Circolazione Stradale

Investire un pedone: chi ne risponde?

Si pensi ad un incidente stradale tra una autovettura ed un pedone, ad avere la peggio solitamente è il pedone.

Ma questo vuol dire che investire un pedone comporta sempre la responsabilità del dell’automobilista?

Accade poi spesso che il pedone investito non abbia rispettato le comuni regole di diligenza, ad esempio abbia attraversato fuori dalle strisce, abbia tenuto un comportamento imprudente, nonostante il traffico intenso.

In questi casi chi dovrà essere ritenuto responsabile dell’incidente?

Investire un pedone: cosa dice il codice civile.

Il codice civile stabilisce che i conducenti dei veicoli sono obbligati a risarcire i danni causati a persone e cose dalla circolazione del veicolo stesso, se non provano di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [1].

Quindi l’automobilista non risponderà dei danni subiti dal pedone a seguito dell’investimento solo se dimostra di aver tenuto un comportamento prudente, rispettando tutte le regole del codice della strada.

Ciò vuol dire che, se si investe un pedone, non sarà sufficiente dimostrare che il pedone, ad esempio, ha attraversato la strada senza fare attenzione ai veicoli, ma occorrerà anche provare di aver guidato con prudenza, di aver ridotto la velocità, magari al di sotto del limite, in base alle condizioni del traffico, e di aver eseguito tutte le manovre possibili per evitare l’urto.

Investire un pedone: cosa dice il codice della strada.

Il codice della strada disciplina il comportamento dei pedoni in transito sulla pubblica via [2].

La legge stabilisce che i pedoni circolino sulle aree loro destinate (marciapiedi, banchine, viali e così via) e, in loro assenza, sul margine della carreggiata, avendo cura di non creare intralcio alla circolazione.

I pedoni, inoltre, devono attraversare la strada sulle strisce pedonali salvo che l’attraversamento pedonale si trovi ad una distanza superiore ai 100 metri, oppure servendosi dei sottopassi o, in loro assenza, potranno farlo solo se non creano situazioni di pericolo.

Quindi il pedone che non attraversa la strada sulle strisce pedonali dovrà procedere con la massima cautela, controllando che non arrivi alcuna vettura alla quale dovrà dare precedenza.

Le regole imposte ai pedoni sono completate dal divieto di attraversare la strada in diagonale e di attraversare le piazze senza servirsi delle strisce pedonali.

L’inosservanza di queste regole è sanzionata con una multa da 26 euro a 102 euro.

Investire un pedone: una recente sentenza del tribunale di Napoli.

In una recente sentenza [3] il tribunale di Napoli ha spiegato che, quando si investe un pedone, per escludere la responsabilità dell’automobilista, non è sufficiente dimostrare che il pedone stesso stava attraversando la strada fuori dalle strisce o che non dava la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano.

Occorre anche provare che la condotta del pedone non poteva essere prevista e che non vi era nessuna manovra che l’automobilista poteva compiere per evitare di investirlo.

Il tribunale di Napoli, inoltre, ha precisato che, in assenza di prove, l’automobilista e il pedone non potranno mai essere considerati responsabili dell’incidente in egual misura.

Infatti, poiché guidare un veicolo è considerata un’attività pericolosa, il conducente sarà responsabile dei danni causati nello svolgimento di tale attività ogni qualvolta non riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e che il pedone aveva tenuto una condotta imprevedibile ed imprudente.

E così, se investe un pedone, l’automobilista sarà ritenuto responsabile anche se il soggetto investito ha attraversato la strada improvvisamente, quando tale comportamento era in qualche modo prevedibile (si pensi al caso di un fanciullo investito nei pressi di una scuola).

Si noti, però, che, sebbene l’automobilista resti responsabile anche di fronte ad una condotta imprudente del pedone, il comportamento di quest’ultimo potrà essere preso in considerazione al fine di una diversa distribuzione delle responsabilità tra le parti coinvolte nel sinistro.

Sarà quindi importante che la difesa dell’automobilista si adoperi per provare che il pedone ha contribuito con colpa a causare l’incidente.

Investire un pedone: concorso di responsabilità.

Si è già detto che è compito del giudice valutare i fatti sulla base delle prove fornite in giudizio dalle parti.

Il giudice stabilirà, allora, le rispettive responsabilità, alla luce del comportamento di ciascuno dei soggetti coinvolti nell’incidente, senza dimenticare che l’accertamento della colpa del conducente della vettura non esclude la responsabilità del pedone investito e viceversa.

Investire un pedone: conseguenze.

In tutti i casi in cui il conducente è ritenuto responsabile del sinistro, anche in concorso con il pedone, sarà tenuto a risarcire il danno causato.

La copertura assicurativa obbligatoria servirà ad evitare all’automobilista di dover mettere mano al portafoglio.

A volte, però, l’automobilista può anche essere chiamato a rispondere in sede penale della sua condotta.

Il reato che verrà contestato all’investitore sarà diverso a seconda del danno fisico subito dal pedone.

Ad esempio, si potrà parlare di lesioni lievi, gravi o gravissime [4], ma anche di omicidio [5], a seconda che la malattia riportata dal soggetto investito abbia una durata inferiore o superiore ai 20 giorni, oppure abbia causato danni permanenti di una certa importanza o addirittura la morte.

Infine, se l’automobilista si allontana dopo l’incidente, nel caso in cui venga identificato, potrà essere chiamato a rispondere del reato di omissione di soccorso [6] e del reato di fuga [7].

Investire un pedone: conclusioni.

Se un automobilista investe un pedone sarà tenuto a risarcirgli il danno, salvo che riesca a dimostrare che il fatto è avvenuto esclusivamente a causa della condotta negligente e/o imprudente di quest’ultimo.

Infatti, il giudice, a differenza di quanto accade nel caso di scontro tra veicoli, non è autorizzato a ritenere che pedone e veicolo abbiano contribuito in egual misura al verificarsi dell’incidente.

Sarà allora opportuno che le parti coinvolte nel sinistro si rivolgano ad un legale per ottenere assistenza sin dal momento della trasmissione delle prime informazioni alla compagnia di assicurazione, così da evitare di tralasciare qualche elemento utile ai fini della ricostruzione dei fatti.

Si noti, da ultimo, che i danni fisici che il pedone investito dovesse riportare a seguito dell’incidente, potranno dare avvio, oltre all’azione di risarcimento dei danni nei confronti dell’investitore e della compagnia di assicurazione che garantisce il veicolo, anche ad una azione penale per lesioni colpose, oppure, nei casi più gravi, per omicidio colposo.

  1. Art.2054 codice civile.
  2. Art.190 codice della strada.
  3. Tribunale Napoli n.137 del 10 gennaio 2022.
  4. Art.582 codice penale.
  5. Art.589 codice penale.
  6. Art.593 codice penale.
  7. Art.189 codice della strada.