Circolazione Stradale

Scappare dopo un incidente: quali conseguenze?

Nel primo semestre 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è assistito ad un incremento degli incidenti stradali di circa il 30%.

Strade in pessimo stato di manutenzione, autovetture troppo vecchie, traffico sregolato, aumentano i rischi ai quali gli automobilisti sono sottoposti giorno dopo giorno.

La legge non aiuta i conducenti, intervenendo, spesso, solo per aggravare le sanzioni ed imporre nuovi obblighi di comportamento.

Fra questi ve ne è uno che, forse, la maggior parte degli automobilisti non conosce.

Il conducente che provoca un incidente stradale deve fermarsi per verificare le condizioni delle altre persone coinvolte e ciò anche nel caso in cui ritiene che il sinistro sia di lieve entità.

Insomma, l’automobilista non può mai scappare dopo un incidente, anche se di poco conto.

In una recente pronuncia [1], la Corte di cassazione ha confermato la condanna di un automobilista il quale, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, si era immediatamente allontanato dal luogo dell’incidente, senza prima accertarsi delle condizioni degli altri soggetti presenti.

Scappare dopo un incidente: cosa dice la legge?

La legge punisce il c.d. reato di fuga, ossia il comportamento dell’automobilista che, dopo aver provocato un incidente, non si ferma a prestare assistenza a coloro che sono rimasti coinvolti e ciò anche quando l’urto sia stato lieve e nessuno sembra aver subito danni fisici [2].

La pena prevista per il reato di fuga va da sei mesi a tre anni di carcere.

Oltre alla pena detentiva appena indicata, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni.

Si può essere accusati di questo reato anche se nessuna delle persone coinvolte nell’incidente abbia riportato danni fisici, essendo sufficiente che l’automobilista si sia prefigurato tale possibilità.

Il reato di fuga, infatti, mira principalmente ad assicurare l’identificazione dei soggetti coinvolti in un sinistro stradale e la ricostruzione della sua dinamica così da rendere possibili l’avvio delle indagini.

Accanto al reato di fuga, la legge punisce anche l’automobilista che, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, non presti assistenza alle persone ferite (c.d. reato di omissione di assistenza) [3].

La pena per il reato di omissione di assistenza va da uno a tre anni di carcere.

Anche in questo caso è prevista la sospensione della patente di guida da un anno e sei mesi sino a cinque anni.

Riassumendo, scappare dopo un incidente, che l’automobilista ha provocato, espone quest’ultimo al rischio di una condanna penale.

Allora l’automobilista sarà punito per il reato di fuga, quando nessuna delle persone coinvolte abbia subito un danno fisico, purché dalle modalità del sinistro risulti anche solo possibile che tali danni si siano verificati.

Sarà, invece, punito per il reato di omissione di assistenza se il danno si sia effettivamente verificato (lesioni o morte di uno o più soggetti coinvolti).

Infatti, quest’ultimo reato, a differenza del reato di fuga, mira a garantire che le persone ferite in un incidente stradale non rimangano prive di assistenza (4).

È inutile dire che l’unico modo per accertarsi che i soggetti coinvolti in un sinistro stradale non abbiano subito danni è quello di constatarlo personalmente, fermandosi e verificando con attenzione le condizioni di tutte le persone coinvolte, per poi allontanarsi dal luogo dell’incidente solo dopo aver scambiato i propri dati con quelli degli altri soggetti presenti.

In altre parole, quando si resta coinvolti in un incidente stradale, anche se si tratta di un urto lieve dal quale non sono derivati particolari danni, per evitare di subire un procedimento penale occorre fermarsi per verificare le condizioni delle altre persone coinvolte.

Si noti che tale verifica deve essere effettuata direttamente dal conducente e non può essere delegata ad altri.

E ancora, la verifica deve essere attenta ed effettiva.

Non sarà, infatti, sufficiente per evitare il reato effettuare una rapida sosta senza comunicare alle altre persone coinvolte i propri dati (nome, cognome, residenza, compagnia di assicurazione, recapito telefonico), oppure allontanarsi prima che arrivino sul posto le forze dell’ordine [5].

Scappare dopo un incidente: il caso.

La Corte di cassazione con la decisione sopra indicata, si è occupata del caso di un conducente di un autocarro che, dopo aver urtato una vettura, si era allontanato, senza fermarsi a verificare lo stato di salute dell’automobilista coinvolto nell’incidente.

A seguito dell’urto con l’autocarro il conducente dell’autovettura riportava delle ferite che venivano curate dai medici del pronto soccorso, i quali riscontravano a suo carico un trauma contusivo toracico da cintura di sicurezza e un colpo di frusta.

Il conducente dell’autocarro veniva condannato nei primi due gradi del giudizio e, quindi, decideva di ricorrere in cassazione.

Secondo il ricorrente, infatti, la condanna era ingiusta poiché le modalità del sinistro non potevano far pensare che il conducente della vettura urtata potesse essere rimasto ferito.

Faceva, inoltre, presente che quest’ultimo non si era neppure recato in pronto soccorso subito dopo l’incidente, ma solo in un secondo momento.

La cassazione non ha ritenuto valide le motivazioni dell’investitore ed ha affermato il principio secondo cui l’automobilista coinvolto in un incidente stradale deve arrestare in ogni caso il proprio mezzo e verificare quali sono le condizioni delle altre persone coinvolte nel sinistro, anche se l’urto è stato talmente lieve da far pensare che nessuno possa aver subito un danno fisico.

Scappare dopo un incidente: conclusioni.

Ogni volta che si resta coinvolti in un incidente, anche se si è convinti che non ci siano stati danni o conseguenze per nessuno, è necessario fermare l’auto e verificare con attenzione le condizioni fisiche di tutte le persone presenti, senza allontanarsi se non dopo aver scambiato i propri dati con quelli degli altri.

Solo in questo modo sarà possibile evitare di subire un processo penale per il reato di fuga o per quello più grave di omissione di assistenza.

  1. Cass. pen. n.4143 del 7 febbraio 2022.
  2. Art.189 comma 6 codice della strada.
  3. Art.189 comma 7 codice della strada.
  4.  Cass. pen. n.42308 del 7 giugno 2017.
  5. Cass. pen. n.3783 del 10 ottobre2014.