In un momento di crisi economica, caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione, il raggiungimento dell’età pensionabile viene spesso visto come un momento atteso per garantire alla famiglia una certa stabilità.
I genitori che godono del trattamento, infatti, aiutano figli e nipoti, sostenendoli, nei limiti delle loro possibilità, ad affrontare le spese quotidiane.
Così assume grande importanza anche la pensione di reversibilità, ossia il trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato in favore dei propri familiari.
La reversibile è in grado di assicurare una continuità di entrate a quei nuclei familiari che, diversamente, si troverebbero in grandi difficoltà se non, addirittura, privi di mezzi.
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Pensione di reversibilità: chi ha diritto di riceverla?
Hanno diritto di ricevere la pensione di reversibilità il coniuge, anche se divorziato, a condizione che percepisca un assegno di mantenimento periodico e cioè mese per mese e che non si sia risposato e, dal 2016, anche chi è unito civilmente con il pensionato.
Il coniuge superstite separato, ma non ancora divorziato, ha diritto alla pensione di reversibilità anche se non titolare di assegno di mantenimento [1].
Non ha diritto, invece, di ricevere la reversibile il coniuge che, in sede di divorzio, abbia ricevuto il mantenimento in una unica soluzione.
Possono ricevere la pensione anche i figli minorenni, i maggiorenni fino a 26 anni, se studenti universitari, o fino a 21 anni se frequentano scuole o corsi di formazione professionale e quelli inabili al lavoro senza limiti di età.
Si noti che i figli studenti possono percepire la reversibile anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale traggono un piccolo reddito, pari o minore al trattamento minimo di pensione maggiorato del 30% (680,98 euro).
In assenza del coniuge e dei figli, possono ricevere la pensione di reversibilità anche i genitori con più di 65 anni, se a carico del pensionato, o i fratelli e le sorelle, non sposati, se inabili al lavoro o, comunque, a carico del pensionato.
Pensione di reversibilità: quanto spetta?
La pensione di reversibilità è, in genere, inferiore, o, al più pari, alla pensione che spettava al defunto e viene calcolata in misura percentuale sulla pensione percepita da quest’ultimo.
Ad esempio, la pensione di reversibilità al coniuge spetta nella misura del 60% di quella che riceveva il defunto se non ci sono figli a carico, altrimenti in misura dell’80% con un figlio e del 100% con due o più figli.
Se hanno diritto alla pensione solo i figli, oppure i genitori, i fratelli e le sorelle, le quote di reversibile sono le seguenti:
- un figlio 70%,
- due figli 80%,
- tre o più figli 100%,
- un genitore 15%,
- due genitori 30%,
- un fratello o sorella 15%,
- due fratelli o sorelle 30%.
Attenzione, però, se il reddito annuo di chi ha diritto a ricevere la reversibile è superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (20.489,82 euro per il 2022) ma è inferiore a quattro volte tale trattamento (27.319,76 euro) si applicherà una riduzione del 25% dell’importo spettante.
Per redditi fino a 5 volte il minimo (34.149,70 euro) la riduzione, invece, sale al 40% mentre per i redditi superiori a 5 volte il minimo il taglio arriva al 50%.
Si noti che, se il pensionato, dopo il divorzio, si era risposato, la pensione di reversibilità andrà suddivisa fra l’ex coniuge, se titolare dell’assegno di mantenimento, e il coniuge superstite (e cioè chi era sposato col pensionato al momento della sua morte) [2].
La quota della reversibile spettante al coniuge superstite e quella spettante al coniuge divorziato verranno stabilite dal Tribunale con sentenza.
Allo stesso modo, se in questa situazione si trovano più persone (ad esempio più ex mogli), sarà sempre il tribunale a suddividere fra tutte la pensione.
Pensione di reversibilità: come fare domanda.
La domanda per ottenere la pensione di reversibilità va presentata in via telematica, collegandosi al sito web dell’Inps (www.inps.it) nella sezione prestazione e servizi, oppure rivolgendosi al contact center integrato, utilizzando il numero 803164, gratuito da rete fissa, o, ancora, contattando da rete mobile il numero 06164164, a pagamento.
Resta comunque possibile ricorrere all’aiuto dei patronati o di consulenti del lavoro, i quali si occuperanno del deposito, sempre in via telematica, per conto dell’interessato.
