Norme e Diritto

Clausola vista e piaciuta e compravendita di autovetture usate

Nel nostro Paese il commercio di autovetture usate è molto diffuso.

Varie sono le ragioni che ne favoriscono l’acquisto, fra queste la presenza di rivenditori che mettono sul mercato autovetture recenti e di qualità, il prezzo più contenuto rispetto al nuovo, la minore svalutazione e, non da ultimo, i costi assicurativi più contenuti.

A fronte di tali indubbi vantaggi, l’acquirente è esposto anche ad alcuni rischi, tra i quali quelli che potrebbero derivare, ad esempio, dalla clausola vista e piaciuta, spesso inserita nei contratti di compravendita.

Vediamo di cosa si tratta.

Compravendita di autovetture usate: la garanzia del venditore.

Il venditore deve garantire che il bene compravenduto non presenti vizi che lo rendano inadatto all’uso a cui è destinato o che ne diminuiscano il valore [1].

Va subito detto che si deve trattare di vizi di una certa gravità, in quanto l’acquirente deve tollerare i difetti minimi del bene.

La garanzia del venditore vale per 24 mesi dalla data di acquisto, periodo che su accordo delle parti può essere ridotto a 12 mesi.

Le parti possono anche decidere di limitare tale garanzia, inserendo nel contratto, ad esempio, la clausola vista e piaciuta.

Con tale clausola l’acquirente dichiara espressamente di aver visto il bene e di acquistarlo nello stato di fatto in cui si trova.

Si tratta di una condizione certamente gravosa per l’acquirente che, quindi, deve essere approvata specificatamente per iscritto da parte di quest’ultimo [2].

Di norma questa clausola ha quale conseguenza quella di escludere la garanzia del venditore non solo per vizi riconoscibili, ma anche per i vizi occulti, cioè per tutti quei vizi che sono stati scoperti successivamente all’acquisto.

Si noti che se il venditore ha taciuto volontariamente i vizi del bene compravenduto, la garanzia opera comunque, anche in presenza della clausola vista e piaciuta.

In questi casi, infatti, l’acquirente potrà rivolgersi al giudice per far valere la garanzia ed ottenere così il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del danno.

Potrà anche ottenere il risarcimento del c.d. fermo tecnico, ossia del periodo in cui non ha potuto utilizzare l’autovettura in quanto si trovava presso l’officina per la riparazione.

Ultimamente, a seguito di alcuni interventi della Corte di cassazione, l’acquirente risulta maggiormente tutelato.

Cerchiamo di capire meglio.

Clausola vista e piaciuta e compravendita di autovetture usate: cosa dice la cassazione?

In un caso di compravendita di un’autovettura usata tra un privato ed una concessionaria, l’acquirente, a seguito dell’utilizzo, aveva riscontrato dei difetti di funzionamento del motore.

I difetti non erano stati rilevati dal compratore all’atto dell’acquisto ma solo in un momento successivo e poi confermati dall’officina incaricata della riparazione.

La domanda di risarcimento del danno formulata dall’acquirente, però, era stata respinta sia dal giudice di primo grado sia dal giudice dell’appello, poiché il contratto di compravendita conteneva la clausola vista e piaciuta che escludeva la garanzia del venditore.

La Corte di cassazione, alla quale l’uomo si era rivolto, ha invece accolto la sua domanda [3].

La Corte ha affermato che la garanzia del venditore opera in tutti i casi di compravendita e, quindi, anche se si tratta di beni di seconda mano, e per tutti i vizi che non derivano dal semplice deterioramento del bene dovuto al suo normale uso.

La clausola vista e piaciuta, invece, vale solo a dimostrare che l’acquirente ha visionato il bene oggetto di compravendita prima di concludere l’affare e ad escludere la garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza.

Di conseguenza tale clausola non serve ad escludere la garanzia del venditore per i vizi occulti che si sono manifestati dopo la conclusione del contratto ed a seguito dell’utilizzo del bene.

