Circolazione Stradale

Testimoni incidente stradale: vanno subito indicati?

Il numero elevato di veicoli in circolazione sulla rete stradale e autostradale aumenta notevolmente il rischio di essere coinvolti in incidenti.

Tutti noi siamo perfettamente consapevoli, per averne fatto esperienza diretta oppure tramite amici, parenti o conoscenti, che gli incidenti stradali senza danni alle persone sono delle seccature poiché, anche quando abbiamo ragione, la procedura per essere risarciti è spesso lunga, complessa e fonte di grattacapi.

Testimoni incidente stradale: cosa prevede la legge?

Per far valere le nostre ragioni e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente stradale, è molto importante sapere cosa prevede la legge anche con riferimento ai testimoni, ossia alle persone che hanno assistito al fatto e che potrebbero essere invitate a rilasciare delle dichiarazioni per confermare come si è verificato l’incidente che ci vede coinvolti.

Al riguardo il codice delle assicurazioni private [1] stabilisce che negli incidenti stradali senza danni alle persone la presenza di testimoni sul luogo del sinistro deve risultare già dalla denuncia o comunque dal primo atto con il quale il danneggiato chiede alla compagnia di assicurazione il risarcimento dei danni subiti.

È importante, quindi, indicare sin dal primo momento l’eventuale presenza di persone che hanno assistito all’incidente.

La mancata indicazione dei testimoni potrebbe fare la differenza ed impedirci di ottenere il giusto risarcimento.

Infatti, non sarà più possibile indicare i nomi dei testimoni in un momento successivo e, quindi, anche citarli in una eventuale giudizio instaurato contro la compagnia di assicurazioni.

E così, in corso di una causa, il giudice non potrà sentire come testimoni le persone non individuate con le modalità sopra indicate, a meno che non risulti provata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione.

L’indicazione dei nomi in un secondo momento sarà consentita solo nel caso in cui siano inseriti nel verbale compilato dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente oppure quando non è stato possibile identificarli con tempestività al momento dell’incidente stesso.

Nel caso in cui non si sia provveduto alla comunicazione immediata dei nomi dei testimoni, l’assicurazione, entro 60 giorni dalla denuncia dell’incidente, deve invitare con una raccomandata l’assicurato a fornire tali nomi.

Con questa raccomandata deve anche informarlo delle conseguenze che il suo silenzio potrebbe avere in un eventuale giudizio (decadenza dalla prova testimoniale).

Il destinatario della raccomandata, a sua volta, ha 60 giorni per rispondere alla compagnia di assicurazione e comunicare i nomi dei testimoni.

Anche la risposta dovrà essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

Al fine di assicurare a tutte le parti coinvolte in un incidente stradale la possibilità di difendersi nel miglior modo possibile, anche la compagnia di assicurazione è obbligata a comunicare i nomi di eventuali testimoni a lei noti entro lo stesso termine.

Testimoni incidente stradale: quando non vanno indicati?

Come già detto, non è necessario indicare i nomi dei testimoni quando questi nomi sono inseriti nel verbale compilato dalle forze dell’ordine al momento dell’incidente.

Non è necessario, inoltre, quando l’identificazione dei testimoni al momento del sinistro era oggettivamente impossibile.

Infine, non è necessario quando nell’incidente si verificano non solo danni alle cose, ma anche alle persone (ad esempio lesioni personali).

In altre parole, quando l’assicurato ha subito un danno fisico può attendere ed indicare i testimoni in un momento successivo, anche dopo l’inizio della causa.

E ciò in quanto l’assicurato, avendo subito un trauma, a volte anche grave, potrebbe incontrare oggettive difficoltà ad individuare immediatamente i testimoni.

Testimoni incidente stradale: finalità della legge.

Abbiamo visto che se non si indicano i testimoni nei tempi stabiliti, non sarà più possibile farlo successivamente.

Sarà, quindi, più difficile provare in un eventuale giudizio come si é verificato l’incidente stradale.

In questo modo la legge vuole evitare frodi, ossia impedire che vengano individuati successivamente testimoni falsi, disponibili a rendere dichiarazioni su incidenti ai quali non hanno assistito.

Sempre con lo scopo di prevenire comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, è stata anche realizzata presso l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni una banca dati che raccoglie i nominativi dei testimoni di incidenti stradali.

Ebbene, se una persona viene indicata come testimone in incidenti stradali diversi per più di tre volte nell’arco di 5 anni, il giudice deve trasmettere il suo nominativo alla procura della repubblica, la quale avvierà indagini per verificare se è stato commesso il reato di falsa testimonianza e/o di frode assicurativa.

Inoltre, se consultando l’archivio informatico integrato antifrode (A.I.A.) dovessero emergere dubbi in ordine alla condotta dell’assicurato, la compagnia di assicurazione può decidere di non formulare alcuna offerta di risarcimento per chiudere il sinistro.

Motiverà tale decisione con la necessità di compiere ulteriori accertamenti in relazione all’incidente stesso.

Infine, la facoltà di non formulate un’offerta di risarcimento è riconosciuta all’assicurazione anche quando emergono dubbi in ordine al danno dichiarato in sede di perizia oppure dalla consultazione dei dispositivi elettronici installati sulla vettura.

Scatola nera.

Sempre in materia di circolazione stradale, si va verso l’obbligo della scatola nera su tutti i veicoli.

Lo strumento viene già proposto dalle singole compagnie di assicurazione ai propri assicurati.

Con l’installazione della scatola nera si ottengono sconti sul premio annuo e, di norma, un ampliamento del servizio di assistenza stradale.

Si tratta di un dispositivo dotato di un localizzatore GPS che viene posizionato in una zona non visibile del veicolo e che, oltre a consentire la localizzazione del mezzo, registra le informazioni sulle modalità di guida del conducente.

  1. Art.135 codice delle assicurazioni private.