Famiglia

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Normalmente all’interno della famiglia le persone condividono tutto e si aiutano a vicenda, così che la casa familiare rappresenta nell’immaginario collettivo un luogo sicuro.

Purtroppo, la realtà è ben diversa e, spesso, all’interno della famiglia si verificano episodi di abusi tali da richiedere l’intervento di un’autorità esterna.

In questi casi si può ricorrere ai c.d. ordini di protezione contro gli abusi familiari, uno strumento introdotto nel nostro ordinamento proprio per far fronte a queste situazioni.

Con l’ordine di protezione il giudice civile, a richiesta dell’interessato, invita il coniuge o il convivente violento a interrompere immediatamente quel comportamento che limita la libertà o che danneggia la salute fisica o psichica dell’altro coniuge o del convivente e, allo stesso tempo, può disporre il suo allontanamento dalla famiglia per un determinato periodo.

Vediamo allora di cosa si tratta.

Ordini di protezione contro gli abusi familiari: cosa dice la legge?

Nel 2001, per rispondere alle esigenze di numerose famiglie in difficoltà di fronte al comportamento violento o prepotente di uno dei suoi componenti, la legge ha introdotto gli ordini di protezione [1].

Lo scopo degli ordini di protezione é quello di anticipare il più possibile la tutela della persona debole, allontanando dalla famiglia chi tiene un comportamento pregiudizievole, anche prima che questo comportamento assuma rilevanza penale.

In pratica si vuole evitare, nei limiti del possibile, che una condotta violenta, aggressiva o prepotente del familiare venga ripetuta nel tempo e, così, impedire che la situazione di abuso continui e si aggravi fino alle estreme conseguenze.

Ricordiamo che gli ordini di protezione contro gli abusi familiari possono essere emessi dal giudice anche in presenza di singoli episodi di violenza e, quindi, a maggior ragione se questi episodi si ripetono nel tempo, magari a breve distanza l’uno dall’altro.

Si pensi, ad esempio, al marito che insulta, aggredisce o, addirittura, percuote ripetutamente la moglie, anche alla presenza dei figli.

In questi casi, il giudice potrà ordinare l’allontanamento del coniuge violento dall’abitazione familiare per un periodo più o meno lungo di tempo.

Ordini di protezione contro gli abusi familiari: quando possono essere emessi?

Il giudice può emettere un ordine di protezione, disponendo, ad esempio, l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge violento, solo in presenza di abusi e/o aggressioni, fisiche o psichiche, particolarmente gravi, soprattutto se ripetute nel tempo.

Pensiamo ai casi in cui un coniuge venga insultato dall’altro, oppure privato di ogni sostegno economico o, ancora, ai casi in cui il marito pedini la moglie o la controlli ossessivamente, privandola di ogni spazio di libertà.

Pensiamo anche ai casi di violenze fisiche o di minacce nei confronti di uno dei familiari, anche di un figlio nei confronti dei genitori.

Abbiamo visto, allora, che gli ordini di protezione contro gli abusi familiari possono essere richiesti anche quando la condotta violenta venga tenuta da un soggetto diverso dall’altro coniuge o dal convivente, come dai figli nei confronti dei genitori oppure dai nonni nei confronti dei nipoti.

In pratica qualsiasi familiare subisca una violenza oppure un grave abuso da parte di un altro familiare può rivolgersi al giudice civile chiedendogli di ordinare la cessazione della condotta violenta o di allontanare il responsabile dalla casa familiare.

Ordini di protezione contro gli abusi familiari: cosa può fare il giudice?

Come già detto il giudice, se richiesto, può ordinare al familiare violento di interrompere immediatamente il comportamento pregiudizievole.

Il giudice può anche disporre l’allontanamento del responsabile dalla casa familiare [2].

Accanto a questi provvedimenti ve ne sono altri che possono essere decisi dal tribunale ove necessario per garantire una maggiore tutela al familiare più debole.

Ad esempio, può ordinare al coniuge violento di non avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dall’altro coniuge (all’azienda dove quest’ultimo lavora, alla scuola dove accompagna giornalmente i figli, all’abitazione dove risiede la famiglia d’origine e così via), purchè ciò non impedisca al responsabile di svolgere la propria attività lavorativa.

Il giudice può anche disporre l’intervento dei servizi sociali o di associazioni che hanno il compito di assistere ed accogliere soggetti, anche minori, vittime di violenza domestica.

Tale intervento non può, però, essere imposto, ma richiede il consenso delle persone interessate.

Il tribunale, infine, può ordinare al responsabile delle violenze il pagamento mensile di una somma di denaro in favore dei familiari conviventi, che a seguito del suo allontanamento, non dispongono più di mezzi adeguati per vivere.

L’obbligo di pagare questo importo può essere posto direttamente a carico dell’azienda dove lavora il responsabile, la quale ogni mese dovrà trattenere dallo stipendio di quest’ultimo la somma stabilita dal giudice e versarla in favore dei suoi familiari.

Ricordiamo, infine, che le misure appena indicate, se necessario, possono essere adottate anche cumulativamente.

Ordini di protezione contro gli abusi familiari: come si procede?

Iniziamo subito col dire che solo il familiare che subisce un abuso può rivolgersi al giudice per richiedere l’emissione di un ordine di protezione [3].

In altre parole, il tribunale non può fare nulla se non c’è la richiesta del soggetto interessato.

La domanda va presentata, anche senza l’assistenza di un avvocato, al tribunale del luogo in cui risiede il richiedente.

Il presidente del tribunale, una volta ricevuto il ricorso, lo assegna ad un giudice dell’ufficio, il quale sente le parti ed istruisce il processo nel modo che ritiene più opportuno.

Può anche disporre delle indagini da parte della guardia di finanza per accertare la situazione patrimoniale o il reddito delle persone coinvolte nel procedimento.

La causa termina con un decreto motivato subito esecutivo.

Se ci sono motivi di particolare urgenza, il giudice può adottare immediatamente l’ordine di protezione, fissando l’udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni e incaricando il richiedente di notificare il ricorso.

All’udienza il giudice decide se confermare il provvedimento assunto, oppure revocarlo.

Se il tribunale dispone l’ordine di protezione (ad esempio l’allontanamento dalla casa familiare del responsabile delle violenze) deve anche stabilire il termine di durata della misura che non può essere superiore ad un anno, salvo proroga in presenza di gravi motivi.

Il termine di un anno parte dal giorno in cui viene eseguito l’ordine di protezione.

Il decreto emesso dal giudice può essere reclamato davanti al tribunale, in composizione collegiale (cioè composto da 3 giudici), entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento.

Si noti che l’impugnazione del decreto non comporta la sospensione dell’ordine di protezione emesso.

Infine, ricordiamo che il tribunale decide sul reclamo con un decreto non più impugnabile.

  1. Art.342 bis codice civile.
  2. Art.342 ter codice civile.
  3. Art.736 bis codice di procedura civile.