Molti credono che il reddito di cittadinanza spetti solo ai disoccupati.
Allora, é vero che se trovo lavoro perdo il reddito di cittadinanza?
Diciamo subito che non è vero.
Infatti il reddito di cittadinanza può essere percepito anche quando alcuni componenti del nucleo familiare, o tutti, svolgono un’attività lavorativa.
Cerchiamo di capire meglio.
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Se trovo lavoro (subordinato) perdo il reddito di cittadinanza?
Abbiamo già detto che il reddito di cittadinanza non é incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Occorre però che le entrate derivanti da questa attività non superino quelle soglie di reddito e di ISEE stabilite per ottenere e conservare il beneficio.
In pratica il reddito da lavoro dipendente non deve superare 6.000 euro annui (oppure un ISEE di 9.360 euro) moltiplicati per il coefficiente legato alla composizione del nucleo familiare (coefficiente pari ad 1 per il primo componente, incrementato di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minore fino a un valore massimo di 2,1 ovvero 2.2, se in famiglia è presente un disabile grave).
E’ più facile di quello che sembra.
Ad una famiglia con 2 adulti e un bambino spetta, ad esempio, la somma mensile di 800 euro così calcolata: 500 x 1,6 (1 + 0,4 + 0,2 = 1,6) = 800, ad una famiglia con 2 adulti e tre bambini spetta la somma mensile di 1.000 euro così calcolata: 500 x 2 (1 + 0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,2 = 2) = 1.000 e così via.
Se la famiglia risiede in una abitazione in affitto, andranno aggiunti 280 euro al mese e, quindi, il limite di reddito, per un solo componente, sale a 780 euro al mese (9.360 euro all’anno).
Se la famiglia, invece, paga il mutuo, vanno aggiunti 150 euro al mese.
È chiaro che l’importo del reddito di cittadinanza sarà ridotto in proporzione alle nuove entrate dei beneficiari.
Ad esempio, se una famiglia ha diritto a percepire un reddito di 700 euro mensili (come nel caso in cui sia composta da un adulto e due minori) e riceve una retribuzione complessiva di 400 euro, il reddito di cittadinanza sarà ridotto del corrispondente importo (400 euro) e quindi sarà di 300 euro.
Nei limiti sopra indicati esiste, quindi, la possibilità di continuare a percepire il reddito di cittadinanza anche quando si svolge una attività di lavoro subordinato.
Nel caso in cui il reddito familiare in conseguenza dello svolgimento di un’attività lavorativa a termine, superi il limite sopra indicato (6.000 euro), ma non superi i 10.000 euro annui, il reddito di cittadinanza non viene perso, ma resta sospeso per la durata del contratto e sino ad un massimo di sei mesi, senza subire alcuna riduzione.
Nel diverso caso in cui l’attività lavorativa comporti la perdita definitiva del beneficio, per il superamento dei limiti di reddito, al termine del contratto di lavoro sarà possibile fare una nuova domanda di reddito di cittadinanza, per il periodo non utilizzato in precedenza.
Abbiamo già detto che si può lavorare e allo stesso tempo percepire il reddito di cittadinanza.
Per evitare di perdere il beneficio, però, non bisogna dimenticarsi di fare le comunicazioni previste dalla legge.
Vediamo quali.
Innanzitutto, se l’attività di lavoro subordinato era già in corso al momento di presentazione della domanda, il richiedente dovrà compilare il modello Rdc/Pdc-Com ridotto e inviarlo, entro 30 giorni dalla domanda stessa, all’Inps tramite i centri di assistenza fiscale (CAF), i patronati oppure direttamente accedendo al sito web dell’istituto con lo SPID, la carta d’identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi.
Tale dichiarazione va fatta solo se i redditi non sono già stati considerati nell’ISEE.
Se questo modello non viene compilato, la domanda non può essere accolta.
Si noti che non tutti i redditi devono essere comunicati.
Ad esempio, non vanno comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, da tirocini formativi e di orientamento, da servizio civile, nonché i redditi derivanti da attività occasionali.
