L’azienda dove lavori è in difficoltà e da tempo si vocifera di una riduzione del personale.
Pensi che non possa capitare proprio a te, arrivi sempre in orario, non ti ammali da anni e sei sempre disponibile a fermarti oltre l’orario.
E invece sei il primo a ritrovarti con una lettera di licenziamento fra le mani.
Il mondo ti crolla addosso, gli impegni economici sono tanti e non puoi permetterti di rimanere senza una entrata fissa.
Fortunatamente ti viene in soccorso l’indennità di disoccupazione naspi, un aiuto economico concesso dallo Stato ai dipendenti che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà.
Indice dei contenuti
Indennità di disoccupazione naspi: a chi spetta?
L’indennità di disoccupazione naspi spetta a tutti i lavoratori subordinati.
Spetta anche agli apprendisti, ai soci lavoratori subordinati delle cooperative, al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato.
Dal 2022 è dovuta anche agli operai del settore agricolo assunti a tempo indeterminato dalle cooperative e loro consorzi che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
Non spetta invece ai pubblici dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Indennità di disoccupazione naspi: quando spetta?
Come già detto, ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione solo chi ha perso involontariamente il posto di lavoro.
La disoccupazione non spetta, quindi, a chi si è dimesso volontariamente, salvo che le dimissioni siano state in qualche modo indotte dal datore di lavoro.
Si pensi al caso in cui il dipendente non riceva la retribuzione (da almeno tre mesi), oppure abbia subito molestie sessuali, mobbing od offese sul luogo di lavoro.
Si pensi anche al caso in cui le condizioni del lavoro siano notevolmente cambiate a seguito della cessione dell’azienda alla quale era addetto il lavoratore, oppure al caso in cui quest’ultimo sia stato trasferito illegittimamente.
Si noti che in tutte queste ipotesi il lavoratore dovrà rendere conto all’Inps di quanto dichiarato al momento delle dimissioni, manifestando la volontà di difendersi in giudizio a fronte del comportamento illegittimo del datore di lavoro.
E’ chiaro che se alla fine del giudizio non venisse accertata la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, l’Inps potrà recuperare quanto eventualmente corrisposto al dipendente a titolo di indennità di disoccupazione naspi.
Nulla invece dovrà fare il lavoratore se le dimissioni sono motivate dal mancato pagamento della retribuzione.
Anche nei casi di dimissioni nel periodo che va da 300 giorni prima del parto e sino al compimento di un anno di età del figlio, la lavoratrice avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.
Allo stesso modo nei casi di dimissioni a seguito di trasferimento presso un’altra sede dell’azienda che disti oltre 50 km dalla residenza del dipendente o sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o oltre.
Infine, anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro formalizzata presso l’ispettorato territoriale del lavoro, il dipendente conserva il diritto di ricevere l’indennità di disoccupazione naspi.
Quando il dipendente va in disoccupazione deve dichiarare di essere immediatamente disponibile a riprendere l’attività lavorativa (c.d. dichiarazione di immediata disponibilità o DID).
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di disoccupazione (che equivale a rendere la dichiarazione di immediata disponibilità) deve recarsi presso il centro per l’impiego più vicino per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato (che è un accordo con cui vengono regolati gli impegni del disoccupato e i servizi che verranno resi dal centro per l’Impiego, finalizzati alla ricollocazione del lavoratore).
Indennità di disoccupazione naspi: requisito contributivo.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione occorre aver versato contributi previdenziali per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione.
Vanno bene anche i contributi figurativi accreditati dall’Inps nel periodo di maternità obbligatoria, purché, prima dell’inizio di tale periodo, la lavoratrice avesse già versato dei contributi.
Valgono infine anche i periodi di astensione dal lavoro a causa della malattia dei figli fino al compimento dell’ottavo anno di età (solo per cinque giorni lavorativi all’anno) oppure i periodi di lavoro svolti all’estero in paesi con i quali sono stati stipulati delle convenzioni in materia.
Non vanno invece presi in considerazione:
- i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione da parte del datore di lavoro,
- i periodi di c.i.g. a zero ore,
- i periodi di permesso o di congedo per assistere un disabile,
- i periodi di aspettativa per cariche pubbliche.
Indennità di disoccupazione naspi: requisito lavorativo.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione occorre aver svolto almeno a 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Anche in questo caso ci sono degli eventi che allungano il periodo di 12 mesi entro cui ricercare i 30 giorni di lavoro effettivo.
Ne sono esempi:
- i periodi di cassa integrazione straordinaria od ordinaria a zero ore,
- i periodi di infortunio sul lavoro e malattia,
- le assenze per congedi e permessi per assistere un disabile,
- le assenze per congedo obbligatorio di maternità o per congedi parentali.
La legge di bilancio 2022 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il requisito lavorativo e, quindi, da tale data si può andare in disoccupazione anche senza aver lavorato 30 giorni nei 12 mesi precedenti.
Indennità di disoccupazione naspi: come fare la domanda?
La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione naspi va presentata in via telematica entrando nel sito dell’Inps ed accedendo relativo servizio.
Per entrare occorre essere muniti di spid, della carta di identità elettronica oppure della carta nazionale dei servizi.
Si tenga presente che l’Inps ha messo a disposizione di tutti lavoratori una guida on line che spiega passo per passo come presentare la domanda.
