Famiglia

Comunione o separazione dei beni: che differenza c’è?  

Ogni coppia sa che al momento della celebrazione del matrimonio, sia esso civile o religioso, dovrà decidere il regime patrimoniale della famiglia e, quindi, scegliere tra comunione o separazione dei beni.

Ma quando compie questa scelta è realmente a conoscenza di quali saranno le conseguenze della sua decisione?

Cerchiamo di capire meglio.

Come funziona la comunione dei beni?

Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di una diversa scelta, è quello della comunione dei beni [1].

Gli sposi in comunione dei beni devono sapere che sin dal giorno della celebrazione delle nozze tutto ciò che viene acquistato, insieme o separatamente, diventa di proprietà di entrambi nella misura del 50% [2].

Tale regola, però, vale soltanto per gli acquisti fatti dopo il matrimonio.

Tutti i beni dei coniugi acquistati prima delle nozze non entrano a far parte della comunione e rimangono di proprietà esclusiva di chi li ha comperati.

Allo stesso modo, i beni che vengono donati ad uno dei coniugi o quelli ereditati, anche dopo la celebrazione delle nozze, non entrano in comunione.

E così, se i genitori di un giovane sposo decidono di donargli la casa di famiglia, ma non vogliono che l’altro coniuge ne diventi comproprietario, potranno farlo tranquillamente, poiché i beni donati non entrano in comunione.

Tra i beni che non entrano in comunione, ci sono anche:

  • quelli necessari per l’esercizio della professione (ad esempio, per un dentista, la poltrona e i vari attrezzi, per un imbianchino, scale, pennelli e così via);
  • le somme ottenute a titolo di risarcimento dei danni (ad esempio in conseguenza di un incidente stradale);
  • il denaro ricavato dalla vendita di un bene di proprietà di uno dei coniugi.

Entrano, invece, in comunione:

  • i beni, mobili o immobili, acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, durante la vita matrimoniale;
  • il denaro messo da parte da ciascuno degli sposi nel corso del matrimonio;
  • le aziende che i coniugi hanno costituito dopo il matrimonio;
  • i debiti.

Allora, tutti gli acquisti effettuati durante il matrimonio, esclusi quelli destinati all’attività professionale e quelli ricevuti in eredità o donazione, rientreranno nella comunione e saranno di proprietà di entrambi i coniugi.

Il patrimonio comune potrà essere gestito dagli sposi come meglio credono, anche in autonomia l’uno dall’altro.

Si noti però che gli atti di straordinaria amministrazione, ad esempio la vendita di beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri (motoveicoli ed autovetture), che rientrano nella comunione, dovranno essere compiuti da entrambi i coniugi, altrimenti potranno essere annullati.

Come funziona la separazione dei beni?

Nella separazione dei beni, tutti gli acquisti fatti da ciascun coniuge, successivamente alla celebrazione del matrimonio, restano di sua proprietà.

Allora gli sposi saranno comproprietari solo dei beni acquistati insieme.

Ad esempio, se i due coniugi decidono di comprare un appartamento, entrambi ne diverranno proprietari nella misura del 50% ciascuno.

Se al momento di arredare l’immobile, invece, uno dei coniugi prenderà il divano e l’altro la libreria, questi beni resteranno di proprietà di chi li ha acquistati, anche se vengono utilizzati da entrambi.

In caso di separazione, infine, gli sposi non dovranno dividere fra loro i beni posseduti in parti uguali, ma ognuno terrà quelli che ha comperato.

Così se i coniugi scelgono la separazione dei beni continueranno ad avere patrimoni separati e tutto quanto acquistato, sia prima che dopo il matrimonio, sarà di proprietà di ciascuno di loro, salvo i beni comprati insieme.

Ricordiamo che la separazione dei beni può essere scelta al momento del matrimonio, attraverso una dichiarazione resa dai coniugi al celebrante (sindaco, suo delegato o sacerdote) ed inserita nell’atto di matrimonio, oppure in un momento successivo attraverso un contratto (convenzione matrimoniale) sottoscritto davanti ad un notaio alla presenza di due testimoni [3].

Tale convenzione verrà poi annotata a margine dell’atto di matrimonio ai fini della pubblicità.

Comunione o separazione dei beni: i debiti dei coniugi.

