Famiglia

Separazione e divorzio: differenze

Spesso facciamo confusione tra separazione e divorzio.

Capita anche di sentire un marito separato pronunciare frasi quali: non è più mia moglie, oppure adesso che sono separato posso fare quello che voglio.

Non è così.

Con la separazione, infatti, il vincolo matrimoniale non viene meno, ma si attenua soltanto e, così, si resta marito e moglie e rimangono in vita alcuni obblighi che nascono dal matrimonio.

Ad esempio, il coniuge separato può ricevere l’eredità dell’altro oppure deve continuare a mantenerlo se quest’ultimo non ha mezzi sufficienti per farlo da solo.

Cerchiamo ora di capire quali sono le differenze tra separazione e divorzio.

Separazione e divorzio: differenze principali.

Innanzitutto, sia la separazione che il divorzio trovano origine nella fine di un matrimonio.

Abbiamo già detto che con la separazione il vincolo che nasce dal matrimonio si allenta, ma le parti continuano a rimanere marito e moglie.

Viene meno solo l’obbligo di fedeltà e quello di vivere sotto lo stesso tetto, obblighi che gli sposi hanno assunto al momento delle nozze.

É ovvio che, rimanendo uniti in matrimonio, i coniugi non possono risposarsi, almeno finché non ottengono il divorzio.

In pratica, con la separazione i coniugi non mettono fine al matrimonio, ma ne sospendono solo gli effetti, prendendosi una pausa, alla fine della quale potranno scegliere se riconciliarsi oppure divorziare.

Nel primo caso non dovranno neppure rivolgersi al giudice, ma solo recarsi nel comune dove si sono sposati o dove hanno trascritto il matrimonio e richiedere all’ufficiale dello stato civile di annotare a margine dell’atto di matrimonio la loro volontà di riconciliarsi [1].

Se, invece, decidono di divorziare e, così, di porre fine definitivamente alla loro unione, dovranno rivolgersi a un avvocato affinché prepari il ricorso da depositare in tribunale.

Potranno anche divorziare in comune se non hanno figli e si sono accordati sulle condizioni di divorzio.

Invece, se non si mettono d’accordo, non potranno fare altro che avviare un procedimento di divorzio giudiziale e, quindi, una vera e propria causa in tribunale.

Come già detto, con il divorzio il matrimonio si scioglie definitivamente e con esso vengono meno tutti i doveri reciproci assunti dai coniugi, che non sono già cessati al momento della separazione (ad esempio il dovere di assistenza morale e materiale).

Si noti, infine, che gli obblighi nei confronti dei figli sopravvivono al divorzio e ciò perché i figli, siano essi minorenni o maggiorenni, devono sempre essere tutelati, anche quando il rapporto matrimoniale tra i genitori giunge al capolinea.

Separazione e divorzio: differenze in ordine al regime patrimoniale della famiglia.

In ordine al regime patrimoniale della famiglia non sorgono particolari problemi.

Con la separazione dei coniugi, sia essa consensuale o giudiziale, si scioglie la comunione legale.

Quindi già in sede di separazione i beni che rientrano in comunione vengono divisi tra i coniugi stessi.

Allora al momento del divorzio non c’è più alcuna comunione da sciogliere e, così, nessun bene da dividere.

Ricordiamo, però, che se i coniugi si riconciliano, la comunione legale si ricostituisce, salvo che questi ultimi non abbiano deciso diversamente.

In questo caso, i beni comprati nel periodo di separazione non entrano in comunione, ma restano di proprietà del coniuge che li ha acquistati [2].

Separazione e divorzio: differenze in ordine al mantenimento del coniuge.

Separazione e divorzio si differenziano, invece, per quanto riguarda l’assegno di mantenimento del coniuge.

Nel caso di separazione, infatti, l’assegno svolge la funzione di garantire al coniuge economicamente più debole la conservazione dello stesso tenore di vita che aveva nel corso del matrimonio.

Nel divorzio, invece, l’assegno per il coniuge debole non deve più garantirgli il tenore di vita goduto in precedenza, ma solo consentirgli di mantenersi autonomamente.

Per questo motivo non deve essere riconosciuto a chi è in grado di farcela da solo.

Ad esempio, in sede di divorzio potrà richiedere l’assegno chi non può lavorare per problemi di salute, a causa dell’età avanzata oppure perché non riesce a trovare un lavoro sebbene abbia fatto il possibile per reperirne uno.

Non c’è alcuna differenza, invece, tra separazione e divorzio per quanto riguarda l’assegno di mantenimento in favore dei figli.

Separazione e divorzio: differenze in ordine all’eredità e agli altri diritti patrimoniali.

Iniziamo subito col dire che i coniugi separati mantengono intatti i loro diritti ereditari.

Diversamente, il coniuge divorziato non può avanzare alcuna pretesa sull’eredità dell’altro.

La ragione è ovvia, mentre con la separazione il vincolo matrimoniale, seppure attenuato, rimane in vita e giustifica la conservazione dei diritti ereditari, con il divorzio il vincolo stesso cessa e, con esso, ogni pretesa sui beni altrui.

Come spesso accade, ci sono, però, alcune eccezioni.

Ad esempio, il coniuge a cui è stata addebitata la separazione perde i diritti ereditari e così, nel caso di morte dell’altro coniuge, non otterrà nulla a differenza di quello separato senza addebito.

Inoltre, quest’ultimo eredita sia nel caso in cui è destinatario di un assegno di mantenimento, sia nel caso in cui non gli è stato riconosciuto alcun assegno.

Il coniuge divorziato, invece, perde, come già detto, i suoi diritti ereditari, salvo che l’ex coniuge non l’abbia nominato suo erede nel testamento.

Il coniuge divorziato, che riceveva dall’altro un contributo al suo mantenimento, anche se non è erede, può ottenere un assegno a carico dell’eredità, ma solo se si trova in una situazione di bisogno economico e finché tale situazione dura.

L’importo di questo assegno viene stabilito dal giudice il quale valuta, da un lato, la situazione di bisogno del richiedente e, dall’atro, il valore dell’eredità, la condizione economica degli eredi, l’importo dell’assegno di mantenimento e l’eventuale diritto alla pensione di reversibilità.

Infatti, mentre il coniuge separato ha sempre diritto alla pensione di reversibilità, quello divorziato può riceverla solo se beneficia dell’assegno di mantenimento e se il rapporto di lavoro del consorte deceduto è iniziato durante il matrimonio e prima della pronuncia di divorzio.

Infine, solo il coniuge divorziato ha diritto di percepire una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge, ma soltanto se è titolare di un assegno di mantenimento e non sia passato a nuove nozze.

  1. Art.157 codice civile.
  2. Cass. civ. n.11418 del 12 novembre 1998.