Norme e Diritto

Incidenti nei parchi di divertimento

Il caldo non ci dà tregua.

Per combatterlo organizziamo gite fuori porta, al mare o in montagna e, perché no, in uno dei parchi di divertimento acquatici che piacciono tanto ai nostri ragazzi.

Cascate d’acqua fresca, scivoli e piscine e tutto quanto è necessario per trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Non sempre, però, le cose vanno per il meglio.

A volte succede che qualcuno si fa male, magari scivolando sul bordo della piscina o cadendo da un trampolino.

In questi casi è naturale richiedere al proprietario del parco il risarcimento dei danni subiti.

In fin dei conti abbiamo pagato il biglietto e crediamo sia un nostro diritto essere risarciti.

Ma è proprio così?

Insomma, cosa accade se rimaniamo vittime di incidenti nei parchi di divertimento?

Incidenti nei parchi di divertimento: cosa dice la legge?

Se ci facciamo male in un parco di divertimento e vogliamo essere risarciti, la prima cosa da fare è rivolgerci al proprietario del parco, sostenendo che quest’ultimo svolge un’attività pericolosa [1].

Tutti coloro che esercitano questo tipo di attività, infatti, sono tenuti a risarcire i danni che causano.

Possono cavarsela, solo se riescono a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Questa, però, non sempre è una buona idea.

Infatti, la gestione di un parco di divertimento, di solito, non viene considerata un’attività pericolosa, sia perché non compare nell’apposito elenco, sia perché le attrezzature utilizzate normalmente non comportano particolari rischi [2].

Si pensi, ad esempio, alle barchette o ai canotti con cui attraversiamo piccoli corsi d’acqua, sentendoci degli avventurosi esploratori che scendono sulle rapide di un fiume in piena o agli scivoli delle piscine.

Questi beni non possono certo essere considerati pericolosi.

Possiamo, allora, sostenere che il proprietario non ha vigilato sulle attrezzature presenti nel parco [3].

In questo caso, però, dobbiamo dimostrare che il danno subito è stato causato proprio da queste attrezzature.

Dobbiamo anche provare che il danno è derivato da un uso normale delle attrezzature stesse.

In altre parole, è l’attrezzatura in sé che deve risultare pericolosa.

Anche se riusciamo a dare tutte queste prove, non è ancora finita.

Il proprietario del parco di divertimento, infatti, potrebbe evitare di risarcirci dimostrando che l’incidente è stato causato da un fatto imprevedibile, inaspettato oppure del tutto occasionale.

Incidenti nei parchi di divertimento: cosa dicono i giudici?

Quando accadono incidenti nei parchi di divertimento viene naturale pensare che la vittima debba essere risarcita.

Poi, nel caso in cui un tribunale dovesse negarci il risarcimento, come al solito ci lamentiamo della nostra giustizia che, oltre ad essere lenta, non ne azzecca una.

Eppure, non si tratta di una materia facile.

Così, non sempre i giudici sono dell’idea che chi rimane vittima di un incidente in un parco di divertimento debba essere risarcito.

In un caso, la Corte di cassazione, dovendo decidere se un uomo che era scivolato sul bordo di una piscina doveva o meno essere risarcito, gli negava il risarcimento [4].

Secondo i giudici la caduta, causata dal pavimento scivoloso, era da ricondursi alla colpa della vittima che non aveva prestato la necessaria attenzione.

In altre parole, tanto più il pericolo può essere previsto, tanto meno la vittima potrà sperare di ottenere un risarcimento.

Così, si tiene conto più della condotta del danneggiato che di quella del proprietario del parco, negando il risarcimento tutte le volte in cui la vittima non ha usato l’attrezzatura presente nel parco con la dovuta attenzione.

Del resto, anche chi non frequenta abitualmente parchi acquatici o piscine, sa che sul pavimento bagnato è facile scivolare.

Allora, non è per nulla strano richiedere una particolare attenzione a chi si trova a camminare, correre o saltare nei pressi di una piscina.

Incidenti nei parchi di divertimento: i minori e la responsabilità dei genitori.

Le vittime degli incidenti nei parchi di divertimento spesso sono dei bambini.

In questo caso entra in gioco la responsabilità dei genitori che per legge hanno l’obbligo di vigilare sui minori che accompagnano al parco.

In nessun caso, infatti, anche se hanno pagato il biglietto, possono distrarsi e abbandonare i figli a loro stessi.

I genitori devono sempre stare attenti, controllare i minori mentre salgono sui giochi, valutando di volta in volta se possono usarli in modo sicuro, senza correre il rischio di farsi male.

Al riguardo la cassazione ha affermato che la caduta di un bambino da una giostra è un fatto perfettamente prevedibile che gli adulti, genitori o accompagnatori che siano, possono e devono evitare.

Basta infatti sorvegliare con cura il minore per impedire che si faccia male [5].

In altre parole, l’incidente non è causato dalla giostra, ma dalla disattenzione del bambino nell’utilizzarla e dalla scarsa attenzione del genitore che non ha sorvegliato il minore.

Incidenti nei parchi di divertimento: la responsabilità del proprietario.

Iniziamo col dire che il proprietario di un parco di divertimento è responsabile della sicurezza delle attrezzature che utilizza.

Per questa ragione, deve eseguire periodicamente la manutenzione delle giostre e fermarle se non funzionano bene.

Non solo.

Il proprietario deve anche mettere dei cartelli ben visibili con i quali informa il pubblico di come vanno usate le singole attrazioni per non correre rischi.

Per ragioni di sicurezza può anche limitare l’accesso a determinate categorie di persone, ad esempio ai bambini alti meno di un metro.

Così, il proprietario che fa tutti i controlli necessari e gli avvisi richiesti non può essere ritenuto responsabile degli incidenti che si verificano nel parco.

Non è neppure obbligato a sorvegliare i bambini mentre utilizzano i giochi.

Insomma, il proprietario del parco è responsabile solo degli incidenti che si verificano a causa della scarsa manutenzione delle giostre o per un difetto di costruzione.

Facciamo un esempio per capire meglio.

Se un bambino salta giù da uno scivolo e si rompe una gamba, il proprietario del parco non ne è responsabile e non deve risarcirgli il danno.

Se, invece, il minore si fa male perché cede un gradino della scaletta di accesso allo scivolo, il proprietario ne è responsabile e, di conseguenza, dovrà risarcirgli il danno.

Incidenti nei parchi di divertimento: il risarcimento dei danni.

Il proprietario del parco deve risarcire i danni subiti dai clienti tutte le volte in cui l’incidente si è verificato perché non è stato attento e non ha eseguito tutti gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle attrezzature.

In questi casi il danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni fisici subiti (c.d. invalidità permanente e temporanea) e di quelli patrimoniali (spese di cura e di riabilitazione).

È una buona abitudine fare sempre diverse foto del luogo dove si è verificato l’incidente e raccogliere il nome, cognome e l’indirizzo delle persone presenti ai fatti, così da poterle contattare in futuro se dovesse servire la loro testimonianza.

  1. Art.2050 codice civile.
  2. Cass. civ. n.10300 del 7 maggio 2007.
  3. Art.2051 codice civile.
  4. Cass. civ. n.9009 del 6 maggio 2015.
  5. Cass. civ. n.18167 del 25 luglio 2014.