Famiglia

Affidamento super esclusivo dei figli: di cosa si tratta?

Quando una coppia arriva al capolinea e ci sono dei figli minori, questi ultimi normalmente vengono affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso).

A volte, però, la particolare condizione in cui si trova uno dei genitori, oppure una situazione di forte conflitto fra i genitori stessi, può giustificare una scelta diversa.

Accade così che, in alcuni casi, si faccia ricorso all’affidamento esclusivo e in altri ancora al c.d. affidamento super esclusivo dei figli.

Vediamo, ora, di cosa si tratta e quando può essere disposto l’affidamento super esclusivo.

Quali sono le differenze tra l’affidamento super esclusivo e quello esclusivo?

L’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori può essere disposto dal giudice quando quello condiviso risulti contrario all’interesse del minore [1].

Pensiamo, ad esempio, ai casi in cui uno dei genitori non sia in grado di educare i figli oppure di porsi quale modello positivo per gli stessi.

Contrariamente a quello che si crede, però, anche nei casi di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario mantiene un ruolo attivo nella crescita dei figli e può prendere, insieme al genitore affidatario, le decisioni più importanti che riguardano i figli stessi.

Nell’affidamento super esclusivo, invece, anche le decisioni di maggiore interesse per i figli (ad esempio, la scelta della scuola oppure l’esecuzione di un intervento chirurgico) vengono prese dal solo genitore affidatario.

Così quest’ultimo potrà assumere in autonomia tutte le scelte che riguardano la vita dei figli e potrà farlo anche in disaccordo con l’altro, senza consultarlo o informarlo preventivamente.

Affidamento super esclusivo: l’ordinanza del tribunale di Milano del 20 marzo 2014.

Iniziamo subito col dire che l’affidamento super esclusivo è stato introdotto dai giudici, per dare una risposta concreta alle esigenze di alcune famiglie.

È stato il tribunale di Milano, nel 2014,  a prevedere  per la prima volta questa forma di affidamento [2].

Da allora, numerosi sono stati i minori che ne hanno beneficiato.

Il caso che ha portato i giudici a fare questa scelta non è così insolito.

Due giovani coniugi con un bambino molto piccolo decidevano di interrompere la loro convivenza.

Il padre, inglese di nascita, rientrava nel suo Paese d’origine, disinteressandosi del piccolo e sottraendosi ai suoi doveri di genitore.

La giovane madre, rimasta sola con il figlio, decideva di rivolgersi al tribunale per ottenere una pronuncia di separazione.

Il padre non partecipava al giudizio.

Durante la causa la donna dimostrava di essere rimasta vittima di un episodio di violenza da parte del marito.

Dimostrava anche che il coniuge, oltre ad aver abbandonato la famiglia per rientrare nel suo paese natale e a non aver versato nulla per contribuire al mantenimento del figlio, aveva minacciato in chat la moglie di sottrarle il minore.

Di fronte ad un padre assente e non disponibile a parlare con la madre, incapace di assumersi le proprie responsabilità, il tribunale ha ritenuto di dover disporre un affidamento super esclusivo.

In questo modo il giudice ha consentito alla giovane di poter assumere liberamente tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse per il minore, senza dover prima consultare l’altro genitore.

Affidamento super esclusivo: come e quando?

Come già detto, la regola generale è quella dell’affidamento condiviso.

Così solo in casi eccezionali può essere disposto l’affidamento super esclusivo che costituisce l’estremo rimedio disposto in situazioni molto gravi, quando risulta evidente l’incapacità di un genitore a svolgere il proprio ruolo.

Per comprendere meglio questo principio facciamo alcuni esempi.

Poniamo il caso in cui uno dei genitori non riesca a comunicare con i figli o a capire i loro bisogni, né sia disponibile a collaborare con l’altro genitore per il bene dei figli stessi, alimentando discussioni e litigi ai quali questi ultimi sono costretti ad assistere.

In questi casi il giudice potrebbe disporre l’affidamento super esclusivo così da consentire ad uno solo dei genitori, con esclusione dell’altro, di effettuare le scelte più importanti per la vita dei minori, riguardanti la salute, l’educazione, l’istruzione, la residenza abituale e così via.

Un’altra situazione che può portare all’affidamento super esclusivo è quella del genitore assente, che si disinteressa totalmente della vita dei figli.

Spesso quest’ultimo, dopo aver abbandonato la famiglia, non coltiva più alcun rapporto con i minori, sottraendosi volontariamente alle sue responsabilità sia economiche, sia affettive.

In questi casi l’affidamento super esclusivo può rispondere anche ad una esigenza pratica che è quella di consentire all’altro genitore di svolgere le attività quotidiane nell’interesse dei figli (ad esempio, rinnovare un documento, cambiare scuola o residenza, avviare un percorso di sostegno psicologico).

Anche il comportamento violento o possessivo di un genitore, che rende difficile per l’altro prendere le decisioni più importanti per la vita dei figli, può portare all’affidamento super esclusivo dei figli stessi.

Normalmente sono le parti che chiedono al giudice di disporre l’affidamento esclusivo o super esclusivo dei figli.

A tal fine è necessario che il richiedente descriva con precisione i comportamenti dannosi tenuti dall’altro genitore, le sue mancanze e i problemi causati ai figli.

Ricordiamo, infine, che accusare falsamente il coniuge di aver tenuto comportamenti pericolosi per i figli oppure incitare questi ultimi a non frequentare l’altro genitore, può avere conseguenze molto gravi che possono andare ben oltre il rigetto della domanda di affidamento super esclusivo.

Il giudice, infatti, potrebbe decidere di sospendere la potestà genitoriale e affidare i minori ad un soggetto esterno alla famiglia.

Affidamento super esclusivo: il ruolo del genitore non affidatario.

In tutti i casi in cui viene disposto l’affidamento super esclusivo, il genitore non affidatario, pur essendo privato di ogni potere decisionale, resta comunque obbligato a vigilare sui propri figli.

Può anche frequentarli ed esercitare, per il periodo che trascorre con questi ultimi, la potestà genitoriale.

Ricordiamo, infine, che il genitore non affidatario ha il compito di verificare che l’altro genitore agisca sempre nell’interesse dei figli, facendo le scelte più adatte per garantire il loro sviluppo personale e sociale, la loro educazione ed istruzione.

Nell’esercizio del potere di vigilanza, il genitore non affidatario potrà anche rivolgersi al giudice tutelare per contestare una scelta dell’altro genitore che ritiene dannosa per i figli.

In alternativa, nei casi più gravi, il genitore non affidatario potrà presentare un ricorso al tribunale [3] per ottenere la modifica del regime di affidamento.

Il tribunale potrà anche ammonire il genitore inadempiente, condannarlo a risarcire il danno subito dall’altro, oppure a pagare una multa da 75 a 5.000 euro, da versare allo Stato.

  1. Art.337 quater codice civile.
  2. Tribunale di Milano ordinanza del 20 marzo 2014.
  3. Art.709 ter codice di procedura civile.