Se sei un lavoratore dipendente può interessarti capire cosa sono e come funzionano le c.d. visite fiscali Inps.
Il datore di lavoro, pubblico o privato, può richiedere accertamenti sanitari volti a verificare lo stato di salute del dipendente assente dal lavoro per malattia.
Sin dal primo giorno di assenza il dipendente, infatti, deve rendersi reperibile presso la propria abitazione per consentire l’eventuale visita di controllo.
L’assenza ingiustificata del lavoratore alla visita può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.
L’obbligo di reperibilità, però, non opera per l’intera giornata ma solo in determinati orari stabiliti dalla legge (c.d. fasce di reperibilità).
Al di fuori di queste fasce il lavoratore è libero di lasciare la propria abitazione, con il solo obbligo di non svolgere attività che possano impedire o ritardare la guarigione (ad esempio, se il lavoratore è a casa dal lavoro per un forte mal di schiena non deve svolgere attività che comportino il sollevamento di pesi).
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Visite fiscali Inps: le fasce di reperibilità.
Gli impiegati pubblici sono tenuti a rispettare le seguenti fasce di reperibilità: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, tutti i giorni compreso domenica (ma anche Natale, Pasqua e le altre festività).
I lavoratori privati devono, invece, rispettare le seguenti fasce di reperibilità: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, festività comprese.
In alcuni casi, il lavoratore ammalato non è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità.
Vediamo in quali casi:
- gravi malattie che richiedono terapie salvavita (ad esempio tumori maligni trattati con chemioterapia o radioterapia, infarti d’organo, insufficienza renale, trapianti di organi vitali, insufficienza respiratoria acuta anche per cause infettive, cirrosi epatica acuta, malattie psichiatriche gravi o in trattamento sanitario obbligatorio e così via);
- infortuni e malattie professionali;
- malattie dipendenti da una invalidità già accertata, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%;
- secondo alcuni anche le patologie psichiche, come la depressione.
Chi effettua le visite fiscali Inps?
Le visite fiscali, sia per i dipendenti pubblici sia per quelli privati, vengono effettuate in via esclusiva dall’Inps, che vi provvede d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro.
Nel primo caso con oneri a carico dell’Inps, nel secondo del datore di lavoro, il quale dovrà rimborsare all’istituto il compenso pagato al medico fiscale, oltre ad un importo variabile a seconda del luogo dove viene eseguita la visita fiscale (da 6 a 15 euro).
Presso le sedi dell’Inps sono istituite apposite liste formate da medici con rapporto di impiego pubblico oppure da medici liberi professionisti.
Il datore di lavoro può presentare la richiesta della visita di controllo esclusivamente in via telematica accedendo con le proprie credenziali al sito web dell’Inps, nella sezione “Richiesta visita medica di controllo“, 24 ore su 24.
La richiesta viene immediatamente girata al medico fiscale, che provvederà ad effettuare la visita nella stessa giornata se la richiesta è pervenuta entro le ore 12, oppure nella giornata successiva se è arrivata più tardi.
Il medico fiscale può sottoporre il lavoratore a più di una visita durante l’arco della malattia, anche nella stessa giornata, sempre rispettando le fasce di reperibilità stabilite dalla legge.
Il dipendente non è tenuto a far entrare il medico fiscale che si presenti presso la sua abitazione al di fuori della fascia oraria di reperibilità.
Visite fiscali Inps: l’assenza del lavoratore.
Il dipendente ammalato può lasciare la propria abitazione, anche durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a visite mediche ed accertamenti specialistici o quando sussistano altri validi motivi, purchè provveda a darne preventiva comunicazione al datore di lavoro o all’amministrazione di appartenenza che, a loro volta, dovranno informare l’Inps.
Se il lavoratore è assente alla visita fiscale, il medico ne dà immediata comunicazione all’Inps.
Allo stesso tempo invita il lavoratore assente a presentarsi per il controllo il giorno successivo, non festivo, presso la sede Inps competente oppure presso l’Asl.
L’invito può essere consegnato ad un familiare convivente non minore di 14 anni, oppure, in busta chiusa, al portiere dello stabile o, infine, inserito nella cassetta della posta.
Se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale e non è stato possibile fare l’avviso con le modalità appena indicate, l’Asl gli inviterà un nuovo invito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il lavoratore che non si presenta alla visita sarà chiamato a giustificare il proprio comportamento entro 15 giorni.
In ogni caso I’Inps provvederà ad informare il datore di lavoro.
L’assenza ingiustificata del lavoratore alle visite di controllo causa conseguenze economiche.
In particolare, l’assenza alla prima visita comporta la perdita dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni.
In caso di seconda assenza l’indennità è ridotta del 50% per il periodo successivo ai primi 10 giorni fino alla conclusione della malattia.
