Famiglia

Nomina dell’amministratore di sostegno

Tutti noi abbiamo sentito parlare dell’amministratore di sostegno, introdotto circa 18 anni fa nel nostro paese e che di fatto ha sostituito altre figure, quali il curatore dell’inabilitato o il tutore dell’interdetto. [1]. 

Il compito principale dell’amministratore di sostegno è quello di assistere persone che si trovano in una situazione di incapacità fisica o psichica.

Si pensi ad esempio a tutte quelle forme, più o meno gravi, di demenza che, se sono tali da diminuire fortemente le facoltà mentali di un soggetto, possono portare alla nomina di un amministratore di sostegno.

Attenzione perché una condizione di salute precaria o una ridotta capacità mentale non giustifica la nomina dell’amministratore di sostegno tutte le volte in cui la persona, nonostante la malattia, risulti capace di badare a se stessa.

Sarà, quindi, il giudice a valutare, caso per caso, se la situazione di incapacità sia talmente grave da giustificare la nomina dell’amministratore di sostegno.

Ma vediamo ora quale è la procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno

Nomina dell’amministrazione di sostegno: la procedura.

L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio.

L’istanza di nomina può essere presentata dall’interessato, anche se minore, dal coniuge o dal convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli, nipoti, zii, prozii, cugini), dagli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati generi e nuore), dall’eventuale tutore o curatore, dal pubblico ministero, oppure dal responsabile dei servizi sanitari e sociali che assistono o curano l’interessato.

All’istanza di nomina dell’amministratore di sostegno, va allegata, oltre alla copia integrale dell’atto di nascita dell’interessato, copia della documentazione che descrive la situazione fisica o mentale di quest’ultimo, il suo patrimonio e le attività che l’amministratore dovrà compiere per conto dell’incapace.

Il giudice, letta l’istanza, fissa l’udienza alla quale dovrà partecipare personalmente l’interessato.

L’istanza di nomina e il provvedimento di fissazione udienza devono essere comunicati a cura del richiedente (anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento) a tutti i parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado dell’interessato e all’interessato stesso.

A quest’ultimo l’istanza di nomina e il provvedimento di fissazione udienza andranno, però notificati tramite ufficiale giudiziario.

Si noti che, in alternativa alla comunicazione a mezzo posta, i parenti e gli affini possono firmare una dichiarazione, scaricabile dal sito web del tribunale, nella quale danno atto di conoscere la procedura instaurata e di non opporsi alla nomina dell’amministratore di sostegno. 

La presentazione dell’istanza non richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato.

Tuttavia, per la complessità delle attività richieste, è preferibile rivolgersi ad un legale, il quale preparerà l’istanza, ne curerà il deposito presso la cancelleria del giudice (esclusivamente in via telematica), si occuperà delle comunicazioni di legge e della notifica.

Si recherà inoltre in udienza per dare assistenza a chi ha presentato l’istanza di nomina dell’amministratore di sostegno.

Si suggerisce, infine, di indicare nell’istanza una persona, scelta tra i familiari dell’interessato, disponibile a rivestire il ruolo di amministratore di sostegno.

Il procedimento è esente da spese (all’atto del deposito dell’istanza presso la cancelleria occorre pagare solo un contributo di 27 euro).

Nomina dell’amministrazione di sostegno: il decreto di nomina.

Generalmente la procedura è piuttosto rapida.

Il giudice, infatti, al termine dell’udienza in cui esamina l’interessato, se non ci sono opposizioni, apre l’amministrazione di sostegno e nomina l’amministratore.

Nel decreto di nomina il giudice stabilisce anche la durata dell’incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato ed elenca gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto dell’interessato (gli altri atti possono essere eseguiti direttamente da quest’ultimo).

Stabilisce inoltre l’importo massimo delle spese che l’amministratore può effettuare mensilmente per conto dell’interessato e le modalità con cui dovrà rendere conto al giudice dell’attività svolta (ciò avviene generalmente mediante deposito di un rendiconto annuale, utilizzando i moduli scaricabili dal sito web del tribunale).

In alcuni casi il giudice può anche nominare un amministratore di sostegno provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno (così come quello di revoca) è comunicato entro 10 giorni all’ufficiale dello stato civile affinché sia annotato a margine dell’atto di nascita dell’interessato.

Nomina dell’amministrazione di sostegno: chi può essere nominato?

L’amministratore di sostegno viene normalmente scelto tra i parenti più vicini dell’interessato (coniuge, genitori, figli, fratelli e così via), ossia tra i parenti entro il quarto grado.

