Questa mattina, mentre andavo al lavoro, mi sono ritrovato imbottigliato nel traffico.
La auto incolonnate si muovevano lentamente e col passare del tempo mi chiedevo cosa fosse successo.
Al sopraggiungere di un’ambulanza a sirene spiegate, mi sono accorto che si trattava di un incidente con alcuni feriti.
Mentre mi allontanavo mi sono allora chiesto come si fa ad ottenere il risarcimento dei danni fisici se si viene coinvolti in un sinistro stradale?
E in questo caso quanti soldi spettano al danneggiato?
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Risarcimento danni fisici: come e quando?
Innanzitutto, se rimaniamo coinvolti in un incidente possiamo ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti, solo se non siamo stati noi a causare il sinistro.
In altre parole, se non siamo i responsabili, possiamo chiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione di chi ha provocato l’incidente o, se eravamo terzi trasportati sull’auto, alla compagnia del conducente.
L’assicurazione, dopo aver ricevuto la nostra richiesta di risarcimento, farà tutti gli accertamenti del caso, dopodiché ci farà un’offerta in denaro per chiudere il sinistro.
Spetterà a noi accettare l’offerta o rifiutarla o, ancora, incassare la somma proposta a titolo di acconto, salvo poi rivolgerci al giudice per ottenere un risarcimento più elevato.
Risarcimento danni fisici: come fare domanda?
Per prima cosa dobbiamo comunicare alla nostra compagnia di assicurazione che siamo rimasti coinvolti in un incidente.
La denuncia di sinistro deve essere fatta entro 3 giorni [1] e deve riportare:
- i nomi delle persone coinvolte e se ci sono feriti;
- il numero della patente di guida dei conducenti, la data di rilascio e di scadenza;
- la targa e il modello dei veicoli coinvolti;
- il numero della polizza per la responsabilità civile (RCA), la scadenza e la compagnia di assicurazione;
- la presenza di eventuali testimoni ed il loro nome, cognome, indirizzo e data di nascita;
- l’indicazione del luogo dove il perito dell’assicurazione potrà visionare il mezzo;
- una breve descrizione del fatto con l’indicazione del giorno, luogo ed ora dell’incidente.
Se manca qualche dato, potrà essere aggiunto in seguito, purché la denuncia venga presentata nei termini.
Per facilitare il compito agli automobilisti, le compagnie di assicurazione hanno predisposto un modulo c.d. di costatazione amichevole di incidente o modulo CAI/CID, che i conducenti, se le loro condizioni di salute lo consentono, potranno compilare subito dopo il sinistro.
Ricordiamo che se le persone coinvolte compilano insieme il modulo e lo firmano, la procedura per ottenere il risarcimento sarà più rapida.
Diversamente, se il modulo viene compilato e firmato solo da una parte, tutto sarà più complicato.
Se nell’incidente abbiamo subito anche danni fisici, insieme alla denuncia di sinistro dobbiamo trasmettere all’assicurazione il verbale del pronto soccorso presso il quale ci siamo recati per le prime cure.
Quando saremo guariti, potremo completare la documentazione trasmettendo i certificati del nostro medico curante e, in particolare, quello di chiusura malattia.
Risarcimento danni fisici: la visita medico legale.
Se ci facciamo male in un incidente stradale, dopo aver fatto denuncia alla nostra assicurazione, dobbiamo aspettare la chiusura della malattia, prima di poter richiedere il risarcimento dei danni fisici.
Una volta rilasciato dal nostro medico, il certificato di avvenuta guarigione dovrà essere immediatamente trasmesso alla compagnia di assicurazione.
Verremo quindi convocati a visita presso un medico legale nominato dall’assicurazione stessa.
Quando ci presentiamo dal medico dobbiamo portare con noi tutti i certificati in nostro possesso, gli esami diagnostici eseguiti e le spese sostenute.
Al termine della visita il medico invierà alla compagnia di assicurazione una breve relazione nella quale valuterà il danno alla salute subito dal paziente a seguito dell’incidente (detto anche danno permanente o biologico), quantificandolo, a seconda della gravità, in punti percentuali (da 0 a 100%).
Il medico stabilirà anche il numero di giorni in cui il danneggiato, a causa delle lesioni subite, non ha potuto svolgere la sua attività (c.d. invalidità temporanea).
L’invalidità temporanea può essere assoluta (100%) oppure parziale (75%, 50%, 25% e così via) in base alla sua gravità.
Il medico valuterà, inoltre, se le spese sostenute dal danneggiato per le cure erano necessarie.
Per evitare di compiere passi falsi si suggerisce, infine, di farsi seguire da un avvocato.
Risarcimento danni fisici: quanti soldi spettano al danneggiato?
Per quantificare i danni fisici vengono normalmente utilizzate delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano [2], nelle quali è indicata la somma spettante al danneggiato in base ai punti percentuali d invalidità riconosciuti dal medico legale e alla sua età.
Esaminando queste tabelle notiamo subito che l’importo riconosciuto al danneggiato diminuisce con l’aumentare dell’età di quest’ultimo.
Così se ad un giovane di 20 anni coinvolto in un incidente viene riconosciuto un danno di 11 punti percentuali di invalidità, in base alle tabelle riceverà un risarcimento pari a 23.405 euro.
Diversamente se lo stesso danno viene riconosciuto ad un individuo di 40 anni, quest’ultimo riceverà un risarcimento di 20.819 euro.
Tra l’altro la possibilità di conoscere il valore del punto percentuale di invalidità oltre ad assicurare uguale trattamento a tutte le persone danneggiate, consente anche di prevedere in anticipo la somma che si potrà ottenere a titolo di risarcimento danni fisici così da scoraggiare azioni giudiziarie infondate.
Le tabelle, inoltre, prevedono dei correttivi per consentire di adeguare il risarcimento alla particolare situazione del danneggiato.
Ad esempio, se a rompersi una gamba è un noto calciatore piuttosto che un insegnante il risarcimento non potrà essere lo stesso.
Allora, è ammesso l’aumento del valore del punto percentuale così da adeguare il risarcimento al caso concreto (c.d. personalizzazione del danno), solo, però, se il danneggiato riesce a provare di averne diritto.
È prevista anche la possibilità di effettuare un aumento del risarcimento per ripagare la sofferenza psichica subita dal danneggiato (c.d. danno morale).
Infatti, le lesioni e la malattia possono causare ansie, turbamento e problemi emotivi che devono essere risarciti come danno morale.
Anche questo danno va provato [3].
L’invalidità temporanea viene, invece, risarcita con la somma di 99 euro al giorno, indipendentemente dall’età del danneggiato.
Anche questa somma può essere aumentata se sussistono particolari esigenze sino a 149 euro giornalieri.
E così se al danneggiato il medico legale riconosce 2 giorni di invalidità temporanea assoluta e 5 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, costui otterrà, a prescindere dall’età, un risarcimento pari a 445,50 euro (99 euro x 2 = 198 euro + 5 x 99 euro x 50% = 247,5 euro).
Infine, accanto alle tabelle del tribunale di Milano ci sono le tabelle nazionali per il risarcimento delle lesioni di lieve entità.
Queste tabelle si applicano a tutti i danni da 1 a 9 punti percentuali di invalidità subiti in occasione di incidenti stradali.
Vengono aggiornate anno dopo anno con decreto ministeriale.
In caso di danni di lieve entità l’invalidità temporanea viene risarcita con la minor somma di 50,79 euro al giorno.
- Art.1913 codice civile.
- Cass. civ. n.12408 del 7 giugno 2011.
- Cass. civ. n.27523 dell’11 ottobre 2021.






