Lavoro

Licenziamento per troppa malattia: vale anche per i malati cronici e i disabili?

Ognuno di noi tiene al proprio posto di lavoro, magari perché ama quello che fa o, più semplicemente, perché a fine mese porta a casa lo stipendio.

È normale, allora, fare tutto il possibile per evitare di essere licenziati.

Alle volte, però, la sfortuna ci mette lo zampino e, a causa di una brutta malattia, siamo costretti a stare a casa dal lavoro.

Se dal punto di vista economico possiamo stare tranquilli perché a fine mese lo stipendio ci arriva lo stesso, è bene sapere che questa situazione non può durare all’infinito.

Infatti, tutti i contratti collettivi, e quindi anche il nostro, prevedono il licenziamento per troppa malattia.

In altre parole, stabiliscono che trascorso un determinato periodo di tempo (c.d. periodo di comporto) il lavoratore in malattia può essere licenziato (c.d. licenziamento per superamento del periodo di comporto).

Vediamo, ora, se anche i malati cronici e i disabili possono essere licenziati se fanno troppa malattia.

Licenziamento per troppa malattia: cosa dice la legge?

Nel nostro Paese il lavoratore assente per malattia ha diritto a conservare il suo posto di lavoro.

Questo diritto, però, non dura per sempre.

I contratti collettivi, o per i dipendenti pubblici la legge stessa, stabiliscono il periodo massimo in cui un lavoratore può stare a casa in malattia.

Così se questo periodo viene superato il datore di lavoro è libero di licenziare il suo dipendente.

Si noti che l’azienda non è mai obbligata a cacciare il dipendente una volta che ha superato il periodo di comporto.

Lo scopo di queste regole è quello di arrivare a un punto di incontro tra le esigenze dell’azienda e quelle del lavoratore.

In altre parole, da un lato viene tutelato il lavoratore che può stare a casa in malattia per un periodo di tempo più o meno lungo.

Dall’altro lato, viene tutelata l’azienda che non è costretta a tenersi all’infinito un dipendente che non può lavorare.

Per sapere quanto tempo possiamo stare a casa in malattia senza rischiare di perdere il posto di lavoro basta guardare sul nostro contratto collettivo nella sezione malattia.

Non dimentichiamo, però, che il periodo di comporto non è uguale per tutti.

Ad esempio, nel contratto collettivo del commercio, questo periodo è di 180 giorni nell’arco di un anno (e cioè nei 365 giorni che precedono l’ultimo giorno di malattia).

La stessa regola vale per il settore del turismo e per quello delle telecomunicazioni.

Chi, invece, lavora in un’azienda metalmeccanica può stare a casa:

  • 6 mesi se ha un’anzianità di servizio fino a 3 anni;
  • 9 mesi se ha un’anzianità di servizio sopra i 3 anni e fino a 6 anni;
  • un anno se ha un’anzianità di servizio di oltre 6 anni.

Per i dipendenti pubblici, infine, è la legge stessa a prevedere un periodo di comporto di 3 mesi se il lavoratore è in servizio da meno di 10 anni e ½ e di 6 mesi se è in servizio da più tempo.

Licenziamento per troppa malattia di un disabile o di un malato cronico.

A questo punto viene naturale chiederci se il licenziamento per troppa malattia vale anche per i malati cronici e per i disabili.

Insomma, se soffriamo di una malattia che dura da tanto tempo o se abbiamo bisogno di cure o di assistenza per un periodo molto lungo, possiamo essere licenziati per superamento del periodo di comporto?

Pensiamo, ad esempio, al caso dei malati oncologici, a quelli che soffrono di una malattia cardiovascolare, di diabete o di tubercolosi, alle persone disabili e così via.

A qualcuno potrà sembrare strano, ma la legge nulla dice a questo riguardo.

Anche i contratti collettivi, per la verità, non se ne occupano.

Sono stati i giudici che per primi hanno affrontato il problema, stabilendo che il licenziamento per troppa malattia di un lavoratore disabile o gravemente malato è nullo [1].

A loro dire, si tratterebbe di un licenziamento discriminatorio poiché inflitto a un lavoratore in difficoltà [2].

Cerchiamo di capire meglio.

Secondo i giudici della cassazione, se applichiamo ai lavoratori disabili o ai malati cronici le regole sul periodo di comporto stabilite dai contratti collettivi, commettiamo una grave discriminazione, poiché non consideriamo che queste persone sono più soggette ad ammalarsi (e, quindi, ad assentarsi dal lavoro) rispetto a quelle sane.

Per queste ragioni i giudici hanno considerato illegittimo il licenziamento per troppa malattia di un malato cronico o di un disabile.

La cassazione, dopo aver annullato il licenziamento, ha anche condannato il datore di lavoro:

  • a riassumere il dipendente (c.d. reintegrazione nel posto di lavoro);
  • a pagargli una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, pari a tutte le mensilità perse dal lavoratore dal giorno del licenziamento fino a quello della riammissione in servizio;
  • a versargli i contributi previdenziali per il periodo in cui il dipendente è rimasto a casa dal lavoro.

Quali obblighi ha il malato cronico o il disabile?

Se il datore di lavoro non viene informato della malattia del dipendente, cosa può fare?

Potrebbe, ad esempio, impugnare la sentenza che dichiara la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto di un dipendente malato oncologico, sostenendo che non ne sapeva nulla.

D’altro canto, se sui certificati medici consegnati all’azienda non viene segnalata la malattia e il lavoratore non dice nulla, né richiede un periodo di aspettativa per motivi di salute, che colpa ne ha il datore di lavoro se poi lo licenzia perché ha fatto troppa malattia?

Secondo i giudici, però, potrebbe non essere sufficiente per il datore di lavoro dire che non conosceva la malattia del dipendente.

Anche se questo non vuol dire che il datore di lavoro deve trasformarsi in un veggente.

Il lavoratore, infatti, è tenuto a riferire all’azienda cosa è in grado di fare e cosa, invece, non può fare a causa della sua disabilità.

L’azienda, da parte sua, è obbligata ad adottare tutte quelle misure che consentano al dipendente disabile di continuare a lavorare senza che la sua salute ne venga danneggiata e, dunque, senza che sia costretto a mettersi in malattia.

  1. Cass. civ. n.11731 del 2 maggio 2024.
  2. Art.2 decreto legislativo n.23 del 4 marzo 2015.