Norme e Diritto

Elettrodomestici difettosi: come dobbiamo comportarci?

Facciamo tutti uso, quotidianamente, di elettrodomestici.

Dalla lavatrice alla lavastoviglie, dal frigorifero al forno elettrico o al microonde e, ancora, dal frullatore alla macchinetta del caffè e così via.

Piccoli o grandi che siano, quando si guastano è normale andare in crisi.

La domanda è sempre la stessa, lo riparo o lo sostituisco?

Prima di tutto bisogna verificare se il nostro elettrodomestico è stato acquistato da poco tempo.

Ricordiamo, infatti, che gli elettrodomestici difettosi hanno una garanzia valida per due anni.

Se i due anni non sono ancora trascorsi, sarà bene chiamare subito l’assistenza.

Cerchiamo di capire come comportarci.

Elettrodomestici difettosi: la garanzia del venditore.

La legge [1] stabilisce che il venditore è tenuto a garantire per due anni che il bene venduto sia funzionante e non abbia difetti (c.d. garanzia di conformità).

I due anni decorrono dalla data di consegna del bene e consentono all’acquirente di ottenerne la riparazione oppure la sostituzione gratuita.

Il proprietario, però, deve azionare la garanzia entro due mesi dalla scoperta del difetto.

Soltanto i c.d. difetti di fabbrica e cioè quelli già presenti al momento della vendita, sono coperti dalla garanzia.

Sono invece esclusi tutti quei guasti causati dall’utilizzo del bene da parte dell’acquirente.

A ciò si aggiunga che il bene, oltre a non presentare difetti di fabbrica, deve possedere tutte le qualità promesse dal venditore oppure pubblicizzate o, comunque, indicate nell’opuscolo illustrativo.

Deve anche possedere quelle qualità che l’acquirente può ragionevolmente aspettarsi da un bene di quel tipo.

Quando un vizio viene scoperto entro un anno dalla consegna del bene si ritiene che esso fosse già presente al momento della consegna stessa.

Tale vizio, quindi, viene considerato come un difetto di fabbrica.

Il venditore dovrà allora provvedere alla sua riparazione o alla sostituzione dell’elettrodomestico, salvo che dimostri che il guasto è stato causato dall’utilizzatore.

Elettrodomestici difettosi: riparazione e/o sostituzione?

Una volta denunciato il difetto al venditore, l’acquirente può ottenere:

  • la riparazione o la sostituzione dell’elettrodomestico;
  • la riduzione del prezzo;
  • la risoluzione del contratto.

L’acquirente potrà scegliere se far riparare l’elettrodomestico difettoso oppure sostituirlo.

La riparazione o la sostituzione degli elettrodomestici difettosi non devono comportare oneri eccessivi per il venditore, né spese per l’acquirente e devono essere eseguite in tempi brevi così da arrecare il minor disagio possibile a quest’ultimo.

Inoltre, è compito del venditore ritirare il prodotto difettoso ed installare quello nuovo o sistemato, oppure rimborsare al cliente le spese di rimozione ed istallazione da lui sostenute.

Elettrodomestici difettosi: se non vengono riparati nonostante la garanzia?

Può accadere che il venditore, nonostante l’elettrodomestico sia ancora coperto da garanzia, si rifiuti di ripararlo o di sostituirlo.

Cosa fare in questi casi?

Innanzitutto, è bene sapere che se la riparazione dell’elettrodomestico o la sua sostituzione non sono possibili, oppure il costo di tali interventi è eccessivo rispetto al valore dell’elettrodomestico stesso, il venditore potrà rifiutarsi di ripararlo.

A questo punto il consumatore può ottenere:

  • la riduzione del prezzo del prodotto difettoso;
  • la risoluzione del contratto alla quale farà seguito la restituzione del bene e rimborso del prezzo.

L’acquirente potrà ottenere la risoluzione del contratto anche in altri casi, ad esempio:

  • quando dopo la riparazione il vizio si ripresenta;
  • quando il venditore dichiara che non potrà né riparare il bene, né sostituirlo in tempi brevi;
  • quando il vizio è talmente grave da impedirne la riparazione.

Al contrario non si potrà mai arrivare alla risoluzione del contratto quando il vizio è lieve.

È sempre compito del venditore provare che si tratta di un vizio lieve, quindi di un vizio che non può giustificare la risoluzione del contratto.

Elettrodomestici difettosi: garanzia e procedura.

Come abbiamo già detto, non sempre il venditore è disponibile ad eseguire gli interventi in garanzia.

In questi casi occorrerà recuperare tutta la documentazione necessaria per far valere il nostro diritto.

Innanzitutto, dobbiamo essere in grado di provare l’acquisto, mostrando lo scontrino fiscale, che vale come garanzia del prodotto.

Si consiglia di conservare con la massima cura lo scontrino fiscale ricevuto al momento dell’acquisto, poiché in caso di smarrimento dello stesso difficilmente potrà essere fatta valere la garanzia legale e, quindi, ottenere la riparazione o la sostituzione dell’elettrodomestico difettoso.

Nel caso in cui il bene sia stato consegnato in data successiva a quella dell’acquisto, sarà necessario dimostrare anche il giorno della consegna e ciò perché il termine di garanzia di due anni decorre da questo momento.

Dovremo, quindi, inviare una richiesta formale al venditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con una PEC, così da munirci della prova dell’avvenuta denuncia del difetto.

Nella richiesta il consumatore dovrà descrivere i difetti dell’elettrodomestico (potrebbe anche essere utile allegare delle fotografie).

A questo punto, se anche dopo la denuncia il venditore non provvede a riparare o sostituire l’elettrodomestico difettoso, il consumatore potrà rivolgersi al giudice oppure all’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Il giudice competente a decidere la controversia è quello del luogo in cui risiede il consumatore.

A seconda del valore della causa sarà competente il giudice di pace (sino a 5000 euro) oppure il tribunale (oltre 5000 euro).

La causa potrà concludersi con la riduzione del prezzo dell’elettrodomestico difettoso oppure con la risoluzione del contratto, la condanna del venditore a restituire l’importo versato e a risarcire il danno subito dall’acquirente.

L’azione nei confronti del venditore deve essere esercitata entro 26 mesi dalla consegna del bene.

La segnalazione all’AGCM, invece, ha lo scopo di bloccare pratiche commerciali scorrette ossia tutti quei comportamenti tenuti dal venditore che possono danneggiare il consumatore inducendolo in errore in ordine alle qualità e/o alle caratteristiche di un prodotto, oppure impedendogli di ottenere la tutela prevista dalla legge a fronte di prodotti difettosi.

È sufficiente che il consumatore invii una segnalazione senza particolari formalità tramite posta ordinaria a: Autorità garante della concorrenza e del mercato, piazza Giuseppe Verdi n.6/A, 00198 Roma, oppure tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) protocollo.agcm@pec.agcm.it o, ancora, compilando il modulo scaricabile dal sito www.agcm.it (“segnala on line”).

  1. Decreto legislativo n.206 del 6 settembre 2005.