Tutti gli automobilisti sanno che gli incidenti stradali più diffusi sono i tamponamenti.
Normalmente in questi casi le conseguenze sono piuttosto lievi.
Oltre al danno alla autovettura, più o meno visibile, ma che di solito non impedisce al mezzo di circolare, spesso si riportano anche conseguenze fisiche che non vanno sottovalutate.
Sarà bene, allora, non essere frettolosi e farsi visitare subito dopo l’incidente, magari recandosi in pronto soccorso dove i medici, udita la descrizione del fatto, stabiliranno se è necessario sottoporci ad esami approfonditi prima di eseguire la diagnosi.
Tali esami risulteranno molto importanti per dimostrare il colpo di frusta in una eventuale controversia con la compagnia di assicurazione per il risarcimento dei danni subiti.
Il colpo di frusta è un trauma che si verifica ogni qualvolta il capo subisce un brusco movimento indietro e poi in avanti, causato generalmente da un urto avvenuto nella parte posteriore del proprio veicolo.
Sappiamo che si tratta di uno dei traumi più frequenti della colonna vertebrale riportati da conducenti e passeggeri in occasione di incidenti stradali.
Già da tempo la tendenza sia del legislatore, sia dei giudici, è quella di limitare il risarcimento dei danni da colpo di frusta.
Lo scopo, non dichiarato, è di evitare che le compagnie di assicurazioni continuino ad aumentare il costo dell’assicurazione che tutti noi dobbiamo sostenere per poter circolare in auto.
Infatti, l’aumento dei costi assicurativi viene spesso collegato alle numerose richieste di risarcimento avanzate per danni di lieve entità.
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Dimostrare il colpo di frusta: cosa dice la cassazione.
In una recente pronuncia [1], la Corte di cassazione torna ad occuparsi del risarcimento del danno da colpo di frusta subito a seguito di un incidente stradale.
In tale decisione, i giudici affermano che il danneggiato può ottenere il risarcimento solo se riesce a dimostrare, attraverso esami clinici strumentali (radiografie, TAC, risonanze magnetiche e così via), che il colpo di frusta denunciato è stato causato proprio dall’incidente stradale.
La Corte precisa inoltre che, se il danneggiato non dispone di questi esami clinici non potrà ottenere il risarcimento del c.d. danno permanente, valutato in punti percentuali, ma soltanto della c.d. invalidità temporanea, ossia dei giorni di durata dell’infortunio, riconosciuti in prima battuta dal pronto soccorso e poi dal proprio medico curante.
In questo modo si introduce una regola che ridurrà di molto le richieste di risarcimento in quanto non sempre gli accertamenti clinici strumentali, se eseguiti, confermano la presenza del trauma lamentato dal danneggiato e, di conseguenza, caleranno anche i costi a carico delle compagnie di assicurazione.
Cerchiamo di capire meglio.
La cassazione richiede che il danneggiato provi la malattia non solo con certificati rilasciati a seguito di visite e controlli medici, ma anche con esami clinici strumentali, ossia con indagini mediche eseguite mediante apposite apparecchiature (ad esempio radiografie, TAC e risonanze magnetiche).
Risulta chiaro, allora, che per dimostrare il colpo di frusta e, quindi, ottenere il risarcimento integrale dei danni riportati a seguito di un incidente stradale (invalidità permanente e invalidità temporanea) non saranno più sufficienti le sole certificazioni rilasciate da uno specialista o dal proprio medico curante, che il più delle volte riporta quanto dichiarato dal paziente, ma sarà necessario eseguire esami clinici strumentali che assicurino una valutazione più oggettiva dello stato di salute del danneggiato.
Dimostrare il colpo di frusta: cosa dice la legge.
La legge prevede che le lesioni di lieve entità (da 1 a 9 punti percentuali di invalidità permanente), che non siano state accertate attraverso esami clinici strumentali, oppure visivamente, se ciò sia possibile (ad esempio nel caso di cicatrici), non danno luogo al risarcimento del danno permanente [2].
Anche la legge, quindi, afferma che se non si fanno esami clinici strumentali per dimostrare il colpo di frusta, non sarà possibile ottenere il risarcimento dei danni permanenti riportati in conseguenza dell’incidente stradale, ma soltanto del danno da invalidità temporanea, ossia dei giorni di durata dell’infortunio.
Dimostrare il colpo di frusta: un caso concreto.
Un uomo in giudizio otteneva il risarcimento del danno permanente subito in conseguenza di un sinistro, sulla base degli accertamenti eseguiti dal proprio medico curante prima della causa e poi, in corso di causa, dal consulente tecnico nominato dal giudice.
La compagnia di assicurazione impugnava la sentenza innanzi al tribunale, il quale ribaltava la decisione del giudice di primo grado.
Il tribunale, ritenuto che l’uomo non aveva riportato alcuna invalidità permanente vista la lieve entità delle lesioni accertate dai medici del pronto soccorso, considerava irrilevanti le certificazioni del medico curante, in quanto rilasciate in base a dichiarazioni del paziente o a sintomi riferiti da quest’ultimo, ma non accertati attraverso indagini cliniche strumentali.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione del tribunale ed enunciato il principio sopra riportato in base al quale, in caso di lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti, ossia invalidità da 1 a 9 punti), la prova del danno deve essere rigorosa, non essendo sufficiente la certificazione rilasciata dal proprio medico curante.
E così, anche la cassazione richiede, quale prova del danno di lieve entità, l’esame clinico strumentale, allontanandosi da precedenti decisioni nelle quali, invece, aveva sostenuto che la prova delle c.d. micropermanenti non doveva essere necessariamente data con esami diagnostici strumentali, essendovi traumi rilevabili anche con una semplice visita eseguita dal medico curante oppure da uno specialista [3].
Dimostrare il colpo di frusta: conclusioni.
Per dimostrare il colpo di frusta e ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un incidente stradale, occorrono, oltre alle certificazioni mediche di pronto soccorso e del medico curante o di uno specialista, anche esami clinici strumentali (radiografie, TAC, risonanze magnetiche e così via).
In assenza di questa documentazione non verrà riconosciuto alcun risarcimento a titolo di danno permanente, ma soltanto a titolo di invalidità temporanea.
- Cass. civ. n.40753 del 20 dicembre 2021.
- Art.139 comma 2 decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005.
- Cass. civ. n.10819 del 18 aprile 2019.






