Negli ultimi tempi la nostra situazione economica è peggiorata e non riusciamo più a mantenere gli impegni presi con la banca.
Abbiamo anche provato a fare una proposta, ma non c’è stato verso o paghiamo tutto oppure rischiamo di subire un’azione legale.
In altre parole, la banca ci ha minacciati di portarci in tribunale per recuperare il suo credito.
Così dopo un paio di raccomandate e qualche telefonata, ci ha inviato un decreto ingiuntivo con cui ci intima di pagare il dovuto entro 40 giorni.
Se non lo facciamo, dopo la notifica di un altro atto (c.d. precetto), decorsi ulteriori 10 giorni, può procedere con l’esecuzione forzata.
In pratica, può pignorare i nostri beni (mobili o immobili) e soddisfarsi con la vendita all’asta degli stessi.
Tutto sommato la cosa non ci preoccupa più di tanto, poiché a parte l’auto che abbiamo appena acquistato, non siamo proprietari della casa in cui viviamo, non abbiamo un granché sul conto corrente, né possediamo altri beni di valore.
Allora la domanda è una sola: il creditore può pignorarci la macchina che abbiamo appena acquistato?
A questo punto può essere utile capire come funziona il pignoramento dell’auto.
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Pignoramento dell’auto: come e quando?
Tutti noi sappiamo che alcuni beni non sono pignorabili, altri si, compreso il conto corrente bancario e il nostro stipendio.
Anche la macchina appena comprata può essere pignorata e, quindi, venduta all’asta.
Con il ricavato il nostro creditore può recuperare la somma che ancora gli dobbiamo e, così, lasciarci finalmente in pace.
Se, invece, il ricavato della vendita della nostra vettura non è sufficiente a coprire tutto il credito, la banca può ripartire alla carica e tentare altre strade (ad esempio pignorarci lo stipendio o il conto corrente).
Ma ci auguriamo che ciò non avvenga.
Pignoramento dell’auto: la procedura standard.
Abbiamo già detto che il creditore, prima di procedere col pignoramento, deve notificarci il titolo esecutivo (ad esempio una sentenza di condanna o un’ingiunzione di pagamento) e l’atto di precetto (e cioè una richiesta formale di pagamento sotto minaccia di esecuzione forzata).
Dopodiché può consegnare tutto all’ufficiale giudiziario chiedendogli di pignorare i nostri beni.
A questo punto il funzionario può recarsi presso la nostra abitazione alla ricerca di beni di valore che siano più facili da vendere, considerato la somma da recuperare, nonché le spese della procedura.
L’ufficiale giudiziario, se trova dei beni pignorabili, deve innanzitutto descriverli in un verbale (può anche fare delle fotografie o dei video), stabilirne il valore, in modo approssimativo (se necessario anche servendosi di un tecnico) ed affidarceli in custodia fino alla loro vendita.
Ovviamente non possiamo più usare i beni pignorati, né tanto meno disfarcene.
Se lo facciamo rischiamo fino a un anno di carcere e una multa fino a 309 euro [1].
Se l’ufficiale giudiziario nel corso dell’ispezione trova in cortile o anche nel garage la nostra auto, può pignorarla come ogni altro bene rinvenuto in casa.
Anche in questo caso deve descrivere, valutare ed affidarci in custodia il mezzo, invitandoci a non utilizzarlo finché l’istituto che si occupa della vendita non provveda all’asporto.
Infine, non serve a nulla dire che la vettura è cointestata a nostra moglie o a nostro figlio.
Anche un veicolo in comproprietà con un familiare oppure con un estraneo può, infatti, essere pignorato.
Ovviamente il 50% del ricavato della vendita all’asta andrà restituito al comproprietario.
Pignoramento dell’auto: la nuova procedura.
Inutile dire che la procedura di pignoramento, che abbiamo appena visto, non presenta in concreto una grande utilità.
É troppo facile, infatti, nascondere la nostra auto all’ufficiale giudiziario ed impedire, così, che costui ce la pignori.
