Sono molti i casi in cui il tribunale pone a carico di uno dei coniugi divorziati un assegno mensile di mantenimento.
L’assegno è normalmente previsto a favore del coniuge economicamente più debole che non ha mezzi adeguati per provvedere al proprio sostentamento.
Cerchiamo ora di capire cosa succede se il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento avvia una nuova convivenza e se possono coesistere convivenza e assegno di mantenimento?
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Perché l’assegno di mantenimento?
Diverse sono le ragioni che hanno portato alla previsione di un assegno di mantenimento.
Fra queste l’esigenza di aiutare la parte più debole della coppia (funzione assistenziale dell’assegno) oppure il coniuge che per il bene della famiglia ha rinunziato al proprio lavoro (funzione compensativa dell’assegno).
Quando l’assegno di mantenimento non è dovuto?
In alcuni casi l’assegno di mantenimento non è dovuto.
Innanzitutto in caso di morte del coniuge che riceve l’assegno oppure del coniuge obbligato a pagarlo (l’assegno di mantenimento non si trasmette agli eredi) o, ancora, nel caso del coniuge che si risposa.
Vediamo ora in quali altri casi l’assegno di mantenimento non è dovuto:
- se l’ex coniuge avvia una stabile convivenza (c.d. convivenza more uxorio);
- se l’ex coniuge trova un lavoro che gli consente di provvedere al proprio mantenimento;
- se il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento perde senza colpa il lavoro.
In una recente pronuncia [1], la Corte di cassazione ha stabilito che il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento non viene meno automaticamente nel caso in cui il coniuge beneficiario abbia iniziato una stabile convivenza.
Cerchiamo di capire meglio.
Cosa si intende per stabile convivenza?
Si parla di stabile convivenza quando una persona si unisce affettivamente con un’altra, costituendo così una famiglia di fatto nella quale i componenti sono tenuti a sostenersi l’uno con l’altro.
In questi casi la scelta di creare una nuova famiglia produce effetto anche sui rapporti con l’ex coniuge e, il più delle volte, fa venir meno ogni residuo obbligo di assistenza nascente dal precedente matrimonio.
Convivenza e assegno di mantenimento.
Se si inizia una stabile convivenza il soggetto che percepisce l’assegno di mantenimento, normalmente lo perde.
Ciò perché la creazione di una nuova famiglia di fatto, fa sorgere nuovi rapporti di solidarietà e fa venir meno in modo definitivo quelli che si erano creati con il precedente matrimonio.
E così l’ex coniuge viene liberato una volta per tutte dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento.
La Corte di cassazione nella decisione sopra indicata nega però che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento venga meno automaticamente non appena si inizia una nuova convivenza e si crea una famiglia di fatto.
In alcuni casi, infatti, l’ex coniuge continuerà ad essere obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento, eventualmente in misura ridotta in considerazione delle nuove condizioni di vita del beneficiario.
Vediamo ora quando l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, pur in presenza di una stabile convivenza, non viene meno.
Ad esempio il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, che, durante la vita matrimoniale, abbia rinunciato al proprio lavoro per il bene della famiglia, non perderà il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento per il solo fatto di aver iniziato una nuova relazione affettiva.
La funzione dell’assegno di mantenimento, volto a ripagare le rinunce fatte durante il matrimonio da uno dei coniugi, non deve, infatti, essere azzerata solo perché quest’ultimo ha compiuto nuove scelte di vita.
Tra l’altro la cancellazione dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge inizi una nuova convivenza, non è prevista da alcuna norma di legge.
Infatti solo nel caso in cui l’ex coniuge si risposi viene meno, secondo la legge [2], l’obbligo di versare il mantenimento.
E così la cassazione conclude che mentre cessa il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento quando esso abbia lo scopo di aiutare economicamente la parte più debole della coppia (funzione assistenziale), non viene meno, invece, quando svolge la funzione di ricompensare il coniuge che per il bene della famiglia ha rinunziato al proprio lavoro.
Prova della stabile convivenza.
La Corte di cassazione afferma, infine, che è indispensabile accertare in giudizio quando è iniziata la convivenza per determinare il momento in cui cessa l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento.
A tal fine il giudice dovrà verificare, ad esempio, la presenza di eventuali figli in comune, anche mediante certificazioni anagrafiche, se è stato aperto un conto corrente cointestato, se è stato sottoscritto un contratto di locazione e così via.
La prova di una stabile convivenza dovrà essere data in giudizio dal coniuge che vuole ottenere la cancellazione dell’assegno di mantenimento o quanto meno la sua riduzione.
L’altro coniuge cercherà Invece di dimostrare che non vi è alcuna stabile convivenza e che ha conservato diritto a ricevere l’assegno.
Dovrà allora provare che la sua situazione di disagio economico è dipesa dalle scelte fatte nel corso della vita matrimoniale, che gli hanno impedito di affermarsi nel campo lavorativo.
Dovrà anche dimostrare il contributo fornito al raggiungimento del benessere economico della famiglia.
- Cass. S.U. n.32198 del 5 novembre 2021.
- Art.5 legge n.898 del 1º dicembre 1970.






