Norme e Diritto

Troppi debiti: come uscirne

Quando si fanno troppi debiti, spesso diventa difficile capire come uscirne, soprattutto se intervengono anche problemi sul lavoro o in famiglia.

Prima o poi, però, occorre affrontare la questione e decidere cosa fare, anche per evitate che la situazione diventi insostenibile e che i creditori inizino azioni esecutive, magari pignorando la casa o il conto corrente bancario.

Cerchiamo ora di capire quali strumenti ci offre la legge per far fronte a queste situazioni di sovraindebitamento, insomma, vediamo, quando ci sono troppi debiti, come uscirne.

Troppi debiti: il piano del consumatore.

Da qualche anno la legge [1], consente a chi è eccessivamente indebitato di rivolgersi al giudice per ottenere l’approvazione di un piano (c.d. piano del consumatore), che ponga fine a tale situazione.

In sostanza il privato cittadino può ottenere dal tribunale un provvedimento che gli consente di ridurre, anche notevolmente, l’ammontare dei propri debiti e di pagarli un po’ alla volta.

Tale procedura rappresenta una assoluta novità poiché, per la prima volta, viene introdotto uno strumento per risolvere una situazione di indebitamento che non riguarda una società, bensì un privato cittadino.

Vediamo di capire di cosa si tratta.

Attraverso il piano del consumatore, i privati che si trovano in una situazione di difficoltà economica possono rinegoziare i propri debiti.

Potranno così stralciare (e cioè pagare un importo inferiore di quello dovuto in precedenza) i debiti con le banche, con le società finanziarie, ma anche con lo Stato, con l’obbligo di versare la somma residua dilazionata nel tempo.

Si noti che, a volte, si riesce ad ottenere una riduzione dei propri debiti anche superiore al 60%.

In ogni caso la somma dovuta ed il periodo entro cui va versata non devono risultare troppo gravosi per il richiedente e per la sua famiglia.

Quindi è molto importante valutare con attenzione tutte le spese che si devono affrontare mensilmente, confrontarle con i propri redditi e capire cosa in concreto si è in grado di pagare ogni mese per fare fronte al piano.

Attenzione, però, questa procedura può essere utilizzata esclusivamente da soggetti privati che si siano indebitati per motivi estranei ad una attività commerciale o professionale.

Si pensi ad esempio a chi ha contratto un mutuo per acquistare la casa o un finanziamento per comprare una autovettura, per far studiare i figli, per sostituire la caldaia così via.

Troppi debiti: come accedere al piano del consumatore?

Per poter accedere al piano del consumatore occorre che il soggetto si trovi in una situazione di sovraindebitamento.

Si parla di sovraindebitamento tutte le volte in cui il consumatore non sia in grado di far fronte con il proprio patrimonio ai debiti contratti.

Non possono accedere al piano coloro che lo abbiano già richiesto nei cinque anni precedenti o il cui piano sia stato revocato perché il richiedente non ha rispettato gli obblighi assunti.

Il piano del consumatore: a chi rivolgersi?

Per preparare il piano del consumatore è necessario rivolgersi ad un apposito ente, l’organismo di composizione della crisi, al quale andrà presentata una istanza per la nomina di un gestore della crisi.

Il gestore della crisi è un professionista (solitamente un commercialista, un avvocato o un notaio) che ha il compito di accompagnare il soggetto indebitato per tutta la procedura, analizzando i documenti, certificando la loro autenticità e preparando la relazione da presentare in tribunale.

Per ottenere il risultato sperato, si consiglia di consegnargli tutta la documentazione necessaria a ricostruire correttamente la propria situazione economica e patrimoniale senza nascondere nulla.

Troppi debiti: cosa va indicato nel piano del consumatore?

Nel piano del consumatore vanno indicati tutti i debiti del richiedente, le spese necessarie per il proprio mantenimento e della famiglia, un elenco dei creditori, nonchè tutte le entrate del richiedente stesso (redditi da lavoro ed altri redditi).

Oltre a ciò, andranno descritte le ragioni dell’indebitamento al fine di consentire al giudice di valutare la condotta del richiedente e, in particolare, se lo stesso ha contratto debiti con accortezza oppure nella consapevolezza di non potervi fare fronte.

