Qualsiasi rapporto intercorra con una persona, si tratti di lavoro, amicizia o amore, quando la fiducia viene meno è naturale diventare sospettosi.
Qualcuno inizia ad osservare il comportamento altrui, sforzandosi di riconoscere eventuali atteggiamenti anomali, altri tengono d’occhio il cellulare ed i profili social cercando indizi di un tradimento, altri, ancora, si affidano a dei professionisti per far controllare la persona che sta loro a cuore.
È opportuno, però, chiedersi se pedinare una persona è reato, oppure se si tratta di una condotta legittima.
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Pedinare una persona è reato? Cosa dice la legge.
La legge non prevede sanzioni a carico di chi pedina un’altra persona, sia essa un familiare, un conoscente o uno sconosciuto.
Tale attività, però, non deve diventare ossessiva, né deve invadere la sfera privata altrui perché in questo caso potrebbe trasformarsi in una condotta penalmente illecita ed essere punita a titolo di molestia o di stalking [1].
In altre parole, si può pedinare una persona purché ci si trovi in luoghi pubblici e l’individuo non si accorga di essere seguito oppure non si senta minacciato dalla presenza di chi l’osserva o, ancora, non venga assalito da ansia o da paura.
Vi sono, poi, alcune persone famose che sono spesso seguite anche ai fini di cronaca o di gossip.
Anche in questi casi non v’è nulla di male nel comportamento di chi le pedina, sia esso un fan oppure un fotografo o un giornalista a caccia di uno scoop, sempre che i loro modi non risultino troppo invasivi e non interferiscano con la libertà dei soggetti osservati.
E ancora il solo fatto che una persona si accorga di essere pedinata non trasforma automaticamente la condotta di chi la segue in una molestia se quest’ultimo non la importuna e non la mette a disagio.
Allo stesso modo, se una persona solo a distanza di tempo viene a conoscenza di essere stata sorvegliata e ciò le crea uno stato d’ansia, non potrà comunque denunciare tale comportamento, poiché all’epoca non le aveva arrecato alcun fastidio.
Si noti, infine, che sebbene non sia reato pedinare una persona nel proprio esclusivo interesse e in luoghi pubblici, tale attività, invece, non è ammessa se viene svolta su incarico di un terzo, poiché in questo caso occorre un’autorizzazione da parte del prefetto.
Senza questa autorizzazione si commette il reato di esercizio abusivo di investigazioni private [2].
Ad esempio, è lecito pedinare il proprio coniuge per scoprire un tradimento, non è lecito, invece, se a pedinarlo è un nostro amico.
Le indagini investigative private.
Per evitare problemi, è consigliabile rivolgersi ad un investigatore privato il quale, dopo aver assunto le necessarie informazioni, porterà a termine il suo compito, compilando una relazione contenente una descrizione dettagliata delle attività svolte dalla persona pedinata, accompagnata anche da immagini fotografiche.
Iniziamo subito col dire che chiunque può incaricare un investigatore privato, indipendentemente dal fine che vuole raggiungere (ad esempio, ottenere le prove del tradimento del coniuge, individuare la persona che ci molesta, scoprire il dipendente infedele e così via).
L’attività dell’investigatore privato è sottoposta ad alcuni limiti.
In particolare, costui potrà pedinare una persona solo in un luogo pubblico (ad esempio in un cinema, a teatro, al bar, in un negozio oppure su un mezzo di trasporto pubblico), non potendo farlo, invece, all’interno di un’abitazione o di un veicolo privato, di un ufficio e così via.
Come per il privato cittadino che decide di pedinare da sé un’altra persona, anche l’investigatore deve fare attenzione affinchè colui che segue non si accorga di essere spiato, così da non allarmarlo e non creargli uno stato d’ansia.
Diversamente potrebbe rischiare una denuncia per molestia o anche per stalking.
L’investigatore potrà documentare i fatti cui assiste e le azioni della persona pedinata con fotografie e registrazioni audio, purché non violi la sua privacy effettuando riprese in luoghi privati.
Con riferimento alle registrazioni audio, l’investigatore privato, a differenza della polizia giudiziaria, non può posizionare microfoni nei luoghi frequentati dalla persona controllata, ma può solo registrare conversazioni alle quali sia presente personalmente.
Si noti, infine, che l’investigatore, nell’esecuzione dell’incarico, può agire come meglio crede e, quindi, se nel corso delle indagini viola la legge, sarà considerato l’unico responsabile, senza che si possa attribuire una qualche colpa a chi lo ha incaricato.
Pedinare una persona è reato? Cosa dice la Cassazione.
La Corte di cassazione si è trovata più volte a valutare se l’attività di investigazione svolta dal privato possa essere considerata legittima oppure se debba essere punita come reato.
La Corte ha avuto modo di precisare, ad esempio, che le investigazioni svolte dal marito nei confronti della moglie con l’aiuto di un familiare non costituiscono reato poiché si tratta di una semplice attività di controllo e di ricerca di informazioni svolta da un privato nel suo esclusivo interesse [3].
La cassazione, invece, ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di una moglie che aveva seguito insistentemente l’amante del marito al punto da interferire nella vita privata di quest’ultima arrecandole fastidio [4].
Una madre, inoltre, è stata condannata per stalking ai danni della figlia che aveva pedinato in modo ossessivo, seguendola nei luoghi da lei frequentati (scuola, casa, locali pubblici e così via) e creandole un forte stato di ansia [5].
La Corte di cassazione, infine, ha ritenuto legittimo il comportamento di un datore di lavoro che, tramite una agenzia investigativa, ha pedinato un dipendente per un periodo di circa venti giorni [6].
Si può sporgere denuncia?
Una persona, se si accorge di essere pedinata, può sporgere denuncia.
Nel caso in cui l’attività di controllo risulti invadente, continuativa oppure tale da intimorire la vittima, l’autorità giudiziaria potrà perseguire l’autore del pedinamento per il reato di molestia oppure per quello di stalking.
Nel giudizio penale la vittima potrà costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.
Conclusioni.
La legge non punisce chi pedina una persona, sia essa un familiare, un conoscente o uno sconosciuto.
Tale attività, però, deve svolgersi in un luogo pubblico e non deve interferire nella vita privata della vittima arrecandole fastidio, ansia o turbamento.
Altrimenti pedinare una persona potrebbe trasformarsi in una condotta penalmente illecita ed essere punita a titolo di molestia o di stalking.
- Art.660 codice penale.
- Art.140 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Cass. pen. n.48264 del 20 novembre 2014.
- Cass. pen. n.11198 del 2 aprile 2020.
- Cass. pen. n.42566 del 22 ottobre 2015.
- Cass. civ. n.17723 del 18 luglio 2017.