Se il lavoratore risulta assente ingiustificato ad una terza o successiva visita fiscale perderà l’indennità di malattia dal giorno dell’assenza e sino al termine della malattia.
L’indennità, però, viene corrisposta nuovamente dal giorno di una eventuale successiva visita di controllo che accerti la malattia, oppure per i giorni di ricovero ospedaliero.
Facciamo un esempio per capire meglio.
Un dipendente si mette in malattia il 1º luglio con prognosi sino al 30 luglio (trasmette infatti 2 certificati, il primo con prognosi sino al 15 luglio, il secondo sino al 30 luglio).
Se alla visita di controllo dell’8 luglio risulta assente, perderà l’indennità dal 1º luglio all’8 luglio.
Se però si presenta alla visita ambulatoriale fissata nella stessa giornata (8 luglio), durante la quale viene confermata la prognosi sino al 15 luglio, riceverà l’intera indennità di malattia dal 9 al 15 luglio.
Ad una successiva visita di controllo del 22 luglio risulta ancora assente e, quindi, perderà l’indennità dal 16 al 17 luglio e riceverà solo il 50% dell’indennità dal 18 luglio in poi.
Se, infine, ad una visita del 25 luglio risulta ancora assente perderà l’indennità da quel giorno sino al termine della malattia (30 luglio).
Al termine della visita il medico di controllo deve consegnare al lavoratore copia del verbale informatico e informare il lavoratore che può opporsi al giudizio del sanitario annotando la propria opposizione nel verbale stesso.
Visite fiscali Inps: assenze giustificate e ingiustificate.
In alcuni casi le assenze del lavoratore alla visita fiscale sono legittime e quindi non comportano alcuna conseguenza a suo carico.
Si pensi al caso di visite e accertamenti specialistici, quando non sia possibile rinviarli o magari effettuarli in altri orari.
Si pensi anche ai casi in cui sia necessaria la presenza del dipendente altrove, per evitare gravi danni a sé o ai propri familiari.
Ad esempio, può essere giustificata l’assenza del lavoratore costretto ad allontanarsi dalla propria abitazione per assistere l’anziana madre ricoverata in un centro di riabilitazione a seguito di un delicato intervento chirurgico.
È stata invece ritenuta ingiustificata l’assenza del dipendente che si era recato presso un ambulatorio per un controllo medico che poteva essere eseguito anche in altri orari al di fuori delle fasce di reperibilità.
Allo stesso modo non possono giustificare l’assenza alla visita di controllo:
- l’essersi recato presso il proprio medico curante per vedere una radiografia, farsi misurare la pressione o fare una ricetta;
- l’essersi recato presso l’Asl per la rimozione di punti di sutura conseguenti a un intervento chirurgico;
- l’essersi allontanato dalla propria abitazione per andare a ritirare lo stipendio;
- l’essere andato a messa;
- l’aver accompagnato in macchina la moglie sprovvista di patente a fare la spesa.
Possono, invece, giustificare l’assenza alla visita di controllo:
- l’essersi recato presso il proprio medico curante a seguito dell’aggravamento della malattia;
- l’essersi recato presso il proprio medico per verificare la possibilità di riprendere l’attività lavorativa, se quest’ultimo riceve solo durante le fasce di reperibilità;
- l’essersi recato dal dentista per un intervento a seguito da un forte mal di denti;
- l’essersi allontanato dalla propria abitazione per fare una iniezione prescritta dal medico curante, che non poteva essere rinviata, nè eseguita in un altro momento.
Visite fiscali Inps: si può cambiare l’indirizzo di reperibilità?
Il lavoratore può cambiare il domicilio indicato nel certificato medico di malattia, comunicando il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione, disponibile nel portale web dell’Inps, “indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, entrando tramite spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
È possibile variare l’indirizzo anche più volte nell’arco di una stessa malattia.
Il dipendente deve comunque avvisare immediatamente il datore di lavoro e seguire le indicazioni del contratto collettivo.
Se il lavoratore è un dipendente pubblico, deve avvertire la propria amministrazione, che provvederà ad informare l’Inps per mezzo degli appositi canali.
Visite fiscali Inps: se il medico fiscale la pensa in modo diverso dal medico curante?
Se a seguito della visita di controllo il parere del medico fiscale risulti diverso da quello del medico curante che ha compilato il certificato di malattia, al lavoratore è consentito contestare la prognosi del primo.
Sulla contestazione, annotata nel verbale del medico fiscale, sarà chiamato a decidere il coordinatore sanitario dell’Asl o dell’Inps il quale comunicherà la propria decisione al lavoratore.
Se la contestazione viene respinta, al dipendente non resta che tornare al lavoro ed, eventualmente, presentare ricorso giudiziario.






