L’emergenza rifiuti da tempo è all’ordine del giorno nel nostro Paese.
Tutti noi abbiamo visto al telegiornale i servizi di cronaca che propongono immagini di città italiane invase dai rifiuti, con i pedoni costretti a fare lo slalom tra cassonetti pieni e cumuli di sacchi maleodoranti abbandonati ovunque sui marciapiedi.
Per non parlare, poi, di topi, cinghiali e chissà cos’altro si annida fra tutta questa immondizia.
I cittadini sono esasperati a fronte di un servizio carente e a tributi sempre più elevati.
La tassa che serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è la Tari [1] ed è dovuta da tutti coloro che possiedono locali o aree scoperte.
L’obbligo del pagamento della Tari sorge anche in caso di mancata utilizzazione dei locali o delle aree, salvo che il contribuente fornisca la prova della inutilizzabilità del bene.
Ad esempio, la presenza di mobili o di una sola utenza (luce, acqua, telefono e così via) è sufficiente a far ritenere che il bene sia utilizzato e che, quindi, può produrre rifiuti.
E così, per opporsi ad un accertamento Tari e non pagare la tassa, il contribuente deve dimostrare la contemporanea assenza sia di mobili all’interno dei locali sia di tutte le utenze.
In una recente pronuncia [2] la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un’azienda che non aveva pagato la Tari, lamentando l’inefficienza del servizio comunale.
Questi i fatti.
L’azienda, affermando che il comune non aveva mai organizzato il servizio di raccolta rifiuti all’interno dell’area interportuale ove si trovavano i suoi uffici, aveva deciso di non versare la Tari.
Il comune aveva notificato un atto di accertamento Tari, ingiungendo il pagamento della tassa.
L’azienda aveva impugnato tale accertamento difendendo la propria scelta in quanto, da un lato, il servizio era carente, dall’altro si era vista costretta a rivolgersi ad una impresa privata specializzata nello smaltimento dei rifiuti, pagandone il relativo prezzo, come documentato dalle fatture portate in giudizio.
La Corte ha accolto il ricorso del privato, solo dopo aver accertato che la pubblica amministrazione non svolgeva il servizio di raccolta rifiuti nelle aree interessate.
I giudici hanno, però, precisato che se il comune avesse istituito il servizio di raccolta nella zona dove si trovava l’azienda, quest’ultima avrebbe dovuto pagare la Tari, anche se provvedeva in autonomia a gestire lo smaltimento.
Niente Tari, allora, ma solo se il comune non attiva il servizio e il contribuente deve rivolgersi al privato.
- Legge n.147 del 27 dicembre 2013.
- Cass. civ. n.25589 del 31 agosto 2022.






