La crisi fra i coniugi può porre fine al matrimonio.
Allora gli sposi possono decidere di separarsi di fatto, oppure ufficializzare tale situazione recandosi davanti al giudice o all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza o del comune dove il matrimonio è stato celebrato o trascritto.
Se la crisi è stata causata dal comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, il coniuge offeso potrà anche decidere di rivolgersi al giudice per ottenere una separazione con addebito [1].
Vediamo ora di cosa si tratta.
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Quando si può chiedere la separazione con addebito?
Per poter chiedere la separazione con addebito è necessario che il coniuge offeso sia in grado di provare in giudizio:
- che l’altro coniuge ha violato uno o più doveri coniugali (il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza o il dovere di coabitazione);
- che il comportamento attribuito a quest’ultimo ha causato la crisi della coppia.
Ricordiamo che la separazione con addebito potrà essere pronunciata solo nell’ambito di una separazione giudiziale e mai in una separazione consensuale, in una separazione in comune oppure nel caso di negoziazione assistita.
Il tribunale competente a pronunciarsi sulla separazione con addebito è quello della residenza comune dei coniugi, oppure, nel caso non abbiano coabitato, quello della residenza del coniuge chiamato in giudizio.
Se quest’ultimo non risiede in Italia, ovvero sia irreperibile, il tribunale competente sarà quello della residenza della parte che ha avviato la separazione.
Quali sono i comportamenti che giustificano la domanda di addebito?
Come già detto, la domanda di addebito può essere presentata quando uno dei coniugi, o entrambi, hanno violato i doveri nascenti dal matrimonio: dovere di fedeltà, dovere di assistenza morale e materiale e dovere di coabitazione [2].
Cerchiamo di capire meglio.
Violazione del dovere di fedeltà.
Questo è il caso più frequente e si realizza quando uno dei coniugi abbia intrattenuto o intrattenga una relazione extraconiugale, oppure abbia avuto una o più “scappatelle”.
Ricordiamo che il tradimento che ha avuto luogo in un momento successivo all’inizio della crisi coniugale non può essere causa di addebito della separazione.
Infatti, l’infedeltà del coniuge assume rilievo solo se è stata la causa della rottura del rapporto coniugale e, quindi, se ha avuto effetto immediato sulla decisione di interrompere la convivenza.
Violazione del dovere di assistenza morale e materiale.
Il dovere di assistenza morale e materiale fra i coniugi ricomprende tutti quei comportamenti con i quali questi ultimi debbono sostenersi a vicenda, rispettarsi e collaborare quotidianamente per il buon andamento della famiglia.
Le condotte che costituiscono violazione di tale dovere sono di varia natura.
Ad esempio, possono essere considerati comportamenti contrari al dovere di assistenza fra i coniugi gli episodi di violenza domestica, fisica o psicologica, comprese le offese ripetute all’indirizzo del consorte, l’indifferenza per le esigenze di quest’ultimo, sia affettive, sia sessuali, e l’ingerenza continua nella sfera privata del partner nel tentativo di porre in essere un controllo e di limitarne la libertà di espressione, di movimento e di pensiero.
E, ancora, costituiscono violazione del dovere di assistenza il totale disinteresse per la salute del coniuge, così come l’assenza di collaborazione nelle attività domestiche e di organizzazione della famiglia ovvero il mancato mantenimento del consorte o dei figli.
Violazione dell’obbligo di coabitazione.
In passato si parlava di abbandono del tetto coniugale.
Tale violazione si verifica tutte le volte in cui uno dei coniugi si allontana dalla casa familiare senza più farvi ritorno.
Si noti che se il coniuge nei confronti del quale si chiede l’addebito dimostra che l’allontanamento è stato causato dalla condotta dell’altro coniuge oppure da una crisi matrimoniale già in atto, tale comportamento risulterà giustificato e non potrà essere motivo di addebito.
Il nesso causale tra il comportamento del coniuge e la crisi del matrimonio.