E’ possibile anche fare richiesta tramite i patronati o i professionisti abilitati, oppure tramite il contact center dell’Inps (da rete fissa al numero 803164, da cellulare al numero 06164164).
Per completare la domanda occorrerà inserire i propri dati personali, compreso residenza e codice fiscale, la matricola e il codice fiscale dell’azienda (sono tutti dati che possiamo leggere sulla busta paga).
Occorrerà inoltre fornire una serie di indicazioni relative al rapporto di lavoro (data di assunzione, data di licenziamento e motivi del licenziamento) ed ai periodi di contribuzione previdenziale.
La domanda deve essere presentata entro sessantotto giorni dalla data del licenziamento.
Tale termine può essere sospeso se nel frattempo la lavoratrice va in maternità (il termine riprenderà a decorrere dal momento in cui la maternità cessa).
La sospensione opera anche se la maternità era già in corso al momento della chiusura del rapporto di lavoro.
Le stesse regole valgono anche per la malattia, per l’infortunio e per la malattia professionale.
L’indennità di disoccupazione naspi viene pagata dall’ottavo giorno dalla data del licenziamento, se la domanda viene presentata entro tale termine, dal giorno successivo a quello della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno.
Indennità di disoccupazione naspi: quanto dura?
L’indennità di disoccupazione naspi spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, per un massimo di 24 mesi.
In sostanza se un dipendente ha lavorato con continuità per quattro anni (48 mesi) presso una o più aziende avrà diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione per due anni (24 mesi).
Indennità di disoccupazione naspi: a quanto ammonta?
Per calcolare l’indennità di disoccupazione naspi, occorre innanzitutto conoscere la retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (che si ottiene dividendo l’imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni per il numero di settimane lavorate nello stesso periodo e moltiplicando il risultato per 4,33).
Se la retribuzione media mensile è pari o inferiore alla retribuzione di riferimento stabilita annualmente dall’Inps (attualmente 1.250,87 euro), al disoccupato spetterà il 75% della retribuzione di riferimento sopra indicata (euro 1.250,87) e cioè euro 938,15.
Se invece la retribuzione media mensile è superiore alla retribuzione di riferimento, al 75% di euro 1.250,87 e, quindi, ad euro 938,15, andrà sommato il 25% della differenza tra la retribuzione mensile media sopra calcolata e la retribuzione di riferimento (euro 1.250,87).
In ogni caso l’indennità di disoccupazione non può superare un importo mensile (c.d. massimale), attualmente pari ad euro 1.360,67 lordi.
L’indennità subisce una riduzione del 3% ogni mese a partire dal quarto mese.
Per il 2022, il taglio si applica dal sesto mese di godimento e dall’ottavo mese per i lavoratori con più di 55 anni.
L’indennità di disoccupazione viene normalmente pagata dall’Inps mediante bonifico bancario su conto corrente bancario o postale o su libretto postale indicato dal lavoratore, oppure mediante bonifico presso un ufficio postale del comune ove risiede il lavoratore.
Per ottenere il pagamento mediante bonifico bancario occorrerà compilare e trasmettere all’Inps il modello SR163, che si può scaricare dal portale web dell’istituto (prima di inviarlo occorrerà recarsi presso la propria banca per fare vistare il modello a conferma della correttezza dell’IBAN indicato).
Indennità di disoccupazione naspi: liquidazione anticipata.
Il lavoratore che intende iniziare una attività di lavoro autonomo o una impresa individuale oppure acquistare una quota di una società cooperativa può richiedere che l’importo complessivo dovutogli a titolo di indennità di disoccupazione gli venga versata in un’unica soluzione.
La domanda va presentata in via telematica entro trenta giorni dall’inizio dell’attività autonoma o d’impresa o dalla sottoscrizione delle quote della cooperativa oppure dalla presentazione della domanda di naspi se l’attività era stata già iniziata.
L’anticipazione dell’indennità va restituita se il beneficiario viene assunto con contratto di lavoro subordinato prima della scadenza del termine del periodo per il quale era riconosciuta la naspi, salvo che il rapporto di lavoro venga instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore aveva sottoscritto le quote.
Indennità di disoccupazione naspi: sospensione.
Se il disoccupato viene assunto a tempo determinato (anche all’estero) per un periodo non superiore a sei mesi può sospendere l’indennità di disoccupazione naspi per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Concluso tale rapporto, il dipendente potrà riprenderà a percepire l’indennità di disoccupazione per il periodo residuo.
Il lavoratore dovrà comunicare all’Inps l’inizio dell’attività lavorativa.
L’indennità di disoccupazione viene sospesa anche se il lavoratore non comunica all’Inps il reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa.
Indennità di disoccupazione naspi: decadenza.
Il beneficiario perde l’indennità di disoccupazione naspi se trova lavoro oppure se, avendo iniziato a lavorare, non provvede a comunicare all’Inps il relativo reddito entro il termine di un mese dall’inizio dell’attività.
L’indennità viene persa anche se il beneficiario raggiunge i requisiti per andare in pensione, oppure non partecipa ai corsi di riqualificazione professionale o, infine, rifiuta una congrua offerta di lavoro (tenuto conto dell’esperienza professionale del lavoratore, della distanza del luogo di lavoro, della retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese e così via).