Si dovrà anche formulare una proposta che preveda il versamento di una somma di denaro adeguata a soddisfare i creditori ed un piano di pagamento che il debitore sia in grado di sostenere con le proprie entrate.

A tal fine alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

  • i certificati anagrafici,
  • l’elenco delle spese familiari,
  • le dichiarazioni dei propri redditidegli ultimi tre anni,
  • i documenti riguardanti i debiti contratti (ad esempio, i contratti di finanziamento, il contratto di mutuo, eventuali decreti ingiuntivi e atti di pignoramento ricevuti e così via),
  • gli ultimi cedolini dello stipendio,
  • gli estratti di ruolo dell’agenzia delle entrate e riscossione,
  • la visura del pubblico registro automobilistico,
  • la visura immobiliare,
  • la visura protesti,
  • ogni altro documento che il gestore della crisi riterrà utile.

Sarà in ogni caso necessario spiegare perché il piano proposto sia più conveniente per i creditori rispetto alla vendita di tutti i beni del debitore (c.d. liquidazione del patrimonio).

Infine, nel caso in cui i beni e/o i redditi del debitore non risultino sufficienti, la proposta andrà sottoscritta anche da uno o più soggetti che ne assicurino la sostenibilità.

Ad esempio, il figlio potrebbe impegnarsi a corrispondere una quota della somma mensile prevista dal piano del consumatore proposto dal padre.

Il piano del consumatore e la relazione del gestore della crisi.

Il gestore della crisi, dopo aver accettato l’incarico ed aver esaminato la documentazione fornitagli dal debitore, predispone una relazione da allegare alla proposta del piano del consumatore che andrà presentata in tribunale.

Nella relazione sono riportate:

  • le cause dell’indebitamento,
  • la convenienza del piano per i creditori,
  • la diligenza del debitore il quale deve aver contratto i debiti in modo non sconsiderato,
  • la sostenibilità del piano e la sua ragionevole durata,
  • eventuali impugnazioni di atti del debitore da parte dei creditori,
  • la valutazione della completezza e attendibilità dei documenti depositati dal richiedente.

Il ricorso, unitamente alla relazione del gestore della crisi contenente la proposta di piano va depositata presso il tribunale del luogo ove risiede il richiedente.

Entro tre giorni dal deposito in tribunale, il piano deve essere trasmesso, ad opera dell’organismo di composizione della crisi, all’agenzia di riscossione ed ai competenti uffici finanziari.

Piano del consumatore: davanti al giudice.

La proposta di piano del consumatore viene quindi sottoposta al giudice, il quale dovrà valutare:

  • la sostenibilità della proposta, ossia se, tenuto conto della situazione economica del richiedente, costui sarà in grado di pagare, mese per mese, la somma indicata nel piano.
  • La meritevolezza, ossia se il debitore non si sia indebitato, in modo sconsiderato, con la consapevolezza di non poter pagare i propri debiti.
  • La convenienza del piano per i creditori, ossia se la proposta del debitore risulti più conveniente rispetto alla vendita dei suoi beni (in atre parole, se il debitore offre una somma più elevata rispetto a quella che si potrebbe ricavare dalla vendita dei propri beni).

Un aspetto da non sottovalutare, soprattutto quando i creditori abbiano già iniziato delle procedure esecutive nei confronti del debitore (ad esempio gli abbiano già pignorato la casa), è la sospensione di queste procedure che può essere decisa dal giudice, se ritiene che la loro prosecuzione possa impedire l’attuazione del piano del consumatore.

Si noti infine che la valutazione in ordine alla sostenibilità del piano, alla convenienza dello stesso e degli altri requisiti é rimessa esclusivamente al giudice e non necessita del consenso dei creditori, i quali potranno solo far presente le loro ragioni in tribunale.

Una volta approvato dal giudice il piano del consumatore (c.d. omologa), i creditori non potranno più agire nei confronti del debitore, purchè costui rispetti il piano dei pagamenti.

Terminati i pagamenti previsti dal piano del consumatore, il debitore sarà liberato di tutti i suoi debiti, anche della parte non pagata.

