Norme e Diritto

Quali sono i beni non pignorabili?

Il lavoro ultimamente non va molto bene e i debiti crescono a dismisura.

Primo o poi i creditori ci manderanno a casa l’ufficiale giudiziario a pignorarci i mobili.

Se non riusciamo a venirne fuori, cerchiamo almeno di capire quali sono i beni non pignorabili e quali, invece, quelli che l’ufficiale giudiziario può portarci via.

Quali sono i beni non pignorabili: i beni di prima necessità.

Iniziamo subito col dire che non sono pignorabili i beni di prima necessità di proprietà del debitore [1].

Sono beni di prima necessità:

  • i vestiti e la biancheria;
  • il letto (non è mai pignorabile anche se è di pregio o ha un particolare valore artistico o storico);
  • il tavolo e le sedie;
  • le posate e gli utensili che abbiamo in casa;
  • l’armadio guardaroba e le cassettiere;
  • i fornelli a gas o elettrici, la lavatrice e il frigorifero;
  • i viveri e i combustibili necessari per garantire la sopravvivenza della famiglia per almeno un mese;
  • le armi usate dal debitore per lo svolgimento della sua attività lavorativa.

Quali sono i beni non pignorabili: i beni di particolare valore affettivo o morale.

Non sono pignorabili i beni che hanno un particolare valore affettivo o morale per il debitore.

Pensiamo, ad esempio:

  • alla fede nuziale;
  • alla corrispondenza personale e familiare;
  • all’urna che contiene le ceneri del defunto;
  • alle medaglie al valore;
  • agli oggetti sacri (ad esempio un crocifisso, un calice o una reliquia).

Sia i beni di prima necessità, sia quelli che hanno un particolare valore affettivo o morale per il debitore, possono essere, invece, pignorati se sono di pregio o hanno un rilevante valore artistico o storico (ad esempio, un mobilio d’epoca oppure un manoscritto di un noto personaggio storico).

Quali sono i beni non pignorabili: gli animali domestici.

Non sono pignorabili gli animali domestici che il debitore o i suoi conviventi tengono in casa o in cortile.

Non deve trattarsi, però, di animali destinati alla vendita o ad altri scopi commerciali.

Non sono pignorabili neppure gli animali utilizzati dal debitore o da un suo familiare per fini assistenziali e/o terapeutici (ad esempio il classico cane per ciechi).

Quali sono i beni relativamente impignorabili?

Abbiamo parlato, sino ad ora, dei beni assolutamente impignorabili.

Vediamo ora quali sono i beni relativamente impignorabili e cioè quelli che sono pignorabili solo a determinate condizioni [2].

Ad esempio, sono pignorabili, solo se il debitore non ha altri beni sui quali i creditori possono soddisfarsi, le attrezzature e le macchine utilizzate per coltivare la terra.

Allo stesso modo, nelle ultime 6 settimane prima della maturazione, possono essere pignorati separatamente dal fondo, i frutti non ancora raccolti.

Infine, sono pignorabili nei limiti di un quinto, se il debitore non ha altri beni, i c.d. ferri del mestiere e cioè gli strumenti utilizzati per svolgere l’attività lavorativa (ad esempio i libri, il computer, la cazzuola o il bisturi).

Non deve essere, comunque, impedito al debitore di svolgere la propria attività lavorativa e, quindi, il bene pignorato gli viene normalmente lasciato in custodia.

Insomma, anche i ferri del mestiere possono essere venduti all’asta dal creditore, ma una buona parte del ricavato (i quattro quinti) deve essere restituito al debitore.

Ricordiamo, infine, che l’ufficiale giudiziario quasi mai porta via i beni che pignora in casa del debitore, ma normalmente glieli lascia in custodia.

Solo in un momento successivo i beni vengono asportati dalla società incaricata della loro vendita.

Quali sono i beni non pignorabili: i crediti.

Lo stipendio e la pensione (anche quella di reversibilità) sono pignorabili solo nei limiti del 20% del loro ammontare.

Ricordiamo che l’importo da prendere in considerazione per calcolare il 20% pignorabile è sempre quello netto e cioè la somma che il lavoratore mette in tasca a fine mese (normalmente indicata nella busta paga in basso a destra).

In pratica, se riceviamo una retribuzione netta mensile di 1.600 euro, il nostro creditore può portarci via non più di 320 euro al mese.

La pensione, invece, è pignorabile solo per la parte eccedente i 1.000 euro.

Così, se riceviamo una pensione di 1.600 euro, il nostro creditore può trattenerci ogni mese al massimo il quinto di 600 euro e cioè 120 euro.

Diversamente se percepiamo una pensione inferiore a 1000 euro, non può portarci via neppure un centesimo.

Un discorso diverso va fatto se il nostro creditore ci pignora lo stipendio o la pensione non alla fonte, presso il datore di lavoro o l’Inps, ma direttamente sul nostro conto corrente bancario o postale.

In questo caso il creditore può pignorare il denaro depositato solo per la parte che eccede 1.509,81 euro (3 volte l’assegno sociale Inps).

In altre parole, se sul conto corrente abbiamo depositato una somma inferiore a 1.509,81 euro non ci può portare via nulla.

Se, invece, abbiamo 2.000 euro il creditore può prendersi solo 490,19 euro (2.000 euro – 1.509,81 euro = 490,19 euro), se abbiamo 3.000 euro solo 1.490,19 euro (3.000 euro – 1.509,81 euro = 1.490,19 euro) e così via.

Le somme depositate dopo il pignoramento, invece, possono essere pignorate nei limiti che abbiamo già detto (un quinto se si tratta dello stipendio, un quinto della parte eccedente i 1.000 euro se si tratta della pensione).

Abbiamo già detto che lo stipendio o la pensione possono essere pignorati entro certi limiti.

Non sono, invece, pignorabili:

  • gli alimenti;
  • il reddito di cittadinanza;
  • l’indennità di malattia;
  • l’indennità di maternità;
  • gli assegni e la pensione di invalidità;
  • i sussidi per le persone iscritte nell’elenco dei poveri;
  • l’assicurazione sulla vita.

Si noti, infine, che l’indennità di disoccupazione può essere pignorata con gli stessi limiti della pensione e dello stipendio, se già accreditata sul conto corrente bancario o postale e, quindi, per la somma eccedente 1.509,81 euro e, per i versamenti successivi, nei limiti del quinto sulla somma che eccede una volta e mezzo l’assegno sociale Inps (754,91 euro).

Se, invece, la naspi non è stata ancora accreditata sul conto corrente, è pignorabile solo nei limiti di un quinto della parte che eccede 754,91 euro.

Cosa fare se viene pignorato un bene impignorabile?

L’impignorabilità assoluta di un bene (ad esempio della fede nuziale, del letto, del tavolo e delle sedie) od anche quella relativa (ad esempio dei ferri del mestiere) devono essere fatte valere dal debitore direttamente davanti all’ufficiale giudiziario nel momento in cui quest’ultimo sta procedendo al pignoramento.

Se l’ufficiale giudiziario non ci ascolta, non possiamo fare altro che rivolgerci al tribunale.

A tal fine è necessario incaricare un avvocato affinché inizi un’azione giudiziaria di opposizione all’esecuzione per far annullare il pignoramento del bene impignorabile [3].

L’impignorabilità di un bene non può essere, invece, rilevata direttamente dal giudice, se il debitore non dice nulla.

  1. Art.514 codice di procedura civile.
  2. Art.515 codice di procedura civile.
  3. Art.615 codice di procedura civile.