Quando rimaniamo coinvolti in un fatto penalmente rilevante, sia in qualità di protagonisti, sia in qualità di spettatori, non sempre sappiamo come comportarci.
Ci chiediamo allora se sia più utile presentare una denuncia oppure una querela o, magari, un semplice esposto.
Ma quali sono le differenze tra esposto, denuncia e querela?
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Esposto, denuncia e querela: l’esposto.
Con l’esposto i cittadini segnalano all’autorità giudiziaria un fatto di cui sono venuti a conoscenza, quando pensano che possa costituire reato, pur non avendone la certezza.
Ad esempio, possiamo segnalare l’avvio di lavori nel fondo del vicino se temiamo che costui non stia rispettando le distanze legali, oppure la presenza di una discarica abusiva in un campo anche lontano dalla nostra abitazione.
Possiamo, inoltre, segnalare un litigio fra privati, indipendentemente dal fatto che vi abbiamo o meno preso parte.
Va subito detto che l’esposto deve essere sempre presentato per iscritto.
Nell’atto dobbiamo descrivere il fatto, elencare i documenti che riteniamo utile allegare, indicare i nostri dati anagrafici e, quindi, firmarlo.
Possiamo anche dichiarare se intendiamo presentare denuncia o querela nel caso in cui venga accertata l’esistenza del reato.
L’esposto così compilato va depositato in procura, oppure in un commissariato, in una caserma dei carabinieri e così via.
Una volta ricevuta la segnalazione, gli agenti sono obbligati a verificare la verità dei fatti descritti.
Possono anche invitare le parti coinvolte in caserma per tentarne la conciliazione.
Le dichiarazioni rese dalle parti stesse e l’esito del tentativo di conciliazione verranno poi riportati in un apposito verbale.
Ma cosa accade se i fatti descritti nell’esposto costituiscono effettivamente reato?
In questo caso l’agente deve darne avviso alla procura della Repubblica tutte le volte in cui il reato è perseguibile d’ufficio.
Quando, invece, per la punizione del colpevole è necessaria l’istanza della persona offesa (querela), sarà quest’ultima a doverla presentare.
Si noti, infine, che l’esposto può anche essere presentato in forma anonima.
Esposto, denuncia e querela: la denuncia.
Con la denuncia chi viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio ne dà notizia all’autorità giudiziaria [1].
In pratica si tratta di una comunicazione proveniente da privati o da pubblici ufficiali avente ad oggetto un reato che si ha la certezza essere avvenuto o che si crede essersi verificato in base ad elementi concreti.
Di norma il cittadino non è obbligato a presentare una denuncia quando ha notizia o assiste ad un reato.
È obbligato a farlo solo quando:
- si tratta di un reato contro lo Stato (strage, spionaggio, terrorismo e così via);
- ha notizia di un sequestro di persona;
- trova del materiale esplosivo;
- gli viene rubata un’arma o la smarrisce;
- si accorge di aver ricevuto del denaro falso;
- acquista beni di origine sospetta;
- è un rappresentante sportivo e viene a conoscenza di una frode in una gara.
Ricordiamo che, a differenza dell’esposto, la denuncia può essere presentata oralmente.
Anche questo atto deve contenere le generalità del suo autore, una chiara e dettagliata esposizione dei fatti e deve essere sottoscritto dal denunciante o dal suo legale.
Va depositato presso la procura della Repubblica (ufficio ricezione atti), oppure in un commissariato, in una caserma dei carabinieri e così via.
Al momento della presentazione, se si tratta di una denuncia scritta, l’ufficio rilascia una ricevuta di avvenuto deposito.
Se, invece, si tratta di una denuncia sporta oralmente, l’agente che la riceve redige un verbale che viene poi fatto sottoscrivere al denunciante.
Si noti, infine, che i poliziotti, i carabinieri, gli appartenenti alla guardia di finanza, ma anche alla polizia locale, quando vengono a conoscenza di un reato nell’esercizio delle loro funzioni, sono sempre obbligati a denunciarlo.
Esposto, denuncia e querela: la denuncia anonima.
Contrariamente a quanto accade per l’esposto, la denuncia anonima non viene presa in considerazione [2].
