Il rapporto di lavoro può finire anzitempo non solo a seguito di un licenziamento, ma anche se il dipendente decide di interromperlo, presentando le proprie dimissioni.
È importante, allora, sapere come dimettersi dal lavoro per non commettere errori.
Iniziamo subito col dire che, a differenza del licenziamento, il lavoratore non deve motivare la sua decisione e, quindi, non deve comunicare al datore di lavoro le ragioni delle sue dimissioni.
L’unico obbligo che grava sul dipendente è quello di dare un preavviso al datore e cioè di comunicargli in anticipo l’intenzione di recedere dal rapporto di lavoro.
Questo obbligo, tra l’altro, non sussiste neppure quando il dipendente decide di dimettersi per giusta causa e, quindi, a fronte di comportamenti particolarmente gravi tenuti dal datore di lavoro.
In questa ipotesi, infatti, il dipendente può interrompere immediatamente il rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui il datore non abbia pagato la retribuzione al lavoratore per almeno 2 mesi oppure al caso in cui quest’ultimo venga gravemente ingiuriato dai suoi superiori.
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Come dimettersi dal lavoro: il periodo di preavviso.
In assenza di una giusta causa, il lavoratore deve rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo di settore.
Così, se decidiamo di chiudere il rapporto di lavoro, perché, ad esempio, abbiamo trovato un’occupazione più redditizia, magari in un’azienda più vicina a casa, la prima cosa da fare è verificare sul contratto collettivo qual è il periodo di preavviso che dobbiamo dare al datore di lavoro.
Il contratto collettivo stabilisce normalmente la durata di questo periodo tenuto conto dell’anzianità di servizio del lavoratore e del suo livello di inquadramento.
Ad esempio, nel contratto collettivo del commercio, un lavoratore inquadrato al terzo livello, con una anzianità di servizio di 4 anni, dovrà dare un preavviso di 20 giorni di calendario, invece, un dipendente inquadrato al quarto livello dovrà dare un preavviso di 15 giorni.
Esaminando i vari contratti collettivi, notiamo, inoltre, che alcuni di essi prevedono che il periodo di preavviso non decorra dal momento in cui il lavoratore presenta le dimissioni, ma da un momento diverso, ad esempio, dal primo oppure dal quindicesimo giorno del mese.
E così, se il dipendente deve dare un preavviso di 15 giorni ed invia le dimissioni il 20 ottobre, il periodo non inizierà a decorrere da questa data ma solo dal 1° giorno del mese successivo.
Si noti che il preavviso va calcolato tenendo conto dei giorni di calendario, domeniche e festivi compresi, e non dei giorni lavorati.
Non vanno contati i giorni di assenza dal lavoro dovuti a malattia, maternità, infortunio o ferie.
Ricordiamo, infine, che se non rispettiamo il periodo di preavviso e, quindi, interrompiamo il rapporto di lavoro nel momento stesso in cui ci dimettiamo, l’azienda potrà trattenere un importo pari alla retribuzione che avrebbe dovuto pagarci durante questo periodo.
Il datore normalmente provvede a trattenere l’importo dovuto a titolo di indennità di mancato preavviso sulle competenze di fine rapporto oppure sul trattamento di fine rapporto.
Come dimettersi dal lavoro: le dimissioni telematiche.
Qualche anno fa, il dipendente che voleva dimettersi non doveva fare altro che inviare una raccomandata al datore di lavoro con la quale gli comunicava di voler interrompere il rapporto di lavoro.
Capitava anche che il datore, all’atto dell’assunzione del lavoratore, si facesse firmare da quest’ultimo una lettera di dimissioni con la data in bianco.
Questa lettera poteva essere utilizzata dal datore a suo piacimento per porre fine al rapporto di lavoro, evitando così di dover licenziare il dipendente.
Tale problema è stato risolto ormai da tempo e, in particolare, da quando è stato introdotto l’obbligo di presentare le dimissioni in via telematica.
Il modulo che il lavoratore deve utilizzare per dimettersi telematicamente é stato modificato più volte nel corso degli anni, fino ad arrivare a quello definitivo, tutt’ora in uso, introdotto nel 2015 [1].
Come dimettersi dal lavoro: a chi rivolgersi?
I lavoratori subordinati del settore privato possono dimettersi esclusivamente in via telematica.
Possono farlo da soli, oppure avvalendosi dell’opera di alcuni soggetti od enti autorizzati.
Stiamo parlando dei patronati, dei sindacati, dei CAF, dei consulenti del lavoro oppure degli addetti alle sedi territoriali dell’ispettorato del lavoro.
Se il lavoratore é minorenne dovranno intervenire i genitori o anche uno solo di essi, oppure chi per legge lo può rappresentare.
Chi non deve dimettersi in via telematica?
Non tutti i lavoratori devono dimettersi in via telematica.
