La maggior parte degli automobilisti si è trovata coinvolta in un tamponamento, se non in qualità di protagonista, in qualità di spettatore o di terzo trasportato.
Innanzitutto, quando si parla di tamponamento si fa riferimento ad un incidente che vede coinvolti due veicoli che viaggiano nello stesso senso di marcia e dei quali l’uno ha subito un urto nella parte posteriore causato dal veicolo che lo segue.
Dovuti alla distrazione, all’eccessiva velocità o, ancora, al comportamento imprudente degli automobilisti, i tamponamenti sono fra gli incidenti più comuni, per i quali, tuttavia, non sempre è facile ottenere il giusto risarcimento.
La legge stabilisce che durante la marcia il veicolo deve tenere, rispetto a quello che precede, una distanza di sicurezza tale da garantire l’arresto tempestivo e, quindi, evitare l’urto con i veicoli che lo precedono [1].
Ci si dovrà quindi sempre tenere ad una distanza tale dal veicolo antistante, che ci consenta di frenare prima di urtarlo.
A tal fine dovremo anche considerare le condizioni atmosferiche (l’asfalto bagnato allunga sicuramente lo spazio di frenata), il carico della vettura che conduciamo (anche un maggior peso del veicolo può allungare lo spazio di frenata), la pendenza della strada che percorriamo e così via.
Generalmente si ritiene che responsabile del sinistro sia il conducente del veicolo che segue, salvo che quest’ultimo riesca a dimostrare che l’incidente è stato provocato da una causa esterna alla sua volontà.
Anche secondo la Corte di cassazione [2], in caso di tamponamento, la colpa va posta normalmente a carico del conducente del veicolo che segue, sul presupposto che quest’ultimo non abbia rispettato la distanza di sicurezza.
Quindi sarà sempre l’automobilista del veicolo che segue a dover dimostrare che la sua condotta di guida è stata rispettosa delle regole della circolazione e che il mancato arresto tempestivo del mezzo e l’urto sono dipesi da circostanze esterne alla sua volontà.
Si pensi ad esempio alla presenza d’olio sul manto stradale oppure al comportamento dell’automobilista che precede, il quale improvvisamente e senza alcuna segnalazione, abbia iniziato una manovra di retromarcia, e così via.
Infine, nel diverso caso in cui venga accertato che uno dei due veicoli al momento dell’urto era fermo, la responsabilità dell’incidente dovrà essere attribuita in via esclusiva al conducente del veicolo in movimento.
Indice dei contenuti
Tamponamento a catena: chi paga?
Abbiamo visto a chi deve essere attribuita la responsabilità in caso di tamponamento tra due mezzi.
Vediamo ora nel caso di tamponamenti a catena chi paga.
Innanzitutto, si parla di tamponamenti a catena quando nell’incidente vengono coinvolti più di due veicoli, tutti incolonnati, che procedono nello stesso senso di marcia.
Anche in questo caso, come per il tamponamento fra due soli mezzi, il conducente dell’ultimo veicolo viene normalmente considerato responsabile dei danni causati ai conducenti dei mezzi che lo precedono.
Si noti che la regola appena descritta vale solo nell’ipotesi in cui i veicoli incolonnati siano fermi.
Nel diverso caso in cui i veicoli incolonnati siamo invece in movimento, la responsabilità dei danni verrà suddivisa in parti eguali fra tutti i conducenti dei veicoli.
Resta normalmente escluso da ogni responsabilità il conducente del veicolo che si trova al primo posto nella colonna e ciò in quanto costui non avrà tamponato nessuno.
Tamponamento a catena ed indennizzo diretto.
Quando si è coinvolti in un tamponamento, la legge consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla propria compagnia di assicurazione.
In questo caso, infatti, vale la regola dell’indennizzo diretto, introdotta per agevolare il conducente danneggiato, consentendogli di rivolgersi alla propria assicurazione, che, generalmente, ha interesse a velocizzare la procedura per la liquidazione dei danni.
Diversamente nel caso di tamponamento a catena non si può fare ricorso all’indennizzo diretto.
Il danneggiato dovrà, quindi, rivolgersi alla compagnia di assicurazione di chi lo ha tamponato, nel caso di veicoli in movimento, oppure del primo tamponante, nel caso di veicoli fermi in colonna.
Si tenga presente che la richiesta di risarcimento dovrà essere sempre inviata con posta raccomandata nella quale si dovrà correttamente indicare nome e cognome del proprietario del mezzo, targa del veicolo, nome e cognome del danneggiato e la descrizione del fatto.
Occorre anche allegare, se disponibile, copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CAI/CID) e la documentazione medica in caso di danni fisici, codice fiscale, situazione lavorativa, ed indicare eventuali assicurazioni sociali di cui si beneficia (INAIL) e il nominativo dei testimoni presenti.
Tamponamento e sanzioni nel codice della strada.
Il tamponamento del veicolo che ci precede viene punito con una multa di 42 euro e la sottrazione di 3 punti dalla patente.
Nel caso in cui il tamponamento provochi un incidente con gravi danni al veicolo tali da richiedere una revisione straordinaria del veicolo stesso, la sanzione economica aumenta ad 87 euro e i punti sottratti salgono a 5.
Se il responsabile commette due volte tale violazione nell’arco di due anni, può subire la sospensione della patente da uno a tre mesi.
Infine se in occasione del tamponamento qualcuno subisce dei danni fisici (lesioni gravi), allora il conducente responsabile deve pagare una sanzione di 430 euro e la perdita di 8 punti della patente.
- Art.149 codice della strada.
- Cass. civ. n.2669 del 28 gennaio 2022.






