A chi non è mai capitato di rimanere coinvolto in un incidente stradale, magari di venire tamponato mentre si trova incolonnato per il traffico o fermo ad un semaforo?
In questi casi, come ci si deve comportare?
Una volta compilata la constatazione amichevole di incidente e denunciato il sinistro alla propria assicurazione, per poter ottenere il risarcimento dei danni subiti è necessario mettere la propria auto a disposizione della compagnia di assicurazione, indicando il luogo in cui si trova il veicolo e le fasce orarie in cui è possibile visionarlo.
Per eseguire la perizia auto dopo il sinistro, la compagnia di assicurazione invierà un tecnico a verificare i danni subiti e se tali danni sono compatibili con il fatto da noi descritto (ad esempio, se abbiamo denunciato un tamponamento, non sarà possibile ottenere il risarcimento di eventuali danni presenti sulla fiancata della vettura).
Sulla base della relazione del tecnico la compagnia di assicurazione deciderà, poi, se formulare una proposta risarcitoria oppure se negare il risarcimento richiesto.
Cerchiamo di capire meglio.
Indice dei contenuti
Perizia auto dopo il sinistro: cosa dice la legge?
La legge [1] stabilisce che la compagnia di assicurazione, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento dei danni, ha 60 giorni (in caso di incidente con danni solo al veicolo) o 90 giorni (in caso di incidente con danni anche alla persona) entro i quali formulare una proposta di risarcimento adeguata (la legge parla di offerta congrua).
Durante tale periodo il danneggiato non può avviare una causa nei confronti dell’assicurazione e deve consentire a quest’ultima di compiere tutti gli accertamenti necessari.
Se non si permettono tali accertamenti, i termini sopra indicati (60 o 90 giorni) verranno sospesi.
Sarà, quindi, necessario che il danneggiato invii una richiesta di risarcimento contenente tutti gli elementi utili per accertare le responsabilità delle persone coinvolte, quantificare il danno e formulare l’offerta [2].
E così la richiesta di risarcimento dovrà contenere, oltre ai dati del richiedente, come già detto, anche l’indicazione del luogo, dei giorni (almeno 5 lavorativi) e delle ore in cui la vettura è a disposizione per la perizia.
In questo modo la compagnia di assicurazione viene messa nelle condizioni di formulare una offerta adeguata, che, se accettata dal danneggiato, porrà fine alla lite, senza dover ricorrere al giudice.
Trovato l’accordo, la compagnia di assicurazione emetterà un atto, la c.d. quietanza, che sarà inviato al danneggiato per la firma.
Nella quietanza sarà indicata la somma che l’assicurazione si impegna a versargli a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nell’incidente.
Si noti che solo dopo aver ricevuto la quietanza firmata per accettazione, la compagnia di assicurazione provvederà al pagamento della somma concordata (entro 15 giorni).
Perizia auto dopo il sinistro: cosa dice la cassazione?
In una recente pronuncia [3], la Corte di cassazione ha affermato che il soggetto coinvolto in un incidente stradale è obbligato a collaborare con la compagnia di assicurazione per trovare un accordo sul risarcimento dei danni, così da evitare la causa.
Tra questi obblighi di collaborazione imposti al danneggiato, il più importante è quello di consentire alla compagnia di assicurazione di ispezionare il mezzo così da poter eseguire la perizia auto dopo il sinistro.
Il danneggiato, quindi, prima di riparare l’auto o di iniziare una causa nei confronti dell’assicurazione, dovrà comunicare alla compagnia stessa dove si trova il veicolo e in quali giorni ed ore è possibile esaminarlo.
Occorre quindi collaborare da subito con la compagnia di assicurazione e non impedirle di compiere tutti gli accertamenti necessari per definire il sinistro.
Diversamente il danneggiato non potrà agire in sede giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Perizia auto dopo il sinistro: il caso esaminato dalla Corte di cassazione.
Un automobilista avviava una causa nei confronti della compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito di un sinistro stradale.
La domanda di risarcimento veniva respinta sia dal giudice di primo grado sia dal giudice di appello.
In particolare, il primo giudice rigettava la domanda dell’automobilista perché notava una divergenza fra la targa dell’autovettura danneggiata indicata nella richiesta di risarcimento e la targa riportata nell’atto di citazione.
Il danneggiato ricorreva, allora, al tribunale per ottenere la riforma della decisione.
Anche il tribunale, però, negava il risarcimento richiesto, questa volta perché il danneggiato non aveva messo a disposizione dell’assicurazione la vettura per la perizia auto dopo il sinistro.
In questo modo, infatti, non era stato consentito all’assicurazione di accertare come si era verificato l’incidente, di valutare le responsabilità, di quantificare i danni e, quindi, formulare una offerta adeguata.
La sentenza veniva impugnata in cassazione.
Il danneggiato sosteneva che, pur non avendo messo a disposizione la propria vettura, l’assicurazione disponeva, comunque, di tutti gli elementi necessari per poter fare una offerta adeguata.
Aggiungeva, inoltre, che non vi era alcuna prova dell’invito a lui rivolto dall’assicurazione per visionare la vettura.
Perizia auto dopo il sinistro: la decisione della Corte di cassazione.
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’automobilista e confermato la decisione del tribunale.
Secondo i giudici, infatti, tutte le volte in cui la causa abbia per oggetto i soli danni al veicolo, il danneggiato che impedisce la perizia auto dopo il sinistro viene meno al dovere di collaborare con la compagnia di assicurazione per la soluzione della lite.
Di conseguenza la sua domanda di risarcimento dovrà essere dichiarata improponibile in quanto tale comportamento ha impedito alla compagnia di assicurazione di formulare una offerta adeguata.
Perizia auto dopo il sinistro: conclusioni.
La mancata collaborazione del danneggiato con la compagnia di assicurazione, soprattutto quando si tratta di danni di scarsa entità, può comportare gravi conseguenze.
Infatti, chi non fa visionare il veicolo incidentato all’assicurazione non può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
L’ispezione del mezzo è un’attività necessaria per consentire alla compagnia di assicurazione di ricostruire i fatti e di formulare una offerta risarcitoria adeguata.
Quindi se vogliamo ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale, ricordiamoci sempre di mettere il mezzo incidentato a disposizione della compagnia di assicurazione per la perizia e di consentire a quest’ultima di effettuare tutti gli accertamenti necessari.
- Art.145 codice delle assicurazioni.
- Art.148 codice delle assicurazioni.
- Cass. civ. n.1756 del 20 gennaio 2022.






