Al fine di favorire gli spostamenti dei disabili, la legge prevede il rilascio di un contrassegno disabili che, esposto sull’autovettura, consente loro di circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL), nelle aree pedonali urbane, sulle corsie preferenziali, di non pagare la sosta sulle strisce blu, oppure di sostare in aree dedicate e così via.
Va subito detto che tali agevolazioni valgono solo se è il disabile ad utilizzare la vettura, come conducente oppure come trasportato.
Quindi non è mai consentito utilizzare un contrassegno disabili senza disabile a bordo.
Prima di occuparci della questione vediamo cos’è il contrassegno disabili e a cosa serve.
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Cos’è il contrassegno disabili?
A partire dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore nel nostro paese il nuovo contrassegno disabili, di forma rettangolare e di colore azzurro, conforme al contrassegno unificato disabili europeo (CUDE). Il CUDE consente al suo titolare di circolare nei 27 paesi dell’unione europea senza rischiare multe.
La legge prevede che il contrassegno disabili venga rilasciato dal sindaco del comune di residenza del disabile dopo che il richiedente si è sottoposto a visita medica [1].
Il contrassegno disabili è personale, non può essere ceduto a terzi e può essere utilizzato su qualsiasi vettura sulla quale viaggia il disabile.
A cosa serve il contrassegno disabili?
Abbiamo detto che il contrassegno disabili serve a favorire gli spostamenti delle persone con disabilità.
I titolari del contrassegno devono esporlo sul parabrezza della vettura.
La mancata esposizione non consente al disabile di godere dei vantaggi previsti dalla legge in materia di circolazione e di sosta.
Vediamo ora quali sono ii vantaggi previsti in materia di sosta:
- possibilità di sostare negli spazi riservati nei parcheggi pubblici,
- possibilità di sostare nelle zone di parcheggio con disco orario senza limitazione di tempo e senza esporre il disco orario,
- possibilità di sostare nei parcheggi a pagamento senza pagare quando gli spazi riservati sono occupati,
- possibilità di sostare nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali urbane senza limiti di orario, purché in tali zone sia autorizzato l’accesso almeno a una categoria di veicoli che svolgono servizi di trasporto o di pubblica utilità (ad esempio, tram, nettezza urbana e così via).
Attenzione, in tutti gli altri casi in cui la legge stabilisce un divieto di sosta (ad esempio, in corrispondenza degli incroci, dei passi carrabili, delle fermate dei mezzi pubblici, delle strisce pedonali) la sosta non è mai consentita.
Anche il disabile, quindi, verrà multato se non osserva tali divieti.
Vediamo invece quali sono i vantaggi in materia di circolazione.
Al disabile munito di contrassegno disabili è consentita la circolazione:
- nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane quando è autorizzato l’accesso almeno a una categoria di veicoli che svolgono servizi di trasporto o di pubblica utilità,
- nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi,
- in caso di sospensione, limitazione o blocco della circolazione per motivi di sicurezza o per altri motivi (ad esempio manifestazioni, corse ciclistiche, domeniche ecologiche e così via).
Contrassegno disabili: circolazione nelle zone a traffico limitato.
Si è detto che il disabile munito del contrassegno è libero di circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) quando in tali zone è autorizzato l’accesso almeno a una categoria di veicoli che svolgono servizi di trasporto o di pubblica utilità.
In attesa della creazione di una piattaforma informatica unica dei contrassegni disabili, cioè di una banca dati nazionale dove vengano conservate le informazioni relative ai permessi rilasciati dai vari comuni, l’accesso alle zone a traffico limitato è regolamentato in modo diverso da comune a comune.
In alcuni comuni è sufficiente l’esposizione del contrassegno disabili, mentre in altri, viene richiesta la preventiva comunicazione della targa del veicolo con cui si effettuerà l’accesso nella ZTL.
In una recente pronuncia [2], la Corte di cassazione ha cercato di porre rimedio a questa situazione di incertezza.
La Corte, infatti, dopo aver ribadito che il contrassegno disabili è valido su tutto il territorio nazionale, precisa che non possono essere imposti al titolare obblighi non previsti dalla legge, quali, ad esempio, la preventiva comunicazione del passaggio nelle zone a traffico limitato.
Spetterà, quindi, ai singoli comuni compiere le verifiche necessarie, anche contattando il proprietario del mezzo, in modo da accertare se il passaggio è stato effettuato nel rispetto della legge.
