Quando si parla di diritto di correzione (c.d. ius corrigendi) ci si riferisce al diritto dei genitori o degli educatori in genere di usare mezzi di correzione e di limitazione della libertà personale per educare coloro su cui esercitano la propria autorità.
Nel corso degli anni i limiti del diritto di correzione sono stati rivisti e modificati, così da adeguarli all’evoluzione della società.
Ad esempio, nel 1956 è stato cancellato il diritto dell’uomo, inteso come capo famiglia, di utilizzare la forza per educare e correggere la moglie e i figli.
Stando così le cose appare corretto chiedersi quali siano, oggi, i limiti del diritto di correzione, inteso come uso di mezzi legali per educare, e quando l’uso di questi mezzi si trasforma nel reato di abuso dei mezzi di correzione.
Bisognerà anche chiedersi quando il reato di abuso dei mezzi di correzione si trasforma nel più grave reato di maltrattamenti in famiglia.
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Abuso dei mezzi di correzione.
La legge punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione nei confronti di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per motivi di educazione, istruzione, cura e così via [1].
Quindi solo le persone chi rivestono una particolare qualifica possono commettere il reato di abuso dei mezzi di correzione.
Sono ad esempio i genitori nei confronti dei figli, gli insegnati nei confronti degli studenti, i datori di lavoro nei confronti degli apprendisti, il personale sanitario nei confronti dei pazienti ricoverati e così via.
Quali siano, poi, i mezzi di correzione ammessi e quali no, è un problema di non facile soluzione.
Quel che è certo è che ogni forma di violenza non potrà mai essere considerata ammissibile e andrà punita.
Quindi se il mezzo di correzione consiste in una condotta aggressiva e/o violenta che mette a rischio la salute del minore, non sarà mai lecito.
Allo stesso modo non sarà lecito il mezzo di correzione consistente in una condotta molesta che pregiudica la serenità mentale del minore (si pensi ad esempio all’utilizzo continuo di espressioni denigratorie che vanno a ledere l’autostima del figlio).
Diversamente quando il mezzo di correzione non comporta l’uso della violenza e non causa danni fisici o psichici al minore, si potrà ritenere corretto il comportamento dell’educatore.
E così una punizione, una minaccia, un castigo sono leciti finché non causano un danno e non mettono a rischio la salute del minore.
Cerchiamo di capire meglio.
Un genitore può vietare al figlio che non studia di usare il telefono, di andare agli allenamenti di calcio, di uscire con gli amici e via dicendo.
Se però tale divieto si protrae nel tempo sino a creare problemi di relazione al giovane e a pregiudicarne la serenità e il riposo, allora il genitore rischia di dover rispondere del reato di abuso dei mezzi di correzione.
Quindi il genitore, come l’insegnante, il datore di lavoro, potranno punire il figlio, l’alunno, l’apprendista, purché la loro condotta non superi i limiti sopra indicati e non sia tale da causare un danno fisico o psichico alla persona sottoposta alla loro autorità.
E se, invece, la punizione non solo mette in pericolo la salute del minore, ma gli causa un vero e proprio danno?
In questi casi non si potrà più parlare di abuso dei mezzi di correzione, ma si dovrà individuare di volta in volta il reato che meglio si adatta alla condotta tenuta dell’educatore (lesioni, maltrattamenti in famiglia e così via).
Anche lo schiaffo, se violento, potrà essere punito come abuso dei mezzi di correzione se mette a rischio la salute del minore, mentre se gli provoca un forte mal di testa o un evidente livido, potrebbe essere punito con le pene previste per il reato di lesioni [2].
Attenzione, anche un solo gesto può portare alla punizione dell’educatore se, a causa della sua gravità, mette in pericolo la vittima.
Allo stesso modo, più comportamenti ripetuti nel tempo ed in sé leciti se considerati singolarmente, possono realizzare il reato se turbano la serenità del minore.
Abuso dei mezzi di correzione: differenza con i maltrattamenti in famiglia.
Ma allora come si fa a distinguere il reato di abuso dei mezzi di correzione dal reato di maltrattamenti in famiglia?
Innanzitutto, in quest’ultimo reato la persona che agisce in modo violento e la persona che subisce la violenza devono convivere.
Si può trattare anche di una convivenza di breve durata od anche già terminata, purché la vittima sia rimasta in rapporto con l’autore della violenza (si pensi agli ex coniugi).
Stabilito chi può esserne vittima, per realizzare il reato di maltrattamenti in famiglia occorre inoltre che la condotta sia violenta, nonché ripetuta nel tempo [3].
E così solo in presenza di una condotta abituale che causa nella vittima sofferenza fisica o psichica si potrà parlare di maltrattamenti in famiglia.
Abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia: cosa dice la cassazione.
In una recente pronuncia [4], la Corte di cassazione ha affermato che una condotta violenta ripetuta nel tempo, pur tenuta con l’intento di educare, non realizza il reato di abuso dei mezzi di correzione, bensì quello di maltrattamenti in famiglia, tutte le volte in cui l’educatore provochi un danno alla salute della vittima.
Infatti, secondo la Corte, i comportamenti che ledono l’incolumità fisica o causano sofferenza psichica al minore non possono essere mai considerati mezzi di correzione, anche se giustificati da un intento educativo.
Allo stesso modo non può essere considerata lecita la condotta violenta nei confronti di un minore del genitore straniero motivata dagli usi del paese di origine, oppure dal credo religioso.
E così anche il coniuge che offende e minaccia ripetutamente l’altro coniuge per indurlo a non presentare domanda di separazione risponderà del reato di maltrattamenti in famiglia se con il suo comportamento causa nella vittima una situazione di stress.
- Art.571 codice penale.
- Art.582 codice penale.
- Art.572 codice penale.
- Cass. pen. n.13067 del 7 aprile 2021.






