Non tutti sanno che all’ex coniuge spetta una parte del tfr (trattamento di fine rapporto) incassato dall’altro coniuge.
Il tfr, o liquidazione, è una parte della retribuzione del lavoratore subordinato il cui pagamento viene rinviato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia che essa avvenga a seguito di licenziamento oppure a seguito di dimissioni.
Il tfr viene accumulato mese per mese dal datore di lavoro e viene calcolato dividendo per 13,5 tutte le somme versate al lavoratore a titolo non occasionale, ad esclusione dei rimborsi spese.
Indice dei contenuti
Tfr al coniuge divorziato: quando spetta.
In primo luogo, occorre che sia stata pronunciata una sentenza di divorzio e, quindi, che i coniugi abbiano deciso di porre fine al loro matrimonio.
Occorre, inoltre, che il tfr non sia maturato prima del deposito in tribunale del ricorso per il divorzio.
Quindi, nel momento in cui l’avvocato provvede a depositare presso la cancelleria del giudice il ricorso per ottenere il divorzio, il coniuge non deve essersi ancora dimesso oppure non deve essere stato ancora licenziato.
In caso contrario all’altro coniuge non spetterà alcunché e il tfr ricevuto dal coniuge dimessosi o licenziato potrà essere preso in considerazione solo per valutare la sua situazione economica nel momento in cui verrà eventualmente stabilito un assegno di mantenimento dell’altro coniuge.
Cerchiamo di capire meglio.
Se uno dei due coniugi riceve il tfr durante il matrimonio, l’altro non avrà diritto ad ottenere nulla.
Allo stesso modo, se un coniuge ha ricevuto il tfr nel corso del giudizio di separazione personale, nulla sarà dovuto all’altro coniuge.
Infine, se il tfr è stato incassato dopo la conclusione del giudizio di separazione personale, ma prima del deposito della domanda di divorzio, anche in questo caso nulla sarà dovuto all’altro coniuge.
Come già detto, in questi casi il tfr verrà preso in considerazione per valutare la situazione economica del coniuge, anche ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento.
Per ottenere una percentuale del tfr, inoltre, è necessario che il coniuge richiedente già riceva un assegno mensile per il suo mantenimento.
Quindi, se non si riceve alcunché a titolo di mantenimento, oppure se il contributo al mantenimento è stato versato in un’unica soluzione, nulla sarà dovuto [1].
Un altro requisito necessario per ottenere una quota del tfr è che il coniuge che lo richiede non si sia risposato.
E quindi solo se l’ex coniuge non sia passato a nuove nozze potrà presentare al giudice la domanda per ottenere una parte del tfr.
È bene tener presente che non è sempre facile venire a sapere se l’ex coniuge abbia, o meno, ricevuto il tfr.
Il più delle volte, a seguito della pronuncia di divorzio, i coniugi interrompono ogni rapporto e, quindi, difficilmente chi ha interesse viene a sapere delle vicende lavorative dell’altro coniuge.
Nel dubbio, ci si può rivolgere al tribunale. In giudizio sarà possibile anche chiedere al giudice di emettere un ordine di esibizione a carico del datore di lavoro dell’ex coniuge (ad esempio gli si ordina di depositare l’ultima busta paga) al fine di verificare se l’ex coniuge ha ricevuto o meno il tfr.
Attenzione, la legge stabilisce che il diritto a ricevere una parte del tfr si perde solo se il richiedente sia passato a nuove nozze.
Nulla dice in relazione ad una eventuale convivenza avviata dal richiedente stesso.
Sicché un’eventuale convivenza non dovrebbe impedire al coniuge divorziato di ottenere una quota del tfr dell’ex coniuge, salvo che ciò abbia comportato la revoca dell’assegno di mantenimento e, quindi, la perdita del diritto a ricevere parte del tfr.
Tfr al coniuge divorziato: quanto spetta.
Se sussistono tutti i requisiti sopra indicati, l’ex coniuge avrà diritto ad ottenere una percentuale del tfr percepito dall’altro coniuge.
Tale percentuale è pari al 40% del tfr accantonato dal datore di lavoro nel periodo in cui i due coniugi erano sposati. Quindi il tfr accantonato durante gli anni di vita matrimoniale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, verrà suddiviso fra i due coniugi divorziati nella seguente misura: 60% al lavoratore e 40% all’ex coniuge titolare dell’assegno di divorzio.
Si noti che ai fini del calcolo dell’importo da dividere fra gli ex coniugi, è compreso anche il periodo durante il quale la coppia è stata separata prima di avviare la pratica di divorzio.
Tfr al coniuge divorziato: se il lavoratore ha ricevuto acconti sul tfr?
Se il lavoratore ha ricevuto acconti sul tfr prima della presentazione della domanda di divorzio, nulla sarà dovuto all’altro coniuge.
Il lavoratore potrà disporre liberamente delle somme ricevute in acconto senza che vi sia alcun obbligo da parte sua verso il coniuge (anche se separato).
Il risultato non cambia se l’acconto sul tfr viene incassato dal coniuge dopo la presentazione della domanda di divorzio.
Infatti la legge fa esclusivo riferimento al tfr ricevuto dal lavoratore solo nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e non durante il rapporto stesso (come nel caso degli acconti) [2].
In secondo luogo, l’anticipo del tfr viene riconosciuto solo per consentire al lavoratore di effettuare specifiche spese documentate.
Quindi tale scopo potrebbe non essere più realizzabile se una parte cospicua dell’acconto del tfr venisse dato all’altro coniuge.
Infine si arriverebbe ad avvantaggiare il coniuge divorziato rispetto a quello coniugato che, a differenza del primo, non potrebbe godere delle somme anticipate sul tfr dello sposo.
Tfr al coniuge divorziato: come si presenta la domanda.
Occorre distinguere il caso in cui la domanda per ottenere la quota del tfr del coniuge divorziato sia stata presentata prima della pronuncia della sentenza di divorzio da quello in cui la domanda sia presentata dopo.
Nel primo caso il diritto del coniuge a percepire la quota del tfr sarà accertato dal giudice nella sentenza di divorzio.
Nel secondo caso, invece, sarà necessario iniziare una apposita causa nella quale si chiede al giudice di riconoscere il diritto dell’ex coniuge, già titolare di assegno divorzile, a ricevere una parte del tfr dell’atro coniuge.
Conclusioni.
In tutti i casi in cui un soggetto divorziato, obbligato al pagamento di un assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, smette di lavorare e ottiene il pagamento del tfr è tenuto a versare una quota del tfr al coniuge divorziato che non abbia contratto nuove nozze.
La quota dovuta all’ex coniuge deve essere calcolata sulla liquidazione accantonata dal datore di lavoro in tutti gli anni in cui la coppia è rimasta sposata ed è pari al 40 % della somma così determinata.
Restano escluse dalla divisione con l’ex coniuge tutte le somme ricevute a titolo di acconto sul tfr.
- Cass. civ. n.12056 del 22 giugno 2020.
- Art.12 bis legge n.898 del 1° dicembre 1970.






