L’introduzione dei mezzi di pagamento elettronici ha facilitato la nostra vita.
Le carte di debito, con cui possiamo eseguire pagamenti presso le strutture dotate di POS (centri commerciali, negozi, professionisti e così via), nonché operazioni bancarie, come prelievi, bonifici ed estratti conto, sono ormai molto diffuse e il loro utilizzo viene incentivato dalla legge a scapito del denaro contante.
Ma se siamo vittima di un prelievo non autorizzato dal conto corrente, come possiamo difenderci?
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Furto o smarrimento della carta bancomat.
Può accadere di smarrire la carta bancomat o di dimenticarla dal benzinaio oppure in un negozio o, ancora, di rimanere vittima di un furto.
In tutti questi casi, per evitare danni, è sempre bene provvedere al blocco immediato della carta.
A tal fine è sufficiente chiamare il numero unico nazionale della centrale d’allarme blocco carte (800.822.056) attivo 24 ore su 24 (dall’estero comporre il numero +39.02.6084.3768).
Con il blocco si impedisce che il nostro bancomat venga utilizzato da terzi per effettuare spese o un prelievo non autorizzato dal conto corrente.
Dopo aver bloccato la carta, andrà sporta denuncia di smarrimento o di furto della carta stessa presso una caserma dei carabinieri o un commissariato di polizia.
Se si è fortunati e ci si muove rapidamente, è possibile evitare un uso non autorizzato da parte di terzi.
Copia della denuncia andrà poi trasmessa alla banca, la quale provvederà ad annullare definitivamente la carta di debito, così da poterne richiedere un’altra.
Prelievo non autorizzato dal conto corrente: come farsi rimborsare?
Se non siano stati così fortunati e a seguito dello smarrimento o del furto della carta bancomat abbiamo subito un prelievo non autorizzato dal conto corrente, o più prelievi, cosa dobbiamo fare per ottenere il rimborso dalla banca?
Innanzitutto, è necessario inviare alla banca presso la quale abbiamo aperto il conto corrente una contestazione il più dettagliata possibile.
Normalmente sul sito dell’istituto bancario sono disponibili dei moduli da scaricare, compilare ed inviare con le modalità indicate dall’istituto stesso e riportate sul modulo (fax, mail, raccomandata con avviso di ricevimento o pec).
È necessario indicare, oltre ai nostri dati, gli estremi del prelievo non autorizzato (importo, luogo e data in cui è stato effettuato), il tipo di carta, il suo numero e allegare la copia della denuncia presentata alle forze dell’ordine e del documento di identità.
Se si decide di trasmettere la contestazione a mezzo mail, si suggerisce di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica già depositato presso la banca così da agevolare la verifica del mittente.
La banca provvederà, quindi a registrare la contestazione e a darne notizia all’interessato attraverso una comunicazione di presa in carico nella quale sarà indicato anche il numero di pratica.
Entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione, la banca è tenuta a ultimare le proprie indagini e a dare una risposta al cliente.
Se la contestazione trova accoglimento, la banca provvederà ad accreditare la somma relativa al prelievo non autorizzato direttamente sul conto corrente dell’interessato senza che sia necessario svolgere altre attività.
Nel caso in cui, invece, l’istituto non accolga la contestazione, il cliente, per ottenere il rimborso delle somme a lui sottratte, potrà rivolgersi al giudice (giudice di pace per prelievi fino a 5.000 euro o tribunale per prelievi superiori) oppure ad un organismo creato appositamente per risolvere in via stragiudiziale le dispute tra il cliente e la banca, l’arbitro bancario finanziario (ABF).
Prelievo non autorizzato dal conto corrente: le regole del rimborso.
La legge [1] prevede che in caso di smarrimento o furto del bancomat, il titolare venga rimborsato per le somme superiori a 50 euro sottrattegli a seguito di un utilizzo non autorizzato del bancomat stesso.
In un caso, però, la banca può rifiutare il rimborso.
Poiché il cliente è tenuto a conservare con attenzione la carta, la banca può negare il rimborso delle somme prelevate senza autorizzazione se accerta che vi è stata una violazione degli obblighi di custodia del bancomat.
Nel caso in cui, ad esempio, il prelievo non autorizzato abbia avuto luogo mediante utilizzo della carta di debito e digitazione del pin corretto, perché magari il titolare lo conservava insieme alla carta, la banca potrà rifiutare il rimborso, attribuendo alla negligenza del cliente il prelievo non autorizzato dal conto corrente.
Prelievo non autorizzato dal conto corrente: il ricorso all’arbitro bancario finanziario o al giudice.
Se decide di non rivolgersi al giudice, il cliente che si è visto negare dalla banca il rimborso delle somme sottratte, può proporre ricorso all’arbitro bancario finanziario (ABF) nel termine massimo di 12 mesi dalla data della presentazione della contestazione alla banca.
