Inutile dire che chi è malato non può lavorare.
Così la legge protegge il dipendente che a causa della malattia non può svolgere la sua attività.
Infatti, quest’ultimo non può essere licenziato, dovendo l’azienda conservargli il posto di lavoro per tutto il periodo della malattia [1].
Non solo, il lavoratore, durante la malattia, ha anche diritto a percepire la retribuzione da parte dell’Inps (c.d. indennità di malattia), che gli viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro per conto dell’Inps stesso.
Questa tutela, però, non dura all’infinito.
Infatti, dopo un determinato periodo (c.d. periodo di comporto) il lavoratore può essere licenziato anche se non è ancora guarito.
In altre parole, col superamento del periodo di comporto il dipendente rischia di perdere il posto di lavoro e, quindi, di essere licenziato senza avere alcuna colpa.
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Chi stabilisce il periodo di comporto?
Abbiamo già detto che se il lavoratore fa troppi giorni di malattia può essere licenziato per superamento del periodo di comporto.
Il periodo di comporto viene stabilito dai contratti collettivi di settore, alle volte dalla legge, raramente dagli usi.
Nella pratica sono quasi sempre i contratti collettivi a fissare il periodo massimo durante il quale il lavoratore può starsene a casa in malattia senza rischiare di perdere il posto di lavoro.
La legge si occupa solo dei dipendenti pubblici, fissando il periodo di comporto in 3 mesi se l’impiegato ha un’anzianità di servizio fino a 10 anni e in 6 mesi se, invece, ha un’anzianità di servizio superiore.
Come si calcola il periodo di comporto?
I contratti collettivi prevedono normalmente 2 tipi di comporto.
Il c.d. comporto secco quando il contratto fissa un numero massimo di giorni continuativi di assenza per malattia che il dipendente può fare senza rischiare di essere licenziato.
Ad esempio, il contratto collettivo può stabilire un periodo di comporto di 180 giorni consecutivi.
Se il lavoratore guarisce e riprende l’attività prima del centottantesimo giorno non può essere licenziato e se si riammala il periodo di comporto riparte da zero.
Normalmente i contratti collettivi prevedono il c.d. comporto per sommatoria e cioè un numero massimo di giorni di malattia che il lavoratore può fare in un certo lasso di tempo.
Si tratta allora di più periodi di malattia distinti che sommati insieme non devono superare, in un determinato intervallo di tempo, il numero massimo di giorni stabiliti dal contratto collettivo.
Ad esempio, supera il periodo di comporto per sommatoria un dipendente del settore turismo e pubblici esercizi (un cuoco di un ristorante per intenderci) che sta a casa per malattia, in modo non continuativo, per più di 180 giorni nell’ultimo anno.
Può aver fatto 60 giorni di malattia nel periodo gennaio – marzo 2022, 40 giorni nel periodo aprile – giugno 2022, 50 giorni nel periodo luglio – settembre 2022 e 40 giorni nel periodo ottobre – dicembre 2022 e, quindi, in totale 190 giorni.
In questo caso il lavoratore può essere licenziato per superamento del periodo di comporto.
Ricordiamo che se il contratto collettivo non prevede il periodo di comporto sarà il giudice a doverlo stabilire volta per volta.
Nel periodo di comporto vanno calcolati tutti i giorni, compreso quelli festivi.
Ad esempio, se sto a casa in malattia dal venerdì al lunedì successivo, per calcolare il periodo di comporto devo contare 4 giorni.
Se sto in malattia dal primo gennaio al 28 febbraio devo, invece, contarne 59.
Insomma, devo sommare tutti i giorni compresi tra il primo e l’ultimo giorno di malattia, senza escludere le domeniche e le altre festività.
Gli unici giorni di assenza per malattia che non vanno presi in considerazione sono quelli che dipendono dalla gravidanza della lavoratrice o dal parto.
Ricordiamo, infine, che il lavoratore per evitare di essere licenziato per superamento del periodo di comporto può richiedere al suo capo, per iscritto e prima della scadenza del comporto stesso, che la malattia sia trasformata in ferie.
Il datore di lavoro può respingere la richiesta del lavoratore, ma solo per una valida ragione produttiva od organizzativa dell’azienda.
Superamento del periodo di comporto nel contratto di lavoro part time.
Nel contratto di lavoro part time orizzontale (si lavora tutti i giorni ma per meno ore) il periodo di comporto si calcola come per il contratto full time.
Invece per capire come funziona nel part time verticale (si lavora solo alcuni giorni a settimana, alcune settimane al mese o alcuni mesi all’anno) è necessario dare un’occhiata al contratto collettivo di settore.
Se non c’è scritto nulla, sarà compito del giudice ridurre proporzionalmente il periodo di comporto tenuto conto delle ore effettivamente lavorate dal dipendente.
Superamento del periodo di comporto: l’aspettativa non retribuita.
Prima del superamento del periodo di comporto il lavoratore, per evitare il licenziamento, può chiedere al datore di lavoro di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita.
Questo periodo non va preso in considerazione ai fini dell’anzianità di servizio del dipendente, che, invece, matura durante la malattia.
Per capire se possiamo godere dell’aspettativa, qual è il periodo massimo fruibile e come richiederla non dobbiamo fare altro che dare un’occhiata al contratto collettivo di settore.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Se il dipendente supera il periodo di comporto, il datore di lavoro lo può licenziare.
L’azienda non deve provare altro se non che il lavoratore è stato a casa in malattia per più giorni rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo.
Non si tratta, ovviamente, di un licenziamento in tronco.
Quindi, il datore di lavoro deve dare il preavviso al dipendente oppure, come succede di solito, non lo fa lavorare e gli paga la relativa indennità sostitutiva insieme alle competenze di fine rapporto.
Se il lavoratore rientra in azienda dopo aver superato il periodo di comporto, il datore di lavoro può anche non licenziarlo subito, purché, però, non faccia passare troppo tempo.
In quest’ultimo caso, infatti, si potrebbe pensare che abbia rinunciato al diritto di licenziare il dipendente per superamento del periodo di comporto [2].
Ma cosa succede se il lavoratore si è ammalato in azienda a causa dell’ambiente poco salutare in cui era costretto a lavorare?
In questo caso non può essere licenziato per superamento del periodo di comporto.
Le assenze, infatti, dipendono da una condotta colposa del datore di lavoro che non ha fatto tutto il possibile per evitare che il dipendente si ammalasse sul posto di lavoro [3].
Ricordiamo, infine, che per evitare problemi è sempre meglio indicare nella lettera di licenziamento i singoli giorni di malattia che il lavoratore ha fatto e non solo il numero complessivo delle assenze per malattia.
É, inoltre, buona regola che il datore di lavoro avvisi il dipendente dell’imminente superamento del periodo di comporto, anche se non esiste alcuna norma di legge che lo obblighi a farlo.
Questa comunicazione, però, non può essere evitata se la richiede espressamente il dipendente, prima di aver superato il periodo di comporto.
- Art.2110 codice civile.
- Cass. civ. n.18960 dell’11 settembre 2020.
- Art.2087 codice civile.






