Indice dei contenuti
Quando è possibile separarsi in comune?
- la coppia non abbia figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (si deve trattare ovviamente di figli della coppia e non di figli nati da un precedente matrimonio);
- l’accordo fra i coniugi non deve contenere disposizioni di natura patrimoniale (ad esempio, un coniuge non può cedere all’altro, anche gratuitamente, beni mobili, quali arredi, autovettura, denaro, titoli e così via, oppure immobili, quali la casa coniugale oppure altre case, ad esempio quella al mare o in montagna).
Per evitare di andare in tribunale, si possono comunque regolare questi affari concludendo degli accordi che non vengono riportati in quello di separazione o divorzio firmato davanti al sindaco.
L’accordo di separazione o divorzio, però, può contenere patti che prevedono un assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi [1].
Non è possibile, invece, prevedere nell’accordo il pagamento dell’assegno periodico in un’unica soluzione (c.d. una tantum divorzile).
Si consiglia comunque di verificare preventivamente in comune quest’ultimo aspetto.
È bene in ogni caso tenere presente che quando si decide di separarsi in comune senza rivolgersi ad un legale, i coniugi dovranno trovare un accordo su tutte le condizioni senza poter contare sull’aiuto di un professionista per risolvere eventuali contrasti.
Separarsi in comune: procedimento.
- al comune di residenza di uno dei due coniugi;
- al comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- al comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
L’assistenza degli avvocati è facoltativa e, quindi, si può procedere senza neppure rivolgersi ad un legale e pagare la relativa parcella.
Sul sito web del comune scelto si potranno trovare le indicazioni sui documenti necessari e sulle modalità per fissare un primo incontro preliminare.
Nel corso del primo incontro, l’ufficiale dello stato civile incaricato, dopo aver verificato l’identità dei coniugi, riceve da ogni parte personalmente, anche senza l’avvocato, la dichiarazione della volontà di separarsi, divorziare o di modificare le condizioni di separazione o di divorzio e procede alla stesura di un primo testo dell’accordo che viene sottoscritto dai coniugi.
Svolta questa attività, al fine di concedere ai coniugi un periodo di riflessione, l’ufficiale dello stato civile invita gli stessi a presentarsi di nuovo di fronte a sé dopo trenta giorni dal primo incontro per la conferma dell’accordo e la stesura dell’atto conclusivo.
L’accordo vale dalla data di sottoscrizione del testo definitivo.
Se però i coniugi ci ripensano, basta che non si presentino al secondo incontro e la procedura si conclude con un nulla di fatto.
Si tenga infine presente che si potrà procedere con il divorzio soltanto qualora siano trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale ovvero dodici mesi dalla separazione giudiziale.
Separarsi in comune: quali documenti occorrono.
- atto di matrimonio,
- certificato di residenza e stato di famiglia,
- dichiarazione dei redditi,
- copia del codice fiscale.
In ogni caso è preferibile consultare il sito web del comune scelto per verificare l’elenco dei documenti necessari e, ricordarsi, nel momento in cui si fissa l’appuntamento per la firma del primo atto, di farsi confermare i documenti necessari.
Talvolta ai coniugi è richiesto soltanto di compilare in via preventiva un modulo di comunicazione dati e poi sarà lo stesso comune che reperirà i documenti necessari presso le amministrazioni che li detengono.
Si noti, infine, che se almeno uno dei coniugi non conosce la lingua italiana, deve essere assistito da un interprete durante tutto il procedimento.
L’interprete sarà invitato a prestare il giuramento di adempiere bene e fedelmente all’incarico ricevuto.
Separarsi in comune: i costi.
- Consiglio di Stato n.4478 del 26.10.2016.