Ne sono esclusi:
- i pubblici dipendenti;
- i lavoratori domestici;
- il dipendente che ha sottoscritto un accordo stragiudiziale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- i lavoratori in prova;
- i lavoratori del settore marittimo;
- la lavoratrice che si dimette durante la gravidanza o i genitori lavoratori che lo fanno nei primi tre anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore nei casi di affidamento o adozione);
- i collaboratori anche con partita IVA, i tirocinanti e gli stagisti.
Allora, tutti questi lavoratori potranno porre fine al rapporto di lavoro semplicemente inviando o consegnando in azienda una raccomandata.
Come dimettersi dal lavoro: la procedura telematica?
Vediamo ora come va compilato il modulo di dimissioni online.
Innanzitutto, occorre accedere al portale web servizi lavoro del ministero del lavoro ed autenticarsi tramite spid o cie (carta d’identità elettronica).
Una volta entrati nel portale bisogna farsi guidare sino alla pagina dedicata alle dimissioni telematiche.
Si deve, quindi, scegliere l’opzione “dimissioni volontarie” poi “entra” e, infine, cliccare su “nuove dimissioni” per visualizzare i nostri rapporti di lavoro.
A questo punto bisogna selezionare il rapporto per il quale vogliamo presentare le dimissioni così da entrare nel modello online.
Occorre poi compilare il modello in ogni sua parte:
- nella prima parte (lavoratore) vanno inseriti i dati del dipendente;
- nella seconda (datore di lavoro) vanno inserti dati dell’azienda;
- nella terza (rapporto di lavoro) vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro (data di assunzione, tipo di contratto e così via);
- nella quarta (recesso dal rapporto di lavoro) va inserita la richiesta effettuata (risoluzione consensuale, dimissioni e così via, con la data di decorrenza ed il motivo).
Terminato l’inserimento dei dati, si deve cliccare sulla voce “salva”, verificando con la massima attenzione le informazioni inserite, poiché il programma non consente di fare correzioni.
Il sistema, quindi, invia una notifica al datore di lavoro, visualizzando sullo schermo l’avviso dell’invio.
Infine, ritornando sulla pagina iniziale che riporta l’elenco delle dimissioni presentate, si può aprire e scaricare la ricevuta di quelle appena inviate, cliccando sulla voce “scarica PDF”.
Il modulo scaricato riporta in calce i dati dell’invio e, in particolare, il codice identificativo del modulo e la data di trasmissione.
Ricordiamo, infine, che nella compilazione del modulo si dovrà tenere conto anche del periodo di preavviso nel momento in cui si indica la data di decorrenza delle dimissioni.
Si dovrà, quindi, indicare nell’apposita sezione (recesso dal rapporto di lavoro), sotto la voce “data decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale”, il giorno successivo all’ultimo lavorato.
Quando, invece, si decide di procedere attraverso uno degli enti sopra indicati (CAF, sindacati, patronati e così via), non è necessario eseguire la registrazione online.
In questo caso sarà l’intermediario da noi prescelto, dopo aver accertato la nostra identità, a collegarsi al portale del ministero del lavoro, ad aprire il modulo di dimissioni, a compilarlo e ad inviarlo al datore di lavoro.
È possibile revocare le dimissioni?
Le dimissioni possono essere sempre revocate entro 7 giorni dall’invio telematico.
Per farlo è necessario accedere al sito web del ministero del lavoro con le nostre credenziali, aprire la lista delle dimissioni volontarie e scegliere l’opzione “revoca”.
Si noti che finchè le dimissioni sono revocabili (e quindi non é ancora scaduto il termine di 7 giorni) il tasto di revoca è colorato.
Decorso questo termine il tasto diventerà, invece, di colore grigio.
Dopo aver cliccato sul tasto “revoca” verranno visualizzate le dimissioni presentate.
A questo punto, se vogliamo procedere, sarà sufficiente utilizzare il comando “esegui la revoca delle dimissioni”.
Volendo, potremo stampare la revoca sulla quale comparirà anche il codice del modulo di dimissioni annullato e la data della revoca.
Dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può dimettersi per giusta causa tutte le volte in cui il datore di lavoro tiene un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.
Il dipendente allora potrà interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro stesso, senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo.
Costituisce giusta causa di dimissioni:
- il mancato pagamento della retribuzione per almeno due mesi;
- il mancato versamento dei contributi previdenziali;
- le molestie sessuali poste in essere dal datore di lavoro;
- il mobbing;
- la richiesta al dipendente di commettere atti illeciti;
- le ingiurie rivolte al lavoratore da parte dei superiori;
- la dequalificazione o il demansionamento del lavoratore.
Il lavoratore che vuole dimettersi per giusta causa non è obbligato a renderne note le ragioni.
Deve però ricordarsi, al mento dell’invio delle dimissioni, di spuntare sul modulo la casella “giusta causa” sotto la voce “tipo comunicazione” della sezione recesso dal rapporto di lavoro.
Ricordiamo che il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva del preavviso e cioè una somma di denaro pari a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso stesso.
Infine, chi si dimette per giusta causa otterrà anche il pagamento dell’indennità di disoccupazione naspi, al pari di chi viene licenziato.
- Art.26 comma 1 decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015.






