Dimenticarsi di pagare l’assicurazione della casa oppure andare in giro in auto con l’assicurazione scaduta può comportare gravi conseguenze in caso di incidente.
Tutti sappiamo, però, che alla scadenza dell’assicurazione abbiamo 15 giorni di tempo per provvedere al suo rinnovo, durante i quali la copertura assicurativa non viene interrotta (c.d. periodo di tolleranza o termine di grazia).
Ad esempio, se l’assicurazione della nostra auto scade alle ore 23,59 del 5 maggio, potremo circolare liberamente sulle strade e sulle autostrade fino alle ore 23,59 del 20 maggio.
Nel caso, poi, in cui dovessimo causare un incidente, la nostra assicurazione risponderà di tutti i danni da noi causati proprio perché durante questo periodo di tolleranza rimaniamo comunque assicurati.
Questa regola vale, ovviamente, solo per le rate successive alla prima, poiché se non si paga la prima rata stabilita dal contratto, l’assicurazione non produce alcun effetto.
La copertura prevista in contratto, infatti, prende avvio solo dalle ore ventiquattro del giorno in cui viene eseguito il pagamento.
Ma cosa accade quando paghiamo l’assicurazione in ritardo?
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Assicurazione scaduta e pagamento in ritardo del premio.
In una recente decisione [1], la Corte di cassazione si è occupata di una vicenda relativa ad un sinistro verificatosi dopo la scadenza del c.d. termine di grazia di 15 giorni per il pagamento del premio assicurativo.
Vediamo ora i fatti.
Nel 2011 Tizio citava in tribunale la società di assicurazioni Alfa, con la quale aveva stipulato una polizza contro il rischio di incendio di un immobile di sua proprietà, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incendio avvenuto il 17 dicembre 2007.
La società Alfa si difendeva sostenendo che l’assicurazione non era operativa quando si era verificato l’incendio a causa del mancato pagamento del premio.
Secondo Alfa, infatti, il premio doveva essere pagato il 29 novembre 2007, mentre era stato pagato soltanto il 10 gennaio 2008.
L’incendio si era, quindi, verificato nel periodo di sospensione della garanzia, ossia oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine contrattuale previsto per il pagamento.
Il tribunale, prima, e la Corte d’appello, dopo, respingevano la domanda di Tizio, il quale si rivolgeva alla Corte di cassazione per ottenere la riforma della sentenza di appello e la condanna di Alfa.
Secondo il ricorrente, la compagnia di assicurazione era obbligata a risarcire il danno perché aveva accettato, senza alcuna riserva, il pagamento della rata, anche se eseguito in ritardo.
Il comportamento di Alfa valeva, quindi, come rinuncia alla sospensione della garanzia di polizza, e, in forza di tale rinuncia, Alfa era obbligata a risarcire il danno causato dall’incendio, sebbene verificatosi dopo la scadenza del termine di tolleranza.
La cassazione, nel decidere la controversia, respingeva la domanda di Tizio e affermava la seguente regola.
Nei contratti di assicurazione, scaduto il termine per il pagamento della rata annuale, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, a nulla rilevando l’accettazione, da parte dell’assicuratore, del pagamento tardivo del premio.
L’accettazione del pagamento dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto, infatti, non può valere come rinuncia da parte dell’assicuratore alla sospensione della garanzia assicurativa, ma serve solo ad impedire la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione.
La decisione della Corte si discosta da altre già assunte in casi simili.
In precedenza, infatti, la cassazione [2] aveva affermato che l’accettazione senza riserve del pagamento tardivo del premio da parte dell’assicuratore, quando il sinistro si era già verificato, valeva come rinuncia alla sospensione della copertura assicurativa.
L’assicuratore doveva quindi risarcire il danno.
Nel superare il precedente orientamento, la Corte afferma che i premi incassati servono a garantire il risarcimento dei danni subiti da tutti gli assicurati, con la conseguenza che, in caso di mancato pagamento del premio, il contratto di assicurazione deve essere sospeso.