Troppi debiti: l’esdebitazione del debitore.

Accanto al piano del consumatore, la legge [2] ha previsto la possibilità per il debitore nullatenente di liberarsi di tutti i propri debiti senza corrispondere alcunché.

Si tratta di un rimedio del tutto eccezionale che può essere concesso una sola volta e solo a persone fisiche, meritevoli, che non siano proprietarie di nessun bene o altre utilità da offrire ai creditori, anche per il futuro.

La legge stabilisce la soglia di reddito per accedere a questo beneficio (468,11 euro, pari all’assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro fisso previsto per l’ISEE in base al numero di componenti del nucleo familiare).

Se si supera tale soglia, la domanda andrà respinta.

A tutela dei creditori la legge prevede che, se nei 4 anni successivi all’apertura della procedura di esdebitazione la situazione economica del debitore cambia così da poter soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%, allora il richiedente dovrà pagare tale importo.

Si noti che l’eventuale l’erogazione di un finanziamento non comporta la revoca del beneficio.

Anche la domanda di esdebitazione viene gestita tramite l’organismo di composizione della crisi al quale si dovrà fornire la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, un prospetto delle attività e delle passività con l’indicazione dei nominativi dei creditori e delle somme dovute a ciascuno e quant’altro ritenuto necessario.

In questo caso il gestore della crisi è chiamato anche ad indagare, in caso di finanziamento non pagato, se la società finanziaria all’atto della concessione del finanziamento avesse correttamente valutato la situazione economica del richiedente.

Il giudice, se ritiene che il richiedente sia meritevole, ossia che non si è indebitato con dolo o colpa grave, agendo in modo poco accorto, concede l’esdebitazione.

Nel decreto il giudice stabilisce anche le modalità con le quali il debitore, annualmente, dovrà depositare la documentazione in ordine alla sua situazione patrimoniale per verificare se la situazione sia ancora tale da giustificare la concessione del beneficio.

Troppi debiti: le procedure familiari.

Spesso troppi debiti creano effetti devastanti nella vita delle famiglie.

A questo riguardo è stata introdotta una procedura familiare di sovraindebitamento.

Tutti i membri di una famiglia possono iniziare una procedura di composizione della crisi quando i debiti di ciascuno hanno un’origine comune (si pensi al padre che si offre quale garante nel mutuo contratto dal figlio) oppure quando i soggetti indebitati sono fra loro conviventi (si pensi ai coniugi che hanno contratto insieme il mutuo per l’acquisto della casa).

In questi casi i familiari potranno avviare una sola procedura con grande risparmio economico.

A tutela dei creditori la legge prevede che i patrimoni dei richiedenti rimangano distinti così che i beni di un debitore non servano a soddisfare i crediti dell’altro.

Si noti, da ultimo, che si intendono parte della famiglia il coniuge, i figli, i nonni, i nipoti, i fratelli e gli zii (ossia i parenti entro il quarto grado) e i suoceri, i cognati, i generi e le nuore (ossia gli affini entro il secondo grado), i conviventi di fatto le parti delle unioni civili.

Piano del consumatore: quanto costa?

La procedura non è a costo zero.

A questo riguardo si consiglia di verificare presso l’organismo di composizione della crisi il costo della procedura che di solito è determinato in base a tariffe ministeriali [3].

Al momento della richiesta della nomina del gestore, poi, l’organismo di gestione della crisi sottoporrà all’approvazione del richiedente un preventivo delle spese che quest’ultimo dovrà affrontare nel corso della procedura, indicando anche le modalità ed i tempi di pagamento.

Per avere un’idea è possibile consultare i siti web degli organismi di conciliazione della crisi che offrono indicazioni sulle tariffe applicate e sulla eventuale scontistica.

A ciò si aggiunga che, sebbene la legge non lo richieda, potrebbe essere opportuno farsi seguire da un legale, con conseguente aumento dei costi.

  1. Legge n.3 del 27 gennaio 2012.
  2. Legge n.176 del 18 dicembre 2020.
  3. Decreto ministeriale n.202 del 24 settembre 2014.