Se invece il richiedente ha iniziato a lavorare dopo aver presentato la domanda di reddito di cittadinanza, occorre comunicarlo all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività presso i CAF, compilando il modello Rdc/Pdc-Com esteso.
Diversamente si perde il beneficio.
Si noti che per verificare se spetta ancora il reddito di cittadinanza, le entrate derivanti dall’attività lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare vanno prese in considerazione in misura pari all’80%, a partire dal mese successivo a quello della variazione.
Se le attività di lavoro dipendente, comunicate in sede di presentazione della domanda o in seguito, si protraggono nell’anno successivo, dovrà essere compilato un nuovo modello Rdc/Pdc – Com esteso entro il mese di gennaio dello stesso anno, sino a quando i redditi non siano inseriti nell’ISEE.
Quindi se un’attività di lavoro subordinato è stata dichiarata all’atto della presentazione della domanda, ad esempio, nel mese di ottobre 2021, nel caso in cui tale attività prosegua anche nel 2022, bisognerà presentare il modello RdC/PdC-Com esteso entro gennaio 2022.
Ricordiamo, infine, che quando il datore di lavoro assume un lavoratore che percepisce il reddito di cittadinanza ottiene l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per non meno di 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.
Se trovo lavoro (autonomo) perdo il reddito di cittadinanza?
Il reddito di cittadinanza non è incompatibile neppure con lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma.
Il nucleo familiare può, infatti, ricevere il beneficio anche se tutti i suoi componenti sono lavoratori autonomi, con gli stessi limiti previsti per i lavoratori subordinati.
Anche il lavoratore autonomo, se ha iniziato l’attività prima della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza deve compilare il modello Rdc/Pdc–Com ridotto, entro il termine di 30 giorni dalla domanda stessa.
Se invece ha avviato l’attività di lavoro autonomo dopo aver presentato la domanda, deve darne notizia all’Inps entro 30 giorni mediante il modello Rdc/Pdc-Com esteso.
Il reddito da lavoro autonomo prodotto in ogni trimestre deve essere dichiarato entro il giorno 15 del mese successivo al termine del trimestre stesso (ad esempio per il trimestre gennaio-marzo entro il 15 aprile, per il trimestre aprile-giugno entro il 15 luglio e così via).
Reddito di cittadinanza e disoccupazione.
Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento dell’indennità di disoccupazione naspi.
In altre parole, il componente del nucleo familiare che già percepisce il reddito di cittadinanza e che viene licenziato o si dimette per giusta causa può fare domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione.
Tuttavia, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione comporterà una riduzione del reddito di cittadinanza e mai il contrario.
Infine, ricordiamo che non è necessario comunicare all’Inps che è stata presentata domanda di disoccupazione.
Sarà direttamente l’istituto a ricalcolare il reddito di cittadinanza in base alla naspi percepita.
Reddito di cittadinanza è compatibile con le indennità percepite dagli invalidi civili?
Il nucleo familiare può ottenere il reddito di cittadinanza anche se uno o più familiari sono invalidi e, quindi, ricevono la relativa indennità di invalidità civile.
Il reddito di cittadinanza sarà ridotto in proporzione all’ammontare dell’indennità di invalidità civile.
Solo nel caso in cui l’invalido percepisce l’indennità di accompagnamento il reddito di cittadinanza non subirà alcuna riduzione.
Obbligo di comunicazione.
Come già detto, se si trova un lavoro durante il periodo in cui si percepisce il reddito di cittadinanza, si deve provvedere subito a comunicarlo all’Inps.
La comunicazione deve essere inviata al più tardi entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
La legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza [1] prevede l’obbligo, a carico dei soggetti che ne beneficiano, non solo di comunicare le variazioni di reddito, ma anche quelle patrimoniali e, comunque, di fornire ogni altra informazione rilevante ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza.
La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la perdita del beneficio, è punita con il carcere da uno a tre anni [2].
- Decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019.
- Art.7 comma 2 decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019.