In questo modo i giudici rimuovono qualsiasi obbligo di comunicazione in capo al disabile che potrà così circolare liberamente.
Contrassegno disabili senza disabile a bordo: si può fare?
Come già detto, il contrassegno disabili è personale e non cedibile.
Tutte le agevolazioni previste per il titolare del contrassegno, quindi, valgono solo se è il disabile ad utilizzare la vettura.
Anche nelle zone a traffico limitato si può circolare solo se a bordo del veicolo viene trasportato il titolare del contrassegno.
Il conducente del veicolo, se multato, dovrà, allora, dimostrare tale circostanza per evitare di pagare la multa.
Stiamo parlando ovviamente dei casi in cui il proprietario o il conducente del veicolo siano una persona diversa dal disabile titolare del contrassegno.
Se il proprietario o il conducente entrano in una ZTL controllata mediante un sistema di videosorveglianza, potrebbero essere multati, poiché il sistema non è in grado di rilevare l’eventuale presenza a bordo della vettura di una persona disabile.
In tutti questi casi l’automobilista, per evitare di pagare la multa, dovrà dimostrare non solo che il trasporto nella zona vietata era stato effettuato nell’interesse del disabile, ma anche che il disabile era a bordo dell’autovettura.
In altre parole, il materiale possesso del contrassegno disabili non autorizza mai il terzo proprietario della vettura a circolare nelle zone vietate, essendo in ogni caso necessaria la presenza del disabile a bordo.
Allo stesso modo, se si utilizza una vettura di proprietà di un disabile provvista del relativo contrassegno esposto sul parabrezza e si viene fermati per un controllo in una ZTL, a nulla varrà sostenere il possesso del contrassegno se il disabile non è a bordo.
In una recente decisione [3] la Corte di cassazione ha confermato i principi sopra riportati.
Questi i fatti.
Un automobilista impugnava una ordinanza ingiunzione del prefetto che lo aveva condannato a pagare una multa per avere circolato in una zona a traffico limitato.
L’automobilista nel contestare il provvedimento, affermava di non aver violato il codice della strada perché era autorizzato al transito nella ZTL in quanto sulla vettura era esposto il contrassegno disabili.
Nel caso in esame, però, il contrassegno era stato rilasciato ad una persona diversa rispetto a quella multata.
La Corte di cassazione non accoglieva le ragioni dell’automobilista e affermava che il conducente multato per evitare di pagare la multa avrebbe dovuto dimostrare la presenza a bordo del disabile titolare del contrassegno, non essendo sufficiente esporre il contrassegno stesso.
Contrassegno disabili senza disabile a bordo: sanzioni.
Attenzione a non utilizzare in modo improprio il contrassegno disabili di un familiare o di un amico, ad esempio lasciando in sosta la vettura in un parcheggio riservato quando il disabile non è a bordo.
La legge, infatti, punisce con una multa salata (da 168 a 672 euro) chi utilizza i posti riservati ai disabili senza averne diritto.
Parcheggio per disabili personalizzato?
Forse non tutti sanno che fra le agevolazioni previste dalla legge per favorire la circolazione dei soggetti con disabilità vi è il c.d. parcheggio per disabili personalizzato.
Il disabile, titolare del relativo contrassegno, può richiedere al sindaco di realizzare, in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro, uno spazio di sosta a lui riservato (c.d. parcheggio per disabili personalizzato).
Questo parcheggio verrà realizzato mediante segnaletica orizzontale e verticale con indicazione dei dati del contrassegno disabili di cui è titolare la persona autorizzata alla sosta.
Si noti che il parcheggio per disabili personalizzato potrà essere concesso solo in zone molto trafficate e non potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal richiedente, anche se disabili.
Contrassegno disabili: agevolazioni per l’acquisto di autovetture.
La legge [4], di recente, ha semplificato le modalità per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto di automezzi da parte dei disabili.
Queste misure interessano solo le persone con ridotte capacità motorie permanenti, purché in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti (ad esempio, modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria per facilitare l’accesso e così via).
Per il riconoscimento di queste agevolazioni sarà sufficiente presentare copia semplice della patente.
- Art.188 codice della strada.
- Cass. civ. n.8226 del 14 marzo 2022.
- Cass. civ. n.37452 del 30 novembre 2021.
- Art.1 bis Decreto legge n.121 del 10 settembre 2021.






