Lavoro

Posso rifiutarmi di svolgere una mansione inferiore?

Ultimamente mi è stato chiesto dal datore di lavoro di svolgere alcune mansioni che non rientrano nel mio livello di inquadramento.

Dovevo occuparmi del coordinamento dei lavoratori addetti al mio ufficio e prendere decisioni importanti e, invece, mi trovo spesso a rispondere al telefono o a compilare bolle di accompagnamento o, addirittura, a dare una mano agli autisti che scaricano i camion in magazzino.

Stavo pensando di non eseguire gli ordini del datore di lavoro, ma prima vorrei capire se posso rifiutarmi di svolgere una mansione inferiore e se tale condotta può comportare delle conseguenze disciplinari.

Vorrei anche capire se ci sono dei casi in cui adibire un dipendente a mansioni inferiori è legittimo oppure costituisce sempre una condotta contraria alla legge.

Quando non posso rifiutarmi di svolgere una mansione inferiore?

Iniziamo subito col dire che, in alcuni casi, è possibile adibire il lavoratore a mansioni inferiori.

Ad esempio, è legittimo assegnare al dipendente, in via eccezionale e temporanea, tali mansioni quando lo richiedono esigenze organizzative o produttive dell’azienda.

Quindi lo svolgimento solo temporaneo di mansioni inferiori non costituisce dequalificazione professionale intesa come stabile assegnazione a compiti propri di un livello di inquadramento più basso.

Non si può neppure parlare di demansionamento, che invece consiste nel privare il lavoratore di tutte le mansioni e non solo di quelle proprie del livello di inquadramento, lasciandolo, così, in una situazione di sostanziale inattività.

Mansioni inferiori e riorganizzazione aziendale.

Al lavoratore possono essere assegnate mansioni inferiori anche quando una modifica dell’organizzazione aziendale (ad esempio, l’eliminazione di un reparto) mette a rischio il suo posto di lavoro.

In altre parole, se il datore di lavoro decide di ridimensionare la propria attività produttiva o di riorganizzare il lavoro, può attribuire al dipendente mansioni inferiori.

Può farlo quando il ridimensionamento o la diversa organizzazione del lavoro comportano la soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente oppure una sua trasformazione.

Allora si può dequalificare il lavoratore non solo quando è in gioco il suo posto di lavoro, ma anche quando è necessario adattare l’attività svolta da costui alla nuova organizzazione aziendale.

Ricordiamo che il lavoratore, quando viene adibito a mansioni inferiori, ha diritto a conservare il livello d’inquadramento originario e la stessa retribuzione, salvo perdere eventuali indennità strettamente collegate alle precedenti mansioni.

Ricordiamo, inoltre, che il datore di lavoro deve comunicare al dipendente la variazione delle mansioni per iscritto, a pena di nullità, e dare a quest’ultimo tutte le istruzioni necessarie per lo svolgimento della nuova attività.

Si noti, infine, che il lavoratore può essere assegnato a mansioni inferiori solo se rientrano nella stessa categoria legale (in altre parole, un impiegato, anche se dequalificato, dovrà comunque continuare a svolgere mansioni impiegatizie e non operaie).

L’accordo di dequalificazione.

Il dipendente può accordarsi con il datore di lavoro per modificare in senso peggiorativo le proprie mansioni, la categoria legale di appartenenza (impiegato od operaio) oppure la retribuzione.

Allora non esiste solo una dequalificazione attuata unilateralmente dal datore di lavoro, ma anche una concordata tra le parti.

Vediamo di cosa si tratta.

Innanzitutto, l’accordo deve essere stipulato in sede sindacale, presso l’ispettorato territoriale del lavoro oppure presso le commissioni di certificazione dei contratti.

Occorre, inoltre, che tale accordo abbia lo scopo di salvaguardare il posto di lavoro, di far acquisire al dipendente una diversa professionalità oppure di migliorarne le condizioni di vita personali.