In una recente sentenza la Corte di cassazione [4] è tornata sull’argomento, confermando che la clausola vista e piaciuta non esclude la garanzia del venditore per i vizi occulti.

Clausola vista e piaciuta e compravendita di autovetture usate: il caso esaminato dalla cassazione.

Un cittadino tedesco acquistava da un concessionario italiano una autovettura Porche di seconda mano, immatricolata da 17 anni, al prezzo di 25.000 euro.

Prima dell’acquisto l’uomo faceva esaminare la vettura, che aveva percorso circa 70.000 chilometri, da un tecnico di sua fiducia ed effettuava alcune prove su strada.

Concluso il contratto con la clausola vista e piaciuta, l’acquirente rientrava in Germania alla guida della vettura e, solo a distanza di sette mesi dalla compravendita, riscontrava un grave difetto che comportava la rottura del motore.

L’acquirente precisava che i vizi si erano manifestati solo a seguito di un intervento volto ad eliminare una perdita d’olio del motore poiché, ripristinandone la pressione, si era assistito alla rottura della valvola by-pass.

Si rivolgeva, quindi, al giudice per ottenere il risarcimento dei danni.

Il tribunale e la Corte d’appello rigettavano la sua domanda.

I giudici d’appello, in particolare, rilevavano che l’autovettura, sebbene di pregio, al momento dell’acquisto aveva ben diciassette anni.

Rilevavano inoltre che il compratore aveva pagato un prezzo conveniente per il tipo di autovettura e che l’aveva fatta esaminare da un meccanico di fiducia prima dell’acquisto.

Concludevano, quindi, che doveva ritenersi esclusa ogni garanzia, non potendo assumere rilevanza vizi insorti a distanza di sette mesi dalla conclusione del contratto.

La questione veniva sottoposta all’esame della Corte di cassazione.

I giudici della cassazione, ribaltando la decisione della Corte d’appello, hanno, invece, riconosciuto operante la garanzia del venditore prevista dalla legge [5] pure in relazione ad una vettura di seconda mano.

Allora, anche nella compravendita di autovetture usate, il venditore deve garantire che il bene sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e, in caso di vizi, è tenuto a risarcire il danno.

La cassazione afferma che spetta al giudice verificare se il bene presenti eventuali difetti e se sia conforme alle caratteristiche promesse nel contratto di vendita [6].

Conferma, infine, che la clausola vista e piaciuta vale solo ad escludere la garanzia per i vizi riconoscibili ma non può estendersi ai vizi occulti di cui si venga a conoscenza successivamente.

Compravendita di autovetture usate: quando vanno denunciati i vizi?

L’acquirente deve denunciare i vizi al venditore entro 8 giorni dall’acquisto o, se si tratta di vizi occulti, entro 8 giorni dalla loro scoperta [7].

La denuncia va inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.

Se l’acquirente non provvede a denunciare nel termine indicato il vizio, decade dalla garanzia e non può più richiedere alcun risarcimento al venditore.

Si noti che una volta denunciato il vizio, se il venditore non risarcisce il danno, l’acquirente potrà rivolgersi al giudice entro un anno dalla denuncia.

Clausola vista e piaciuta e compravendita di autovetture usate: conclusioni.

Nella compravendita di autovetture usate, il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se nel contratto è inserita la clausola vista e piaciuta.

Tale clausola, infatti, esclude la garanzia solo per i vizi riconoscibili dall’acquirente al momento dell’acquisto.

La garanzia del venditore è dovuta anche nel caso in cui i vizi occulti denunziati dall’acquirente non siano riconducibili al venditore stesso ma al costruttore della autovettura.

La garanzia vale per 24 mesi dalla data di acquisto, salvo diversi accordi tra le parti, e non si applica alle compravendite tra privati.

  1. Art.1490 codice civile.
  2. Art.1341 codice civile.
  3. Cass. civ. n.21204 del 19 ottobre 2016.
  4. Cass. civ. n.9588 del 24 marzo 2022.
  5. Art.128 codice del consumo.
  6. Art.129 codice del consumo.
  7. Art.1495 codice civile.