Si noti che la domanda può essere presentata in qualsiasi momento, facendo attenzione a provvedervi entro 10 anni dalla morte del pensionato poiché, trascorso tale periodo, le mensilità di pensione non riscosse cadono in prescrizione e vengono perdute [3].
Pensione di reversibilità al coniuge divorziato.
Al momento della morte dell’ex coniuge, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità, sempre che sia titolare di assegno di mantenimento e non sia passato a nuove nozze.
Se il pensionato divorziato si era risposato, e alla sua morte vi è, quindi, anche un coniuge superstite, entrambi i coniugi avranno diritto alla pensione di reversibilità.
In questi casi la suddivisione della pensione fra l’ex-coniuge divorziato ed il coniuge superstite viene effettuata con sentenza dal Tribunale.
In altre parole, la quota di pensione di reversibilità spettante all’ex coniuge del defunto e quella spettante al coniuge superstite non è stabilita dalla legge, ma viene determinata di volta in volta dal giudice.
Vediamo ora di capire quali sono i criteri utilizzati per stabilire tali quote.
Il dato essenziale che viene preso in considerazione è quello della durata dei matrimoni, nel senso che a una maggiore durata del matrimonio corrisponde l’attribuzione di una percentuale maggiore della pensione di reversibilità.
Va tuttavia ricordato che ci sono anche altri criteri che il giudice deve valutare per stabilire le quote di reversibile.
Tali criteri sono la durata di una eventuale convivenza prematrimoniale, la situazione economica dalle parti e l’ammontare dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge.
Pensione di reversibilità al coniuge divorziato: un recente intervento della cassazione.
Alcuni mesi fa la Corte di cassazione è stata chiamata a risolvere il conflitto fra l’ex coniuge del defunto e la sua vedova in ordine alla determinazione delle quote di pensione di reversibilità loro spettanti [4].
La Corte in quella occasione ha confermato che il criterio principale per dividere la reversibile rimane quello della durata dei rispettivi matrimoni.
Aggiunge, poi, che anche un eventuale periodo di convivenza prematrimoniale deve essere preso in considerazione, potendo risultare determinante nel caso in cui, sommato alla durata del matrimonio, differenzi notevolmente la posizione del coniuge superstite rispetto a quella dell’’ex coniuge o viceversa.
Non vanno ovviamente ignorati anche altri criteri e, in particolare, l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e la situazione economica delle parti.
Per comprendere meglio le affermazioni della cassazione, esaminiamo il caso risolto dalla stessa.
Alla morte di un pensionato il coniuge superstite e l’ex coniuge titolare di assegno di mantenimento avanzavano entrambe pretese sulla pensione di reversibilità e finivano innanzi il tribunale chiedendo la determinazione delle rispettive quote.
L’ex coniuge del pensionato defunto, in particolare, chiedeva che venisse preso in considerazione non solo il periodo di convivenza matrimoniale, ma anche quello in cui i coniugi erano stati separati fino alla sentenza di divorzio.
Il coniuge superstite del pensionato defunto, invece, chiedeva di tenere conto non solo della durata del matrimonio, ma anche del lungo periodo di convivenza prematrimoniale.
La somma del periodo di convivenza e della durata del matrimonio facevano pendere la bilancia a favore del coniuge superstite, il quale aveva convissuto per ben 24 anni con il defunto a fronte di una durata di poco più di 9 anni del precedente matrimonio.
Per questi motivi il giudice di appello aveva ridotto la quota di reversibile riconosciuta dal tribunale all’ex coniuge dal 40% al 25%, con un considerevole aumento a favore del coniuge superstite (75%).
Il giudice aveva anche considerato la riduzione dell’assegno di mantenimento stabilita in sede di modifica delle condizioni di divorzio.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione dei giudici di appello.
Pensione di reversibilità al coniuge divorziato: considerazioni conclusive.
La pensione di reversibilità viene corrisposta all’ex coniuge titolare di assegno di mantenimento stabilito con sentenza emessa prima della morte del pensionato.
L’ex coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità qualora passi a nuove nozze.
Nel caso in cui alla morte del pensionato sia ancora in vita l’ex coniuge divorziato ed il coniuge sposato in seconde nozze, entrambi hanno diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità.
Sarà il tribunale a stabilire le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni e di eventuali convivenze prematrimoniali.
- Circolare Inps n.19 del 1° febbraio 2022.
- Art.9 legge n.898 del 1° dicembre 1970.
- Art.2946 codice civile.
- Cass. civ. n.41960 del 30 dicembre 2021.






