’istituto previdenziale riconoscerà al lavoratore un importo mensile pari alla pensione o a quella parte di pensione che gli sarebbe spettata se il datore di lavoro avesse pagato regolarmente i contributi.

Si tratta tuttavia di una azione piuttosto complicata.

Infatti, l’omissione contributiva spesso risale a molti anni prima e, quindi, non è sempre facile rintracciare l’azienda che non ha versato i contributi, magari già chiusa da tempo o addirittura fallita.

Inoltre, per poter costituire la rendita vitalizia è necessario che il dipendente dimostri documentalmente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo in cui non sono stati versati i contributi [3].

Si noti che a tal fine non è sufficiente consegnare all’Inps una sentenza con cui è stata accertata l’esistenza del rapporto di lavoro.

In questi casi, infatti, la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro viene normalmente data tramite testimoni, mentre invece la legge, come già detto, richiede la prova scritta del rapporto [4].

  1. Cass. civ. n.2164 del 1º febbraio 2021.
  2. Art.2116 codice civile.
  3. Art.13 comma 4 legge n.1338 del 12 agosto 1962.
  4. Circolare Inps n.78 del 29 maggio 2019.