In Italia l’ABF è presente a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino e ciascun collegio ha una competenza territoriale stabilita:
- collegio di Bari, decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Basilicata, Calabria e Puglia;
- collegio di Bologna decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Emilia-Romagna e Toscana;
- collegio di Milano, decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, e Veneto;
- collegio di Napoli, decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Campania e Molise;
- collegio di Palermo, decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Sardegna e Sicilia;
- collegio di Roma, decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- collegio di Torino, decide i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.
Il ricorso può essere presentato senza necessità di intermediari (avvocato o altro professionista) tramite il portale dell’ABF seguendo una procedura guidata (www.arbitrobancariofinanziario.it).
L’ABF, acquisito il ricorso e verificata la sua regolarità, tempestività e completezza, lo trasmette alla banca la quale entro 45 giorni deve inviare le sue osservazioni.
Ricevute le osservazioni della banca, il ricorrente ha 25 giorni per trasmettere una memoria di replica.
Dal ricevimento della replica del ricorrente, la banca, entro 20 giorni può depositare un’ulteriore replica.
Scaduti i termini, entro 90 giorni, oppure 180 nei casi più complessi, l’ABF decide la controversia e ne comunica l’esito alle parti.
Si noti che il ricorso viene deciso in base alla documentazione fornita dalle parti all’ABF.
Allora, è molto importante depositare tutti i documenti di cui disponiamo al momento della presentazione del ricorso o, al più tardi, con la memoria di replica.
Se la domanda viene accolta, la banca deve dare esecuzione alla decisione dell’ABF entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
Come già detto, il cliente che non ritiene di rivolgersi all’ABF per la soluzione della lite, può ricorrere al giudice di pace o al tribunale in base al valore del prelievo non autorizzato dal conto corrente.
A differenza di quanto accade davanti all’arbitro bancario finanziario, i tempi del processo civile non sono facilmente prevedibili.
Si noti, in ogni caso, che il titolare della carta è tenuto solo a dimostrare il furto o lo smarrimento della carta stessa e il prelievo non autorizzato.
E’ invece compito della banca, se vuole evitare il rimborso, provare la colpa grave del cliente nella custodia del bancomat.
Ricordiamo, infine, che le pronunce dell’ABF e dei giudici generalmente riconoscono il diritto del cliente ad ottenere il rimborso di quanto illecitamente sottrattogli a seguito del furto o dello smarrimento del bancomat.
Prelievo non autorizzato dal conto corrente: cosa dice la cassazione?
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’argomento, ha affermato che l’eventualità di un prelievo non autorizzato dal conto corrente del cliente rientra nel normale rischio collegato all’esercizio dell’attività bancaria [2].
Spetta, quindi, all’istituto di credito dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del servizio bancomat [3].
Anche i giudici dei tribunali hanno avuto modo di confermare che spetta alla banca provare la negligenza del cliente nella custodia della carta e del codice pin.
Tra l’altro, con l’uso di sofisticati strumenti informatici, è possibile ricavare illecitamente il pin necessario per accedere al conto corrente e, quindi, la sua corretta digitazione da parte del terzo non è da sola sufficiente a dimostrare la negligenza del cliente.
Prelievo non autorizzato dal conto corrente online.
Con la diffusione di internet e di sistemi più sicuri di pagamento online, hanno trovato larga diffusione anche i conti correnti online che assicurano al cliente minori costi di gestione.
Ma cosa accade se il titolare di un conto corrente online è vittima di un prelievo non autorizzato?
Se ne è occupata la Corte di cassazione in una recente pronuncia [4].
Il ricorso veniva proposto da un cliente che aveva subito, a seguito di una frode informatica, l’addebito non autorizzato sul conto della somma di 1.000 euro.
Il giudice di pace aveva condannato l’istituto di credito alla restituzione al cliente della somma sottratta.
Il tribunale, quale giudice di appello, aveva stabilito, invece, che l’istituto nulla doveva al cliente in quanto l’addebito era avvenuto mediante accesso al sistema con utilizzazione delle credenziali del titolare del conto online.
Il cliente truffato ricorreva allora in cassazione.
La Corte, nel decidere la controversia, ha affermato che il cliente deve solo provare il danno subito, mentre spetta alla banca dimostrare le ragioni che escludono la sua responsabilità oppure che l’accesso al conto online si è verificato per colpa del cliente.
In altre parole, se la banca non fornisce la prova che il prelievo non autorizzato dal conto corrente online è riconducibile ad una negligenza del suo titolare, dovrà rimborsargli la somma sottratta.
- Art.12 comma 3 decreto legislativo n.11 del 27 gennaio 2010.
- Cass. civ. n.2950 del 3 febbraio 2017.
- Cass. civ. n.806 del 19 gennaio 2016.
- Cass. civ. n.16417 del 20 maggio 2022.