Si definiscono anonime tutte quelle denunce che non possono essere attribuite ad una persona specifica.
Si ritengono anonime anche le denunce che hanno una firma illeggibile o con un nome inventato.
Si noti, infine, che, sebbene queste denunce non consentano di aprire un procedimento, possono comunque essere utilizzate per avviare delle indagini.
Esposto, denuncia e querela: la querela.
La querela è l’atto con cui chi ha subito un reato ne dà notizia all’autorità giudiziaria, personalmente o per mezzo di un legale, chiedendo la punizione del colpevole [3].
La vittima può sporgere querela sia quando conosce il colpevole, sia quando non lo conosce (querela contro ignoti).
La querela è necessaria affinché il colpevole venga processato in tutti i casi in cui si tratta di reati che non sono perseguibili d’ufficio, ma solo su iniziativa di parte.
La querela, come accade per la denuncia, può essere presentata anche oralmente.
Quando la vittima è minore degli anni 14 o è interdetta, la querela può essere presentata da un genitore, anche contro la volontà dell’atro, oppure dal tutore.
Quando, invece, la vittima ha già compiuto 14 anni può farlo personalmente.
In questo caso, però, anche il genitore può sporgere querela, persino contro la volontà del figlio.
Se viene presentata per iscritto, oltre a contenere una descrizione dettagliata del fatto, le generalità del querelante e la sua sottoscrizione, deve riportare in modo chiaro la volontà che il colpevole venga punito.
L’autorità ricevente (commissariato di polizia, stazione dei carabinieri, comando della guardia di finanza o della polizia locale) attesterà la data e il luogo di presentazione e dopo aver identificato il soggetto che ha eseguito il deposito, la trasmetterà alla procura della Repubblica.
Si noti che può anche essere inoltrata con raccomandata, purchè la sottoscrizione del querelante sia autenticata da un pubblico ufficiale o da un avvocato.
A differenza della denuncia, la querela deve essere necessariamente presentata entro 3 mesi dal giorno in cui il querelante ha avuto conoscenza del fatto di reato (i mesi salgono a 6 per i reati contro la libertà sessuale come, ad esempio, la violenza sessuale).
Di norma la querela può essere ritirata (c.d. remissione di querela).
Tuttavia, per porre fine al procedimento penale, è necessario che il querelato accetti la remissione, in quanto quest’ultimo potrebbe avere interesse alla prosecuzione del processo per dimostrare la propria innocenza.
La querela presentata per i reati di violenza sessuale o di atti sessuali con minorenni non può essere ritirata.
Poiché la querela può essere presentata solo dalla vittima del reato (c.d. persona offesa), se quest’ultima muore (non a causa del reato di cui si tratta) prima di aver sporto querela, nessuno potrà presentarla al suo posto, neppure i suoi eredi.
Nel caso in cui, invece, la persona offesa muoia dopo aver proposto la querela, il processo andrà comunque avanti.
Esposto, denuncia e querela: differenze.
L’esposto deve sempre essere presentato con atto scritto a differenza della denuncia e della querela che, invece, possono anche essere orali.
L’esposto, al pari della denuncia, può essere presentato da chiunque sia a conoscenza di un fatto che ritiene debba essere sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria.
La querela, invece, può essere sporta solo dalla vittima ovvero dal suo avvocato o da chi può legalmente rappresentarla.
Si pensi ai genitori per il minore, al tutore per l’incapace o al legale rappresentante per le società.
Inoltre, mentre con l’esposto si chiede all’autorità di indagare in ordine ad un fatto senza avere la certezza che costituisca reato, il denunciante o il querelante sono, invece, convinti di trovarsi di fronte ad un reato e chiedono che l’autorità avvii un procedimento penale per punire il colpevole.
Infine, la denuncia andrà presentata in tutti i casi in cui il reato è perseguibile d’ufficio, la querela, invece, in quelli perseguibili a richiesta della vittima perché la punizione del colpevole dipende solo dalla volontà di quest’ultima.
Ricordiamo, infine, che l’esposto, la denuncia e la querela non possono mai essere presentati a mezzo e-mail.
- Art.330 codice di procedura penale.
- Art.333 codice di procedura penale.
- Art.120 codice penale