Appare chiaro il primo presupposto (salvaguardare il posto di lavoro).

Diventa difficile, invece, pensare che un accordo di dequalificazione possa servire al lavoratore per acquisire una diversa professionalità.

L’ultimo presupposto (migliorare le condizioni di vita personali del dipendente) può avere un senso se si pensa ai casi in cui quest’ultimo voglia ridurre per motivi personali l’impegno lavorativo oppure le conseguenti responsabilità (possono essere motivi di salute, familiari e così via).

Infine, i contratti collettivi di settore possono prevedere altre ipotesi in cui il datore di lavoro può assegnare al dipendente mansioni inferiori, con i limiti già visti.

Se la dequalificazione è illegittima, posso rifiutarmi di svolgere una mansione inferiore?

La legge [1] vieta di adibire il dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza o, comunque, a quelle per le quali è stato assunto.

Allora se il datore di lavoro mi ordina di svolgere mansioni che non rientrano nel mio livello di inquadramento, mi dà un ordine illegittimo?

Posso rifiutarmi di eseguirlo?

Cerchiamo di dare a questa domanda una risposta più chiara possibile, iniziando col dire che, anche quando la dequalificazione è considerata illegittima e, quindi, non rientra nei casi già esaminati, il lavoratore non può rifiutarsi di svolgere mansioni inferiori.

Solo in pochi casi il lavoratore subordinano può rifiutarsi di eseguire un ordine del datore di lavoro.

Parliamo di gravi inadempimenti del datore oppure dei casi in cui l’esecuzione di un ordine illegittimo dato da quest’ultimo potrebbe esporre il dipendente a responsabilità penale.

In tutti gli altri casi il lavoratore è obbligato ad eseguire un ordine anche illegittimo del suo capo e, quindi, non può rifiutarsi di svolgere una mansione inferiore [2].

Ciò non impedisce al dipendente di rivolgersi al giudice per fare accertare l’illegittimità della dequalificazione subita.

Solo dopo la sentenza del tribunale, potrà rifiutarsi senza correre alcun rischio di svolgere le mansioni inferiori a lui assegnate.

Se, invece il dipendente, prima della decisione del giudice, si rifiuta di eseguire l’ordine del datore di lavoro, rischia di essere licenziato.

In questo caso il licenziamento potrebbe essere dichiarato illegittimo solo se viene accertato che le mansioni rifiutate dal lavoratore erano effettivamente dequalificanti.

Ma la valutazione del lavoratore potrebbe essere errata, oppure, anche se corretta, quest’ultimo potrebbe non riuscire a dimostrare in giudizio di aver subito una dequalificazione professionale.

Allora, per evitare il rischio di perdere il posto di lavoro il consiglio è sempre lo stesso: eseguire l’ordine del datore di lavoro, pur manifestando il proprio dissenso e rivolgersi quanto prima al giudice per far accertare l’illegittimità della condotta datoriale.

Quando posso rifiutarmi di svolgere una mansione inferiore?

Il dipendente può rifiutarsi di svolgere una mansione inferiore solo:

  • in presenza di gravi mancanze da parte del datore di lavoro (ad esempio quest’ultimo non paga la retribuzione, non garantisce igiene e sicurezza sul posto di lavoro, tiene comportamenti pregiudizievoli per la salute del lavoratore e così via);
  • nei casi in cui lo svolgimento di una mansione inferiore potrebbe esporlo a responsabilità penale.

Come capire se le mansioni sono inferiori?

Per capire se una mansione assegnataci dal datore di lavoro non rientra in quelle proprie del nostro livello di inquadramento é sufficiente controllare nel contratto collettivo di settore, capitolo classificazione del personale, e verificare in quale livello contrattuale, qualifica o categoria legale rientrano le nuove mansioni attribuiteci.

  1. Art.2103 codice civile.
  2. Cass. Civ. n.24118 del 3 ottobre 2018.