Sarà capitato a tutti di sentire parlare al telegiornale di infortuni sul lavoro spesso gravi o addirittura mortali.
È un problema che affligge da sempre il mondo del lavoro e, nonostante i diversi interventi legislativi, pare lontano dall’essere risolto.
Cerchiamo ora di capire meglio quali sono le regole le disciplinano questa intricata materia e sino a che punto il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio sul lavoro subito dal dipendente.
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Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno: obblighi del datore di lavoro.
La legge [1] impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per evitare che il dipendente subisca dei danni sul luogo di lavoro, tenuto conto del particolare tipo di attività, dell’esperienza e della tecnica.
Il datore di lavoro dovrà adottare non solo quelle misure specifiche imposte dalla legge, ma anche quelle suggerite dalla comune esperienza e prudenza e, comunque, tutte quelle misure che in concreto siano necessarie per salvaguardare la salute dei lavoratori.
Deve anche informare i dipendenti dei rischi che corrono sul luogo di lavoro, deve insegnare loro le norme più importanti in materia di sicurezza ed addestrarli all’uso corretto dei macchinari che utilizzano nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Il datore non solo deve istruire i dipendenti, ma deve anche munirli di macchinari sicuri e, in genere, di strumenti di lavoro che siano dotati di tutti quei dispositivi che ne garantiscano la massima sicurezza.
Attenzione però, non basta fornire al dipendente macchinari che non presentino difetti di costruzione o di montaggio o che siano dotati dei più moderni dispositivi di sicurezza, occorre anche verificare di volta in volta che tali dispositivi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori nel caso concreto, tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento dell’attività lavorativa [2].
Questo perché un dispositivo che in alcuni casi può garantire un’effettiva sicurezza del lavoratore, in altri casi potrebbe non risultare sufficiente.
Il datore di lavoro deve anche controllare che il dipendente rispetti le misure di protezione adottate.
E così, se il lavoratore non rispetta le misure di sicurezza e si infortuna, la responsabilità del datore di lavoro non verrà esclusa e quest’ultimo sarà comunque chiamato a risarcire il danno subito dal dipendente.
In sostanza il datore di lavoro è responsabile sia quando non adotta idonee misure di sicurezza, sia quando, pur avendo adottato tutte le misure di sicurezza richieste, non controlla che i dipendenti le rispettino.
Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno: un recente intervento della Corte di cassazione.
Cerchiamo ora di capire meglio, esaminando un caso trattato in una recente pronuncia della Corte di cassazione [3].
Un datore di lavoro era stato condannato a risarcire i danni riportati da un operaio a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto durante l’attività di taglio di rami con l’impiego di una motosega.
La Corte d’appello affermava che il datore di lavoro non aveva adeguatamente istruito il dipendente sull’uso degli strumenti di lavoro (il taglio dei rami andava effettuato a terra, senza impiego di una motosega) e dei dispositivi di protezione individuale (casco ed occhiali protettivi).
Il datore di lavoro, inoltre, non aveva neppure controllato che i lavoratori osservassero le misure di sicurezza adottate (in quella occasione, infatti, l’operaio non indossava casco ed occhiali protettivi a causa della temperatura elevata).
Nel rigettare il ricorso proposto dal datore di lavoro, la cassazione riconosceva che gli obblighi di formazione degli operai erano stati solo parzialmente rispettati da parte di quest’ultimo (almeno in relazione all’uso della motosega).
Il datore, tuttavia, non aveva controllato che i dipendenti rispettassero le norme di sicurezza, utilizzando i dispositivi loro forniti (casco e occhiali protettivi).
La cassazione osservava, inoltre, che l’obbligo di dotare di occhiali, visiere o schermi protettivi tutti i dipendenti che corrono il rischio di subire danni agli occhi a causa di schegge provenienti dai materiali lavorati, era previsto da una vecchia normativa vigente all’epoca dei fatti [4].
Aggiungeva poi che il datore di lavoro deve comunque adottare idonee misure di sicurezza, anche se non previste da una specifica normativa.
É, infatti, un principio di carattere generale quello che impone a quest’ultimo di adottare ogni e più opportuna misura di sicurezza che, secondo la particolarità del lavoro svolto dai dipendenti, appaia necessaria a tutelare la loro salute.
La Corte di cassazione, infine, confermava un altro importante principio: il datore di lavoro non solo è obbligato a adottare tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute dei dipendenti, ma deve anche vigilare affinché le norme di sicurezza vengano rispettate da questi ultimi.
Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno: la condotta del lavoratore.
Abbiamo già detto che è compito del datore di lavoro informare i lavoratori sui rischi che corrono sul luogo di lavoro.
Abbiamo anche detto che la responsabilità del datore di lavoro non é esclusa anche se l’infortunio sia stato causato da una disattenzione o negligenza del lavoratore.
Per non essere ritenuto responsabile, il datore di lavoro, allora, dovrà provare di aver dato al dipendente tutte le istruzioni necessarie per evitargli di subire un danno.
Alle volte neppure questo è sufficiente.
Il datore di lavoro, infatti, potrebbe comunque essere considerato responsabile dell’infortunio sul lavoro subito dal dipendente anche quando questo sia dipeso da una colpa del dipendente stesso.
Così solo se il datore di lavoro prova che il dipendente ha tenuto un comportamento abnorme e, quindi, del tutto imprevedibile non risponderà dell’infortunio sul lavoro subito da quest’ultimo.
Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno: chi paga il risarcimento?
Una volta accertata la responsabilità del datore di lavoro, costui dovrà risarcire il danno subito dal dipendente.
Il datore di lavoro sarà tenuto al risarcimento solo se viene accertato a carico del lavoratore un danno alla salute inferiore al 6%.
In altre parole, sino a 5 punti percentuali, l’obbligo di risarcire il danno alla salute o danno biologico graverà solo sul datore di lavoro, sempre che sia accertata la sua responsabilità per l’infortunio subito dal dipendente.
Oltre i 5 punti percentuali al lavoratore verrà corrisposto automaticamente l’indennizzo dell’Inail, mentre il datore di lavoro sarà tenuto a risarcire solo l’eventuale danno differenziale (differenza tra l’indennità corrisposta dall’Inail ed il maggior danno eventualmente subito dall’infortunato).
Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno: alcuni casi concreti.
Vediamo ora alcuni casi esaminati dalla Corte di cassazione.
É stata riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro, ad esempio, per la morte di un lavoratore causata da un carcinoma polmonare contratto a seguito dell’esposizione ultradecennale del lavoratore a polveri di amianto e fumi di saldatura, avvenuta senza che il datore di lavoro adottasse alcuna misura di protezione [5].
È stato ritenuto responsabile anche il datore di lavoro per la morte di un dipendente incornato da un toro di proprietà dell’azienda agricola ove il dipendente lavorava.
Pur avendo il lavoratore tenuto un comportamento imprudente (si era collocato davanti all’animale in una posizione pericolosa), secondo la Corte, il datore di lavoro non aveva comunque adottato tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, la tecnica e l’esperienza, risultavano necessarie (quali ad esempio l’immobilizzazione del toro o l’adozione di un box in tubulari metallici con aperture alle due estremità, sistemi già utilizzati presso altri allevamenti della zona) [6].
È stata inoltre riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro per la morte di un dipendente folgorato da una scarica elettrica, proveniente da un cavo a media tensione che l’azienda distributrice dell’energia elettrica e proprietaria della cabina elettrica, non aveva adeguatamente protetto [7].
E ancora é stato ritenuto responsabile il datore di lavoro per l’infortunio subito da un cuoco che aveva riportato gravi ustioni dopo essere scivolato sul pavimento bagnato della cucina di una trattoria, mentre stava riempendo la lavastoviglie con una pentola di acqua bollente.
Il datore di lavoro é stato incriminato per il reato di lesioni colpose, poiché non aveva munito il lavoratore dei necessari dispositivi di sicurezza (calzature antiscivolo) [8].
È stato, infine, ritenuto responsabile l’amministratore di un condominio per il danno subito dal portiere, il quale era caduto nelle trombe delle scale durante le operazioni di pulizia, a causa del parapetto troppo basso [9].
- Art.2087 codice civile.
- Cass. pen. n. 44327 del 19 ottobre 2016.
- Cass civ. n.3167 del 2 febbraio 2022.
- Art.382 d.p.r. n.547 del 27 aprile 1955.
- Cass. civ. n.11831 del 27 maggio 2014.
- Cass. civ. n.2626 del 5 febbraio 2014.
- Cass. civ. n.15733 del 18 luglio 2011.
- Cass. pen. n.22514 del 7 giugno 2011.
- Cass. pen. n.22239 del 1º giugno 2011.






