Non accade spesso di sentir parlare di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Questo senza dubbio è un bene, poiché di ciò si tratta, normalmente, quando un nostro caro ci lascia.
Alla morte di una persona, infatti, si apre la sua successione ereditaria e se ci sono dei minori o degli incapaci fra gli eredi, oppure temiamo che il defunto abbia lasciato una situazione economica poco chiara, possiamo decidere di accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Cerchiamo di capire di cosa si tratta.
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L’accettazione dell’eredità.
Quando scompare una persona cara e ci lascia un bene in eredità, la prima cosa da fare è decidere se accettare o meno il lascito.
Per evitare brutte sorprese, vale la pena verificare subito se i beni della persona scomparsa sono sufficienti a coprire i suoi debiti.
Se è così, possiamo tranquillamente accettare il lascito, diventando proprietari dei beni del defunto.
Ma, allora, cosa dobbiamo fare per accettare l’eredità?
Ad esempio, se andiamo a vivere nell’appartamento lasciatoci da nostro padre, ne diventiamo proprietari, senza dover fare altro?
È proprio così.
Infatti, questo è uno dei modi per accettare (tacitamente) l’eredità.
Dobbiamo solo ricordarci di compilare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla morte di nostro padre.
Oltre all’accettazione tacita, che ha luogo quando una persona prende possesso dei beni ereditari o, comunque, compie un atto che solo un erede può fare (ad esempio paga i debiti del defunto oppure vende un suo bene), ci sono anche altri modi per accettare l’eredità.
L’accettazione espressa è la prima che ci viene in mente.
Per farla dobbiamo rivolgerci a un notaio oppure al cancelliere del tribunale del luogo in cui la persona è deceduta.
La legge stabilisce che l’eredità deve essere accettata entro 10 anni dal giorno in cui si è aperta la successione e cioè dal giorno in cui è morto il nostro caro [1].
Si tratta, inoltre, di una decisione che non può essere sottoposta a condizioni.
Ad esempio, non possiamo dire che accettiamo solo se accetta anche nostro fratello.
Non possiamo neppure trasferire il diritto di accettare l’eredità ad altri se non in occasione della nostra morte.
Una volta accettata l’eredità, infine, non possiamo più tornare indietro.
Si dice, infatti, che l’accettazione dell’eredità non è revocabile.
Accanto all’accettazione tacita e a quella espressa, c’è l’accettazione c.d. presunta o ex lege, che si verifica quando siamo già nel possesso dei beni ereditari e non provvediamo a fare l’inventario dei beni stessi entro 3 mesi dalla morte del nostro caro.
La stessa cosa succede quando, trascorsi 40 giorni dal completamento dell’inventario, non dichiariamo di accettare con beneficio di inventario [2].
Infine, c’è un ultimo modo e cioè l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Cos’è l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?
In tutti i casi di accettazione espressa, tacita o presunta, il patrimonio della persona deceduta diventa un tutt’uno con quello dell’erede.
Di conseguenza l’erede stesso deve pagare i debiti del defunto, facendo anche ricorso, se necessario, ai propri beni personali.
Per evitare questo rischio, quando l’erede non sa se nel patrimonio ereditario ci sono debiti e quanti siano, può decidere di accettare con beneficio di inventario.
In questo modo tiene separato il patrimonio del defunto dal suo.
Il risultato è che l’erede non sarà obbligato a pagare i debiti della persona scomparsa con il proprio patrimonio, ma solo con quello ereditario.
Ad esempio, se nel patrimonio sono contenuti beni del valore di 100.000 euro e i debiti del defunto ammontano a 200.000 euro, l’erede ne risponderà solo nei limiti di quanto ricevuto (100.000 euro), senza rimetterci nulla di tasca propria.
Come si fa l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario può essere solo espressa.
Per farla dobbiamo rivolgerci ad un notaio oppure al cancelliere del tribunale del luogo in cui risiedeva il defunto.
Non c’è nessuna differenza, è solo una questione di costi.
Questo tipo di accettazione produce i suoi effetti solo se è preceduta, oppure seguita, dall’inventario.
L’inventario non è altro che l’elenco completo dei beni che compongono il patrimonio ereditario e serve per stabilirne la consistenza, individuando le attività e le passività.