Si noti che talvolta il genitore stesso dell’interessato, nel redigere testamento, indica chi dovrà essere nominato amministratore di sostegno del figlio.

Quando ricorrono gravi motivi, il giudice può nominare una persona esterna alla famiglia oppure un ente pubblico (ad esempio province, comuni e così via).

L’ente nominato opererà mediante il suo legale rappresentante o altra persona da questi delegata.

L’amministratore di sostegno, a seguito della nomina e prima di assumere l’incarico, deve prestare giuramento, con la seguente formula: “Giuro di esercitare l’ufficio di amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza”.

Amministratore di sostegno: atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di ordinaria amministrazione (ad esempio l’acquisto di beni mobili di scarso valore e di beni di prima necessità utilizzati quotidianamente dall’interessato, la sottoscrizione di contratti di locazione di breve durata e così via) possono essere compiuti liberamente dall’amministratore di sostegno senza autorizzazione del giudice, salvo che quest’ultimo non abbia stabilito diversamente nel decreto di nomina.

Invece gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio la vendita o l’acquisto di un appartamento o di una vettura o comunque di beni di valore, l’assunzione di una badante che comporti una spesa superiore a quella autorizzata, oppure l’accettazione di una eredità e simili) possono essere compiuti dall’amministratore solo se autorizzati del giudice tutelare, il quale dovrà anche valutare l’utilità dell’atto per l’amministrato.

Tutte le volte in cui l’amministratore di sostegno deve compiere un atto di straordinaria amministrazione, dovrà presentare un’istanza motivata al giudice tutelare del luogo di residenza dell’interessato, ovvero dove quest’ultimo ha il domicilio.

L’istanza, se presentata con l’assistenza di un legale, deve essere depositata telematicamente unitamente  alla documentazione ritenuta utile.

Amministratore di sostegno: atti annullabili.

Può succedere che l’amministratore di sostegno, oppure lo stesso interessato, compiano degli atti che richiedono l’autorizzazione del giudice senza prima averla richiesta ed ottenuta.

Tutti questi atti possono essere annullati su richiesta dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, dell’amministrato, dei suoi eredi o di altri soggetti interessati (c.d. aventi causa).

La domanda di annullamento deve essere proposta entro 5 anni dalla revoca della amministrazione di sostegno.

Amministratore di sostegno: la revoca.

Se l’amministrazione di sostegno non presenta più alcuna utilità per l’interessato, il giudice può chiudere la procedura e revocare l’amministratore di sostegno.

L’amministrazione può essere chiusa con provvedimento motivato anche su richiesta dell’interessato, dell’amministratore di sostegno o dei suoi parenti più vicini.

Amministratore di sostegno: i costi.

L’amministratore di sostegno è chiamato a svolgere i suoi compiti gratuitamente.

Tuttavia, il giudice, su richiesta dell’amministratore, soprattutto quando l’incarico risulta particolarmente impegnativo, può liquidare in favore dello stesso un compenso annuale (c.d. equa indennità).

Di regola, ciò avviene solo in presenza di patrimoni di una certa consistenza.

Diversamente, in caso di patrimoni modesti, non viene liquidata alcuna indennità, fermo restando il rimborso delle spese documentate.

Si tenga presente che presso i tribunali sono reperibili linee guida in materia di liquidazione dei compensi degli amministratori di sostegno.

Ottenuta la liquidazione dell’indennità, l’amministratore di sostegno preleverà la cifra liquidata direttamente dal conto del beneficiario.

Allo stesso modo le spese di gestione anticipate dall’amministratore di sostegno, indicate e giustificate nel rendiconto annuale, dovranno essere rimborsate con le stesse modalità del compenso dell’amministratore.

Se l’istanza di nomina dell’amministratore di sostegno viene presentata da un avvocato, costui dovrà essere retribuito.

Si suggerisce di chiedere al legale un preventivo dei costi di assistenza (il compenso potrà essere determinato ai sensi della tariffa forense tra un minimo di 405 euro e un massimo di 4.230 euro, cui andrà aggiunto il 4% per il contributo previdenziale e il 22% per l’IVA).

Si noti che, se il reddito lordo annuale del richiedente non è superiore a 11.746,68 euro, costui potrà avvalersi del gratuito patrocinio [2].

  1. Legge n.6 del 9 gennaio 2004.
  2. Cass. civ. n.15175 del 4 giugno 2019.