Norme e Diritto

Revoca gratuito patrocinio: come e quando

Per essere ammessi al gratuito patrocinio e, quindi, non pagare le spese legali, è necessario che la domanda proposta in giudizio non risulti palesemente infondata.

Tale requisito viene valutato al momento del deposito della domanda di ammissione.

In una recente pronuncia [1], la Corte di cassazione ci ricorda che, anche successivamente al riconoscimento del beneficio, il giudice può disporre la revoca del gratuito patrocinio.

Ciò può accadere non solo se vengono meno i presupposti richiesti dalla legge per l’ammissione al beneficio (ad esempio una variazione del reddito, la mancata produzione della certificazione dell’autorità consolare e così via), ma anche se viene accertato che l’interessato ha agito in giudizio con malafede o colpa grave e, quindi, sapendo o dovendo sapere che la domanda proposta era palesemente infondata.

Si noti, però, che il solo rigetto della domanda del soggetto ammesso al gratuito patrocinio non comporta automaticamente la revoca del beneficio.

Occorre, invece, qualcosa in più e cioè che l’interessato, come già detto, abbia agito in giudizio ben consapevole dell’infondatezza della domanda proposta.

In questo caso il gratuito patrocinio potrà essere revocato e, quindi, l’interessato dovrà pagarsi l’avvocato.

Cosa accade nel caso di revoca del gratuito patrocinio?

Distinguiamo due casi.

Innanzitutto, giudice può revocare il gratuito patrocinio con effetto retroattivo, ossia annullando l’ammissione sin dal primo momento, oppure con effetto solo per il futuro.

Nel caso di revoca non retroattiva (ad esempio se viene superato il limite di reddito stabilito dalla legge durante la causa) gli effetti di tale provvedimento si produrranno solo per il futuro e comporteranno l’obbligo di pagare l’attività svolta dall’avvocato successivamente alla revoca stessa.

Se invece l’interessato ha agito in giudizio con malafede o colpa grave oppure dichiarato un reddito diverso (magari più basso) di quello effettivo, la revoca del gratuito patrocinio produrrà effetto sin dal momento dell’ammissione e, quindi, il richiedente dovrà pagarsi tutto quanto, senza ricevere alcunché da parte dello Stato.

Si noti, infine, che la revoca del gratuito patrocinio può essere pronunciata anche a richiesta dell’agenzia delle entrate chiamata a verificare la veridicità delle nostre dichiarazioni, anche a distanza di tempo e, comunque, entro 5 anni dal termine del processo.

Anche in questo caso, se viene provata l’insussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge, la revoca del gratuito patrocinio avrà efficacia retroattiva e le spese sostenute dallo Stato per la difesa del soggetto che non ne aveva diritto andranno recuperate nei confronti dello stesso.

Vediamo ora di capire meglio in cosa consiste e come funziona il gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato.

Gratuito patrocinio: cos’è e come funziona.

Chi viene coinvolto in una causa e non è in grado di pagare l’avvocato, può farsi aiutare dallo Stato ad affrontare le spese del giudizio.

Il gratuito patrocinio permette, quindi, ai cittadini italiani, ma anche agli stranieri che si trovino regolarmente nel nostro paese, di difendersi gratuitamente, ad esempio, in un procedimento penale, oppure di iniziare un procedimento civile o amministrativo.

Si pensi al caso di un coniuge che citi l’altro in giudizio per ottenere il divorzio o, più semplicemente, ad una causa per un incidente stradale.

In tutti questi casi chi ha un reddito lordo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68, può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio.

In caso di ammissione, le spese legali dell’avvocato scelto dall’interessato verranno pagate dallo Stato.

Si tenga presente che i requisiti di reddito richiesti per l’ammissione al gratuito patrocinio devono permanere per tutto il giudizio.

Gratuito patrocinio e avvocato d’ufficio.

Attenzione a non fare confusione tra gratuito patrocinio e difesa d’ufficio.

L’avvocato d’ufficio viene nominato solo nei procedimenti penali, (anche davanti al tribunale per i minorenni), dal giudice o dal pubblico ministero quando la parte coinvolta non dispone di un proprio avvocato.

L’avvocato d’ufficio, scelto tra quelli iscritti in un apposito elenco, deve sempre essere pagato dalla parte e solo nel caso in cui la stessa abbia un reddito lordo non superiore ad euro 11.746,68, può essere pagato dallo Stato.

Quindi la difesa d’ufficio non è mai gratuita salvo il caso in cui l’imputato venga ammesso al gratuito patrocinio.

Requisiti per ottenere il gratuito patrocinio.

Abbiamo già detto che il limite di reddito per ottenere il gratuito patrocinio è di euro 11.746,68.

Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, i redditi di costoro andranno sommati a quello del richiedente stesso e, quindi, il reddito complessivo di tutti i familiari conviventi non dovrà superare il limite di € 11.746,68.

Fa eccezione il caso in cui si faccia causa proprio al coniuge (ad esempio in un giudizio di separazione o divorzio) oppure si facciano valere particolari diritti, quali il diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza e così via.

Nei procedimenti penali, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il limite di reddito va aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.

Per verificare se il reddito é superiore o inferiore al limite stabilito dalla legge (€ 11.746,68) non bisogna controllare l’ISEE, ma solo l’ultima dichiarazione annuale dei redditi.

In alcuni casi particolari si può essere ammessi al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, ad esempio, in favore delle vittime dei seguenti reati: violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking, prostituzione minorile, corruzione e adescamento di minorenni e così via.

Come si presenta la domanda di gratuito patrocinio.

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio va presentata presso il consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo in cui si trova l’ufficio giudiziario avanti il quale si procede.

La domanda viene normalmente depositata telematicamente tramite il proprio difensore che autentica la firma del richiedente, oppure personalmente, recandosi presso la segreteria dell’ordine o ancora mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In materia penale, la domanda per ottenere il gratuito patrocinio va presentata direttamente presso la cancelleria del giudice davanti al quale si svolge il processo.

Il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato dal sito web dell’ordine degli avvocati competente oppure ritirato direttamente presso la segreteria dell’ordine stesso.

Il deposito della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcuna spesa (marche da bollo od altro) e deve contenere tutti i dati anagrafici del richiedente e dei familiari conviventi, l’autocertificazione dei redditi percepiti nell’anno precedente a quello della domanda, l’impegno a comunicare l’eventuale variazione dei redditi, i motivi per cui l’interessato intende agire o difendersi in giudizio e l’indicazione del difensore, se già nominato.

Attenzione a non riportare dati falsi soprattutto per quanto riguarda i redditi, perché le dichiarazioni false o parziali oltre a costituire reato, comportano l’obbligo di restituire quanto eventualmente pagato dallo Stato per le spese legali.

Quali documenti si allegano alla domanda di gratuito patrocinio.

Di norma alla domanda si allegano i seguenti documenti:

  • fotocopia della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente e dei familiari (va bene anche la tessera sanitaria);
  • copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
  • certificato di stato di famiglia;
  • autocertificazione dei redditi (alcuni ordini richiedono che venga allegata direttamente la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o certificazione unica);
  • copia dei documenti necessari per dimostrare che la domanda non sia palesemente infondata.
  1. Cass. civ. n.285 del 7 gennaio 2022 n.285.