Lo scopo è quello di tutelare sia l’erede che ha accettato con beneficio di inventario, sia i creditori che così vengono a sapere quali beni fanno parte dell’eredità e quali sono, invece, i beni personali dell’accettante.
Anche l’inventario può essere fatto dal notaio o da un cancelliere.
Ancora una volta, è una questione di costi, molto più elevati se ci rivolgiamo ad un notaio piuttosto che a un cancelliere.
Per la nomina del cancelliere incaricato di fare l’inventario occorre presentare un’istanza al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Come abbiamo già detto, l’inventario può essere fatto dopo l’accettazione dell’eredità oppure anteriormente.
Nel primo caso, se siamo già nel possesso dei beni ereditari, va fatto entro 3 mesi dalla morte del nostro caro.
Se, invece, non siamo nel possesso dei beni, va fatto entro 3 mesi dall’accettazione.
Nel secondo caso, l’accettazione deve intervenire entro 40 giorni dal completamento dell’inventario.
Ricordiamo, infine, che il mancato rispetto di questi termini, comporta la perdita dei vantaggi propri dell’accettazione con beneficio di inventario.
L’erede, di conseguenza, risponderà dei debiti del defunto con tutti i suoi beni (anche con quelli personali) e non solo con quelli ricevuti in eredità.
La trascrizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Per consentire a tutti di averne notizia, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario deve essere annotata, a cura del cancelliere, in un apposito registro c.d. delle successioni conservato presso il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Se abbiamo accettato l’eredità davanti al notaio, sarà quest’ultimo a trasmettere l’atto al tribunale competente.
Entro un mese dall’annotazione nel registro delle successioni, il cancelliere deve provvedere anche a richiedere la trascrizione nei registri immobiliari.
Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte di un minore.
Mentre un maggiorenne può sempre decidere se accettare l’eredità con beneficio di inventario oppure senza, a seconda della convenienza, il minore non ha scelta.
Infatti, i minori, come gli interdetti e gli inabilitati, devono obbligatoriamente accettarla con beneficio di inventario.
É ovvio che costoro non possono farlo personalmente, ma solo attraverso il loro rappresentante legale, essendo privi della capacità di compiere un qualsiasi atto giuridico.
Toccherà, così, ai genitori nel caso dei minori, al tutore nel caso degli interdetti e al curatore nel caso degli inabilitati, rivolgersi ad un notaio oppure al cancelliere per accettare l’eredità in nome e per conto dell’incapace.
C’è, però, un’altra differenza tra questi soggetti e le persone che hanno già compiuto 18 anni di età e che non si trovano in una situazione di ridotta capacità fisica o psichica.
Questi ultimi, infatti, non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per accettare l’eredità e sono liberi di valutare se farlo, se rinunciare o accettare con beneficio di inventario.
I minori, gli interdetti e gli inabilitati, invece, devono necessariamente essere autorizzati dal giudice tutelare del luogo in cui risiedono.
Sarà, dunque, il giudice a valutare se al minore conviene o meno accettare l’eredità, a seconda della consistenza del patrimonio del defunto e dei debiti che gravano sullo stesso [3].
In questi casi, pur non essendo obbligatorio, conviene sempre farsi seguire da un avvocato, per evitare di commettere errori.
Infine, anche se il legale rappresentante del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato si dimentica di chiederlo, l’accettazione dell’eredità si intende comunque con beneficio di inventario.
Se, invece, il genitore non fa l’inventario, può comunque provvedervi il minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, diversamente perderà i benefici di legge.
Ricordiamo che il minore che accetta l’eredità attraverso i suoi genitori, non può più rinunciarvi anche quando diventa maggiorenne.
Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e amministrazione di sostegno.
Se l’eredità viene lasciata ad un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, può non essere necessario accettarla con beneficio di inventario.
Occorre, però, l’autorizzazione del giudice tutelare.
Sarà, allora, il giudice a valutare di volta in volta se sia o meno necessario fare l’inventario, tenuto conto della consistenza del patrimonio ereditario e dei debiti che gravano sullo stesso.
- Art.480 codice civile.
- Art.485 codice civile.
- Art.320 codice civile.