Aggiunge, poi, che il silenzio dell’assicuratore (che non ha sollevato eccezioni) non può essere interpretato come rinuncia alla sospensione della copertura se non è accompagnato da una chiara manifestazione di volontà in questo senso.
In conclusione, la domanda di Tizio è stata respinta perché non è possibile risarcire il danno che si è verificato oltre 15 giorni dalla scadenza contrattuale e ciò anche nel caso in cui la polizza si sia, poi, rinnovata perché l’assicuratore ha accettato, senza riserva, il pagamento tardivo del premio.
Assicurazione auto scaduta e sanzioni amministrative.
Come è noto, il codice della strada [3] dispone che tutti i veicoli a motore non possono circolare sulle strade se non sono coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Anche in questo caso, allo scadere del contratto di assicurazione abbiamo 15 giorni per rinnovare la polizza oppure per sottoscriverne un’altra.
Durante tutto questo periodo la nostra garanzia assicurativa è efficace e si può circolare tranquillamente.
Nel caso, poi, in cui in queste due settimane dovessimo essere fermati dalle forze dell’ordine per un controllo, non potremo neppure essere multati.
È importante, però, fare attenzione perché la nostra assicurazione durante il c.d. periodo di tolleranza è valida solo in Italia e non anche all’estero.
Prima di varcare i confini del nostro Paese, quindi, sarà bene controllare di aver rinnovato la polizza dell’auto, della moto, dell’autocarro e così via.
Inoltre, i 15 giorni di tolleranza sono operativi solo per le polizze annuali e, normalmente, la copertura non trova applicazione per le garanzie aggiuntive (ad esempio, atti vandalici, incendio, furto e così via).
A tal fine si consiglia di leggere con attenzione il proprio contratto così da evitare che una dimenticanza possa riservarci brutte sorprese.
Trascorsi i 15 giorni di tolleranza, l’eventuale incidente da noi causato non verrà risarcito dalla nostra compagnia di assicurazione e, se fermati dalle forze dell’ordine, rischieremo una multa da 866 euro a 3.464 euro.
La multa è ridotta della metà quando si rinnova l’assicurazione almeno per sei mesi entro 30 giorni dalla scadenza (15 giorni di tolleranza + 15 giorni) oppure quando si dichiara, entro 30 giorni dalla multa, di voler demolire il veicolo.
Nel caso in cui nei due anni precedenti siamo già stati sanzionati per il medesimo fatto subiremo anche la sospensione della patente di guida.
Oltre a dover mettere mano al portafoglio e a rischiare la sospensione della patente (alla seconda infrazione nell’arco di 2 anni), se andiamo in giro senza assicurazione rischiamo anche il sequestro dell’auto.
In questo caso, per rientrarne in possesso, dobbiamo rifare l’assicurazione per un periodo di almeno 6 mesi.
Dobbiamo anche pagare la multa entro 60 giorni dalla contestazione oppure dalla sua notifica, nonché le spese di trasporto e di deposito del veicolo sequestrato.
Dobbiamo, infine, recarci presso gli uffici del corpo di polizia che ci ha sequestrato l’auto per richiederne la restituzione, portando con noi:
- la documentazione (polizza e contratto) che attesti il rinnovo dell’assicurazione per almeno 6 mesi;
- le ricevute del pagamento della multa e delle spese di trasporto e di custodia della vettura.
Conclusioni.
In caso di mancato pagamento del premio entro i 15 giorni di tolleranza, il contratto si risolve, salvo che l’assicuratore ne accetti il pagamento tardivo.
I sinistri verificatisi dopo la scadenza del termine di grazia e prima del pagamento del premio non verranno risarciti.
- Cass. civ. n.38216 del 3 dicembre 2021.
- Cass. civ. n.1698 del 26 gennaio 2006.
- Art.193 codice della strada.