Oltre alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, per ottenere l’addebito, occorre anche provare che la crisi coniugale è stata causata proprio da tale violazione.
Il rapporto fra il comportamento denunciato e la rottura del matrimonio prende il nome di nesso causale.
Il giudice pronuncerà la separazione con addebito solamente se si dimostra che la violazione dei doveri matrimoniali ha determinato la crisi della coppia.
Quali sono le conseguenze dell’addebito?
L’addebito della separazione non ha solo una finalità punitiva, ma comporta anche delle conseguenze di natura patrimoniale.
Le conseguenze patrimoniali a carico del coniuge al quale viene addebitata la separazione sono le seguenti:
- è condannato a pagare le spese legali del giudizio;
- perde il diritto all’assegno di mantenimento anche qualora ne abbia i requisiti [3];
- perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge e, quindi, nulla riceverà al momento della morte di quest’ultimo [4].
È evidente che se il coniuge dispone di un buon reddito risentirà in misura minore dell’addebito.
In ogni caso, la parte alla quale è stata addebitata la separazione conserva il diritto al pagamento degli alimenti, qualora versi in stato di bisogno [5], diritto che si tramuta in un assegno a carico dell’eredità in caso di decesso del coniuge tenuto a corrispondere gli alimenti stessi [6].
Va anche detto che il coniuge al quale la separazione è stata addebitata non perde il diritto a ricevere la pensione di reversibilità.
Quali sono le conseguenze dell’addebito sui figli?
La separazione con addebito normalmente non comporta conseguenze sull’affidamento dei figli minori e neppure sull’obbligo di mantenerli.
Spetterà al giudice valutare caso per caso se il comportamento tenuto durante la convivenza dal genitore al quale la separazione è addebitata ha interferito con la serenità del minore e con il suo sviluppo così da assumere i provvedimenti più adatti a tutela dei figli.
Ad esempio, l’addebito pronunciato a causa del tradimento o per l’allontanamento dalla casa coniugale, generalmente, non incide sull’affidamento dei figli.
Diversamente, se l’addebito è motivato da violenze fisiche o morali, il giudice potrà decidere per un affidamento esclusivo all’altro coniuge.
E ancora, se la moglie si allontana dalla residenza familiare con i figli, impedendo al marito di frequentarli, potrà vedersi addebitata la separazione.
Quali sono le conseguenze dell’addebito sulla casa familiare?
La separazione con addebito non ha alcuna conseguenza sulla assegnazione della casa coniugale.
L’assegnazione della casa, infatti, viene stabilita a tutela dei figli [7] in favore del genitore presso il quale convivono.
E così l’abitazione coniugale di proprietà esclusiva del marito potrà essere assegnata in godimento alla moglie alla quale la separazione è stata addebitata se i figli, minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti, abitano con lei.
Addebito della separazione e risarcimento dei danni.
Oltre all’addebito della separazione, il coniuge può chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei doveri coniugali (danno alla salute, danno all’immagine e così via).
Ad esempio, avrà diritto al risarcimento del danno il coniuge di chi, avendo consumato pubblicamente il tradimento, ha offeso la sua reputazione, oppure il coniuge che durante la malattia non ha potuto contare sul sostegno del consorte.
E ancora il marito che nasconde alla moglie la sua impotenza oppure la moglie che non informa il marito di una malattia che le impedisce di avere figli, sono violazioni dei diritti dell’altro coniuge che giustificano la richiesta di risarcimento dei danni.
Si noti che la domanda di risarcimento andrà proposta in un giudizio diverso da quello di separazione.
Ricordiamo, infine, che anche quando la richiesta di addebito non venga accolta, poiché, ad esempio, le violazioni dei doveri matrimoniali non hanno causato la crisi della coppia, sarà comunque possibile avviare il giudizio per il risarcimento dei danni.
- Art.151 codice civile.
- Art.143 codice civile.
- Art.156 codice civile.
- Art.548 codice civile.
- Art.433 codice civile.
- Art.548 codice civile.
- Art.337 sexies codice civile.






