Una volta che un rapporto matrimoniale arriva al capolinea, le decisioni più importanti da prendere sono certamente quelle che riguardano i figli minori.
Che si parli di affido condiviso, diritto di visita del padre o della madre oppure di contribuzione al mantenimento dei figli, ciò che conta è che queste decisioni vengano prese sempre tenendo presente l’interesse dei figli, affinché questi ultimi non subiscano ripercussioni negative a causa della separazione o del divorzio dei genitori.
In questo articolo parleremo, in particolare, del diritto di visita del padre.
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Affido condiviso: diritto di visita del padre e collocazione del minore.
Se non ci sono particolari problemi, i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori.
Si parla, allora, di affido condiviso che è quello normalmente disposto dal giudice oppure concordato tra le parti.
Si cerca in questo modo di garantire al minore una crescita più equilibrata, favorendo un rapporto stabile con entrambi i genitori, i quali devono collaborare insieme per lo sviluppo psicofisico del figlio.
Ciò non vuol dire che i figli devono necessariamente trascorrere lo stesso tempo con ciascuno dei genitori, né devono essere continuamente spostati dalla residenza del padre a quella della madre e viceversa.
Occorre solo stabilire chi sia il genitore collocatario presso il quale il bambino trascorrerà la maggior parte del suo tempo e dove fisserà la sua residenza.
Come tutti sappiamo, il genitore collocatario è quasi sempre la madre.
Il padre, una volta allontanatosi dalla casa familiare, avrà solo la facoltà di vedere i figli in alcune ore e/o giorni della settimana, stabiliti dal giudice oppure dalle parti.
Cerchiamo di capire meglio.
Affido condiviso: diritto od obbligo di visita del padre?
Come già detto, il genitore non collocatario ha il diritto di continuare a vedere il figlio, mantenendo con lo stesso un rapporto stabile.
Non si tratta solo di un diritto, ma di un vero e proprio obbligo, poiché ad ogni bambino deve essere sempre data la possibilità di crescere con tutti e due i genitori anche se non sono più sposati.
Abbiamo anche detto che il diritto di visita del padre deve essere esercitato con le modalità stabilite dal giudice oppure concordate dai genitori.
Ad esempio, il giudice potrebbe consentire al padre di vedere il figlio 2 pomeriggi alla settimana, dall’uscita da scuola e sino alle ore 20,00, nonché un week end ogni 15 giorni, magari dalle ore 8,00 di sabato mattina sino alle ore 20,00 della domenica.
Il figlio potrà, inoltre, trascorrere con il padre 8 giorni durante le vacanze di Natale ed 8 giorni durante quelle pasquali e, infine, 15 giorni continuativi durante le vacanze estive, da concordare con l’altro genitore entro il mese di maggio o giugno di ogni anno.
Gli ex coniugi, se ricorrono particolari esigenze, potranno sempre modificare gli orari oppure cambiare i giorni stabiliti.
É chiaro che se i rapporti tra questi ultimi sono molto tesi, i giorni e le ore nelle quali il padre può visitare il figlio saranno stabiliti in modo più preciso, per evitare continui litigi tra i genitori, ai quali magari è costretto ad assistere il minore.
Si terrà anche conto delle esigenze lavorative degli ex coniugi e di quelle scolastiche dei figli.
Ad esempio, non avrebbe alcun senso stabilire il diritto di visita del padre in ore e giorni fissi della settimana, quando quest’ultimo lavora a turni e, quindi, non segue mai gli stessi orari.
In questi casi sarà necessario prevedere un diritto di visita un po’ più flessibile per non togliere al padre la possibilità di frequentare i propri figli.
Ricordiamo, infine, che non esistono delle leggi che stabiliscono come deve essere esercitato il diritto di visita.
Questo diritto, allora, verrà regolamentato di volta in volta dal giudice o dalle parti tenendo conto, in primo luogo, degli interessi del minore, poi delle esigenze anche lavorative dei genitori.
Affido condiviso: i tempi del diritto di visita del padre.
Abbiamo già detto che la regola è l’affido condiviso, mentre quello esclusivo costituisce l’eccezione e quello super esclusivo una vera e propria rarità.
L’affido condiviso comporta, in particolare, che i tempi di permanenza presso ciascun genitore debbano essere tendenzialmente paritari [1].
Ciò vuol dire che il giudice dovrà stabilire nell’ambito dell’affido condiviso, diritto di visita del padre e tempi di permanenza analoghi per entrambi i genitori, così da assicurare al figlio un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Il giudice potrà decidere diversamente solo se una distribuzione paritaria dei tempi di frequentazione del minore possa risultare pregiudizievole per quest’ultimo [2].
Affido condiviso: violazione del diritto di visita del padre.
Vedere un figlio, allora, non è solo un diritto, ma anche un dovere del padre.
Così, il genitore che senza motivi si rifiuta di incontrare il figlio rischia addirittura il carcere (fino a un anno) o una multa fino a 1.032 euro, poiché viola l’obbligo di assistenza familiare [3].
L’obbligo di assistenza familiare, quindi, non deve essere inteso solo in senso economico e cioè come impegno a contribuire al mantenimento dei figli, ma anche come dovere di frequentarli con continuità.
Ricordiamo, infine, che la violazione dell’obbligo di vedere i figli può comportare anche altre conseguenze, come, ad esempio, l’affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, quello super esclusivo in favore dell’altro genitore, oppure una richiesta di risarcimento dei danni.
Affido condiviso: si può impedire il diritto di visita del padre?
Abbiamo già detto che il padre è obbligato a frequentare i figli, esercitando il suo diritto / dovere di visita.
Se non lo fa, rischia di subire pesanti sanzioni ed anche il carcere.
Allo stesso modo, la madre non può impedire all’ex coniuge di vedere i figli, magari perché vuole vendicarsi oppure per altre ragioni, più o meno valide.
Anche questa condotta può comportare delle gravi conseguenze a suo carico.
Innanzitutto, il genitore potrebbe subire un procedimento penale per aver violato volontariamente un provvedimento del giudice in materia di affidamento dei minori, purché abbia agito con mala fede o con atteggiamento fraudolento [4].
Inoltre, la madre che impedisce all’altro genitore di vedere il figlio potrebbe anche essere ammonita dal giudice (nei casi più lievi) oppure condannata a risarcire il danno subito dal padre.
Nei casi più gravi, invece, potrebbe essere condannata a pagare una multa da un minimo di 75 a un massimo di 5.000 euro, che può essere applicata anche insieme alle altre sanzioni sopra indicate.
Infine, alla madre che impedisce all’ex coniuge di vedere il figlio potrebbe addirittura essere tolto l’affidamento del figlio stesso.
- Art.337 ter codice civile.
- Cass. civ. n.19323 del 17 settembre 2020.
- Art.570 codice penale.
- Art.388 codice penale.