Non è raro che i coniugi si trovino a contrarre debiti, magari per avviare una nuova attività oppure per far fronte a delle spese familiari impreviste.

Cerchiamo ora di capire cosa accade se, alla scadenza, i coniugi non riescono a pagarli.

Prima, però, occorre distinguere tra debiti della famiglia e debiti personali.

I debiti della famiglia sono quelli contratti da uno solo dei coniugi, oppure da entrambi, per soddisfare bisogni familiari, ad esempio, per pagare le bollette, il mobilio, la scuola dei figli, il mutuo della casa e così via.

I debiti personali, invece, sono quelli assunti da uno dei coniugi, senza la partecipazione dell’altro, per soddisfare esigenze estranee a quelle della famiglia, come, ad esempio, un viaggio di piacere, un hobby e così via.

Comunione o separazione dei beni: cosa succede se i debiti non vengono pagati?

Nella comunione dei beni, se non vengono pagati debiti della famiglia, il creditore insoddisfatto dovrà rivolgersi al giudice e, dopo aver ottenuto un’ingiunzione di pagamento o una sentenza nei confronti dei coniugi, potrà pignorare i beni della comunione e, se questi sono insufficienti, quelli personali di ciascuno dei coniugi nei limiti del 50% del suo credito [4].

Nel caso di debiti personali, invece, il creditore insoddisfatto, dopo aver ottenuto un ordine di pagamento dal giudice, dovrà pignorare, prima, i beni personali del coniuge debitore e poi, se insufficienti, i beni comuni nei limiti del 50% dei beni stessi.

Va subito chiarito che, se si tratta di debiti personali di uno dei coniugi, il creditore non potrà mai pignorare i beni di proprietà dell’altro coniuge, né il suo stipendio.

In una recente pronuncia, la Corte di cassazione [5] ha ritenuto che, anche in caso di debiti contratti da un solo coniuge, si può comunque procedere al pignoramento di un immobile in comunione.

Nella separazione dei beni, i debiti di uno dei coniugi non si trasferiscono mai all’altro e il creditore insoddisfatto potrà agire per ottenere il pagamento solo nei confronti del suo debitore.

Ma cosa accade se il coniuge era indebitato già prima del matrimonio?

In questo caso il creditore di uno dei coniugi può soddisfarsi sui beni della comunione, solo dopo aver tentato l’esecuzione sui beni personali del suo debitore [6].

Separazione e comunione dei beni: vantaggi e svantaggi.

Innanzitutto, nella separazione dei beni ciascuno dei coniugi può gestire i propri beni in autonomia.

Inoltre, il ceditore di uno dei coniugi non potrà pignorare i beni di proprietà dell’altro.

Infine, in caso di separazione o divorzio i coniugi non dovranno dividersi i beni acquistati durante il matrimonio, ma ognuno terrà i propri.

La comunione dei beni, invece, assicura una condivisione totale di vita e di entrate fra i coniugi e andrà preferita soprattutto quando uno di loro non svolge attività lavorativa oppure si occupa principalmente della casa.

Infine, indipendentemente dalla comunione o separazione dei beni, in caso di morte di uno dei coniugi, il superstite potrà ottenere la pensione di reversibilità.

Comunione o separazione dei beni: conclusioni.

Nella comunione dei beni tutto ciò che viene acquistato, insieme o separatamente, durante il matrimonio diventa di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%.

Alcuni beni, ad esempio quelli acquistati prima delle nozze, quelli donati oppure ereditati, non rientrano invece nella comunione.

Nella separazione dei beni, tutti gli acquisti fatti separatamente da ciascun coniuge, successivamente alla celebrazione del matrimonio, restano di sua proprietà.

Gli sposi saranno comproprietari solo dei beni comprati insieme.

Il regime patrimoniale della separazione dei beni può essere scelto al momento del matrimonio, attraverso una dichiarazione resa dai coniugi al celebrante, oppure in un momento successivo attraverso una convenzione matrimoniale.

  1. Art.159 codice civile.
  2. Art.177 codice civile.
  3. Art.162 codice civile.
  4. Art.190 codice civile.
  5. Cass. civ. n.20845 del 21 luglio 2021.
  6. Art.189 codice civile.