Per questo motivo il legislatore si è inventato una nuova procedura, simile a quella del pignoramento immobiliare, che non richiede il materiale rinvenimento della vettura presso l’abitazione del debitore [2].
In altre parole, non è più necessario che l’ufficiale giudiziario si rechi fisicamente presso la casa del debitore, ma è sufficiente notificare a quest’ultimo un atto di pignoramento dell’auto e trascriverlo nel pubblico registro automobilistico (PRA), per raggiungere lo stesso risultato.
Tra l’altro non è difficile venire a sapere se il nostro debitore è proprietario di un’auto, basta fare una visura al PRA, spendendo solo pochi euro.
La si può fare anche tramite internet, entrando nel sito www.aci.it e cercando nella sezione “servizi” la voce “visure PRA”.
Una volta che abbiamo scoperto se il nostro debitore è proprietario di un’auto, non resta che affidarci ad un avvocato, il quale gli notificherà, mediante ufficiale giudiziario, un atto di pignoramento, contenente l’indicazione del titolo esecutivo, la descrizione del bene pignorato e l’invito a non usarlo più.
L’atto di pignoramento viene, poi, restituito al creditore affinché proceda alla sua trascrizione presso il PRA.
Per la trascrizione, occorre munirsi di una copia conforme del pignoramento dell’auto notificato (la conformità può essere attestata direttamente dall’avvocato), del certificato di proprietà del mezzo, dei documenti personali del creditore procedente (occorre anche il codice fiscale del proprietario del veicolo).
Il debitore entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento dell’auto deve consegnarla, insieme al libretto e al certificato di proprietà, al più vicino istituto che si occupa delle vendite giudiziarie (IVG).
Se non lo fa, sarà direttamente la polizia a ricercare il mezzo, ovunque si trovi (e i suoi documenti) e a consegnarli all’IVG.
Una volta recuperata l’auto, l’istituto avvisa il creditore procedente, il quale deve depositare in tribunale la c.d. nota di iscrizione a ruolo, la copia conforme del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento dell’auto, unitamente alla prova della trascrizione al PRA.
La conformità degli atti, come già detto, può essere attestata direttamente dal legale del creditore procedente.
Nei 45 giorni successivi il creditore può chiedere al giudice di procedere alla vendita del bene oppure alla sua assegnazione.
Quanto costa il pignoramento dell’auto?
Iniziamo con il costo della visura al PRA pari a 6 euro, per passare a quello ben più consistente dell’avvocato, che varia da 300/400 euro per le procedure di valore minimo (sotto i 1.100 euro) fino ad arrivare ad oltre 3.000 euro per le procedure di valore più elevato.
Occorre poi pagare:
- le spese di notifica del pignoramento dell’auto (40/50 euro);
- i diritti del PRA per la trascrizione (27 euro);
- l’imposta di bollo (variabile tra 32 euro e 48 euro);
- le spese dell’istituto vendite giudiziarie, sia quelle fisse che vanno da un minimo di 63,01 euro a un massimo di 126,01 euro, sia quelle variabili pari al 12% del ricavato della vendita del mezzo, oltre alle spese di custodia.
Si può andare in giro con un’auto pignorata?
Abbiamo già detto che una volta pignorata l’auto, la stessa può essere lasciata in custodia al debitore, fino al momento in cui l’IVG non provveda a ritirarla e a venderla.
Aggiungiamo che il debitore in questo periodo non può utilizzare la macchina.
Ma cosa succede se lo fa?
Di fatto non succede nulla, salvo che il creditore abbia utilizzato la nuova procedura.
In quest’ultimo caso gli agenti di polizia, se accertano che l’automobilista sta circolando con un veicolo pignorato (e possono farlo solo se il pignoramento dell’auto è stato trascritto) devono fermarlo e provvedere alla consegna del mezzo, insieme ai suoi documenti, all’istituto vendite giudiziarie.
- Art.388 codice penale.
- Art.521 bis codice di procedura civile.






